Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 maggio 2015, n. 21044

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1080/2014 TRIB.

LIBERTA’ di NAPOLI, del 18/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, il quale ha

chiesto il rigetto;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), per l’ (OMISSIS), il quale

ha concluso insistendo in ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 16/6/2014, disponeva il sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto numerosi beni immobili intestati a (OMISSIS) (OMISSIS), ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti relativamente alla esistenza di una associazione a delinquere dedita alla commissione di condotte delittuose inquadrabili nello schema normativo di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 3 e 4, di truffa ai danni dello Stato, ex articolo 640 cpv c.p., riconoscendo, altresi’, la sussistenza della aggravante della trasnazionalita’, limitatamente alle contestazioni di associazione a delinquere, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di truffa aggravata.

Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame presentata nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 18/7/2014, ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ (OMISSIS), con i seguenti motivi:

– violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 3 e 4, e Legge n. 146 del 2006, articolo 4, nonche’ articolo 321 c.p.p., in quanto il giudice del riesame si e’ limitato a reiterare il contenuto del decreto di sequestro, senza fornire un compiuto riscontro alle osservazioni svolte dalla difesa in relazione alla oggettiva insussistenza del reato fiscale di cui al capo B) della contestazione provvisoria, in forza del quale e’ stato disposto il vincolo reale sui beni del ricorrente;

– ha errato il Tribunale nel ritenere che la somma di euro 37.072.200, iscritta nelle passivita’ della (OMISSIS) S.A., in quanto derivante dalla emissione di un prestito obbligazionario in data 29/12/2008, sarebbe stata in realta’ una sopravvenienza attiva per la stessa societa’, che avrebbe omesso di assoggettare tale importo a tassazione, con conseguente evasione di imposta pari ad euro 10.194.855: secondo la tesi difensiva il difetto nella ricostruzione accusatoria e’ evidente e risiede nella circostanza che le societa’ (OMISSIS) S.A. e (OMISSIS) SA non avevano affatto rinunciato al credito derivante dal conferimento di somme alla predetta (OMISSIS) S.A., ma solo dato mandato al trasferito di tale credito ai soci, cioe’ ai membri della famiglia armatoriale, costituenti la compagine sociale di tutte le citate societa’; peraltro, il momento rilevante in chiave di illiceita’ nella vicenda in questione andrebbe, semmai, fissato nel momento in cui le somme detenute dalle societa’ uruguaiane fuoriescono dalle stesse, giammai in fase temporale successiva a tale evento;

– violazione dell’articolo 110 c.p. e articolo 321 c.p.p., per insussistenza del fumus indiziario degli elementi costitutivi del concorso di persone nel supposto reato nei confronti dell’ (OMISSIS), in quanto la qualita’ dello stesso di rappresentante fiscale della (OMISSIS) S.A. non integra automaticamente la responsabilita’ concorsuale di costui nei pretesi reati fiscali, anche perche’ il prevenuto si e’ limitato a sottoscrivere ed inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni fiscali redatte e predisposte da altri professionisti.

La difesa del prevenuto ha inoltrato, ritualmente, in atti memoria, nella quale specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno dei motivi di annullamento.

Il p.m. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha depositato, in data 20/4/2015, memoria, svolgendo osservazioni sul ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va rilevata la tardivita’ della memoria del p.m.,

per cui la stessa non puo’ essere oggetto di esame da parte di questo

Collegio.

Il ricorso e’ inammissibile.

Il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata

ordinanza, consente di rilevare la logicita’ e la correttezza della

argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla

ritenuta ravvisabilita’ del fumus della violazione della normativa

fiscale, di cui al capo B) della imputazione provvisoria, e alla

ascrivibilita’ di essa, a titolo di concorso, in capo al prevenuto.

Il primo motivo di annullamento e’ del tutto destituito di

fondamento.

Il Tribunale perviene alla conferma del provvedimento gravato a

seguito di una esaustiva e compiuta disamina valutativa di tutti gli

elementi costituenti il quadro investigativo, in particolare, delle

dichiarazioni rese da (OMISSIS) e della informativa redatta dal

Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Napoli, dell’11/7/2014, da cui e’

emerso che:

– la costituzione della (OMISSIS) era stata voluta al fine di

stipulare contratti derivati;

– da tale attivita’ la compagine sociale, (OMISSIS) – (OMISSIS) –

(OMISSIS) trasse notevoli guadagni;

– quando il mercato, in cui operava la predetta societa’, subi’ una

flessione le ingenti somme di denaro guadagnate dalla (OMISSIS), di cui

l’ (OMISSIS) era stato amministratore unico e, di poi, liquidatore,

furono trasferite a societa’ uruguaiane, tra le quali la (OMISSIS);

– successivamente, la (OMISSIS), a sua volta, trasferi’ le somme alla

(OMISSIS) per la emissione del prestito obbligazionario, somme, si

ribadisce, originariamente provenienti dalla predetta (OMISSIS),

affinche’ fossero dirottate a favore di (OMISSIS),

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)

(OMISSIS).

Pertanto, ad avviso del decidente, a giusta ragione, i predetti

beneficiari, in concorso con l’ (OMISSIS), commettevano il delitto di

cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, in quanto non

avevano indicato nella dichiarazione annuale 2010 elementi attivi,

costituiti dal flusso finanziario pari ad euro 37.072,00, provenienti

dalle citate compagini uruguaiane, facenti parte di una galassia di

societa’, intestate ad un prestanome, tale (OMISSIS), e

nella disponibilita’ reale dei componenti della famiglia armatoriale

(OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS).

E’ indubbio, infatti, che il denaro in questione rientra nell’alveo

degli elementi attivi, per i quali corre l’obbligo della

dichiarazione, perche’ da considerarsi o utile extra contabile

prodotto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), soci della

(OMISSIS), accantonati presso la (OMISSIS) e la (OMISSIS); oppure

sopravvenienze attive, ex articolo 88 T.U.I.R., in quanto somma

trasferita alla predetta (OMISSIS), ed oggetto di rinuncia al

credito da parte di soggetto non socio o come atto di liberalita’; o,

comunque, ricavi non tassati, prodotti dalla societa’ lussemburghese

(OMISSIS) S.A., effettivamente operante in Italia e nella

disponibilita’ degli indicati beneficial owners.

Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, dagli accertamenti eseguiti

dall’Ufficio per il Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali e’

emersa la insussistenza di valide ragioni economiche per procedere

alla emissione del prestito obbligazionario da parte della

(OMISSIS), in quanto la stessa, al momento della operazione non

aveva, in assoluto, necessita’ di un rafforzamento finanziario,

mediante la creazione di un ingente debito verso i soci, perche’ gia’

ampiamente patrimonializzata.

Del pari manifestamente infondato e’ il secondo motivo di

annullamento.

In maniera del tutto plausibile il Tribunale ha ipotizzato il

concorso dell’ (OMISSIS) nelle illecite attivita’ in questione, in

quanto lo stesso:

– quale rappresentante fiscale della (OMISSIS) srl, risulta essere

il firmatario della dichiarazione dei redditi del 2010, ben conscio

che la somma di poco maggiore a 37 milioni di euro doveva essere

indicata in bilancio della predetta societa’, come voce dell’attivo.

Sul punto va richiamato il principio, affermato da questa Corte

(sent. 26356/2014), secondo il quale sul rappresentante fiscale

incombe l’obbligo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del

1972, ex articolo 17, di assolvere a tutti gli adempimenti previsti

dalla normativa in materia di i.v.a. e in particolare al versamento

della imposta. E’ indubitabile, peraltro, che il reato e’

configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per

l’Italia di societa’ estere, in quanto questi rappresenta l’unico

interlocutore, sia pure in solido, per le obbligazioni fiscali e

doganali.

– l’ (OMISSIS) ha concretamente preso parte alla operazione fraudolenta

descritta al capo B) della imputazione, aiutando i (OMISSIS) – (OMISSIS)

(OMISSIS) – (OMISSIS) a creare la societa’ finanziaria (OMISSIS)

(OMISSIS) S.A., con cui costoro avrebbero potuto continuare a stipulare

contratti derivati, c.d. F.F.A., senza rischiare la vocazione

armatoriale della (OMISSIS) s.p.a..

Le osservazioni, ut supra svolte, consentono di ritenere del tutto

prive di pregio le censure mosse in ricorso, perche’ le stesse vanno

a scontrarsi con una realta’ fattuale, assoggettata a compiuta

disamina da parte del giudice di merito, e, peraltro, tendono ad una

rilettura degli elementi costituenti la piattaforma indiziaria, sui

quali al giudice di legittimita’ e’ precluso procedere a nuovo esame

estimativo.

Inoltre, i motivi di annullamento non possono trovare ingresso,

perche’, cosi’ come formulati, esulano dal disposto di cui

all’articolo 325 c.p.p., comma 1, in quanto con essi non vengono

sollevate eccezioni attinenti a violazione di legge, bensi’ a errata

valutazione da parte del giudice di merito delle emergenze

istruttorie.

Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della

Corte Costituzionale, e rilevato non sussistono elementi per ritenere

che l’ (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in

colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, lo

stesso, a norma dell’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al

pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in

favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione

dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro,

1.000,00.

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