Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 21 maggio 2015, n. 21044
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1080/2014 TRIB.
LIBERTA’ di NAPOLI, del 18/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, il quale ha
chiesto il rigetto;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), per l’ (OMISSIS), il quale
ha concluso insistendo in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto del 16/6/2014, disponeva il sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto numerosi beni immobili intestati a (OMISSIS) (OMISSIS), ritenendo la sussistenza del fumus commissi delicti relativamente alla esistenza di una associazione a delinquere dedita alla commissione di condotte delittuose inquadrabili nello schema normativo di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 3 e 4, di truffa ai danni dello Stato, ex articolo 640 cpv c.p., riconoscendo, altresi’, la sussistenza della aggravante della trasnazionalita’, limitatamente alle contestazioni di associazione a delinquere, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di truffa aggravata.
Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame presentata nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 18/7/2014, ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ (OMISSIS), con i seguenti motivi:
– violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 3 e 4, e Legge n. 146 del 2006, articolo 4, nonche’ articolo 321 c.p.p., in quanto il giudice del riesame si e’ limitato a reiterare il contenuto del decreto di sequestro, senza fornire un compiuto riscontro alle osservazioni svolte dalla difesa in relazione alla oggettiva insussistenza del reato fiscale di cui al capo B) della contestazione provvisoria, in forza del quale e’ stato disposto il vincolo reale sui beni del ricorrente;
– ha errato il Tribunale nel ritenere che la somma di euro 37.072.200, iscritta nelle passivita’ della (OMISSIS) S.A., in quanto derivante dalla emissione di un prestito obbligazionario in data 29/12/2008, sarebbe stata in realta’ una sopravvenienza attiva per la stessa societa’, che avrebbe omesso di assoggettare tale importo a tassazione, con conseguente evasione di imposta pari ad euro 10.194.855: secondo la tesi difensiva il difetto nella ricostruzione accusatoria e’ evidente e risiede nella circostanza che le societa’ (OMISSIS) S.A. e (OMISSIS) SA non avevano affatto rinunciato al credito derivante dal conferimento di somme alla predetta (OMISSIS) S.A., ma solo dato mandato al trasferito di tale credito ai soci, cioe’ ai membri della famiglia armatoriale, costituenti la compagine sociale di tutte le citate societa’; peraltro, il momento rilevante in chiave di illiceita’ nella vicenda in questione andrebbe, semmai, fissato nel momento in cui le somme detenute dalle societa’ uruguaiane fuoriescono dalle stesse, giammai in fase temporale successiva a tale evento;
– violazione dell’articolo 110 c.p. e articolo 321 c.p.p., per insussistenza del fumus indiziario degli elementi costitutivi del concorso di persone nel supposto reato nei confronti dell’ (OMISSIS), in quanto la qualita’ dello stesso di rappresentante fiscale della (OMISSIS) S.A. non integra automaticamente la responsabilita’ concorsuale di costui nei pretesi reati fiscali, anche perche’ il prevenuto si e’ limitato a sottoscrivere ed inoltrare ai competenti uffici le dichiarazioni fiscali redatte e predisposte da altri professionisti.
La difesa del prevenuto ha inoltrato, ritualmente, in atti memoria, nella quale specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno dei motivi di annullamento.
Preliminarmente, va rilevata la tardivita’ della memoria del p.m.,
per cui la stessa non puo’ essere oggetto di esame da parte di questo
Collegio.
Il ricorso e’ inammissibile.
Il vaglio di legittimita’, a cui e’ stata sottoposta l’impugnata
ordinanza, consente di rilevare la logicita’ e la correttezza della
argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla
ritenuta ravvisabilita’ del fumus della violazione della normativa
fiscale, di cui al capo B) della imputazione provvisoria, e alla
ascrivibilita’ di essa, a titolo di concorso, in capo al prevenuto.
Il primo motivo di annullamento e’ del tutto destituito di
fondamento.
Il Tribunale perviene alla conferma del provvedimento gravato a
seguito di una esaustiva e compiuta disamina valutativa di tutti gli
elementi costituenti il quadro investigativo, in particolare, delle
dichiarazioni rese da (OMISSIS) e della informativa redatta dal
Nucleo P.T. Guardia di Finanza di Napoli, dell’11/7/2014, da cui e’
emerso che:
– la costituzione della (OMISSIS) era stata voluta al fine di
stipulare contratti derivati;
– da tale attivita’ la compagine sociale, (OMISSIS) – (OMISSIS) –
(OMISSIS) trasse notevoli guadagni;
– quando il mercato, in cui operava la predetta societa’, subi’ una
flessione le ingenti somme di denaro guadagnate dalla (OMISSIS), di cui
l’ (OMISSIS) era stato amministratore unico e, di poi, liquidatore,
furono trasferite a societa’ uruguaiane, tra le quali la (OMISSIS);
– successivamente, la (OMISSIS), a sua volta, trasferi’ le somme alla
(OMISSIS) per la emissione del prestito obbligazionario, somme, si
ribadisce, originariamente provenienti dalla predetta (OMISSIS),
affinche’ fossero dirottate a favore di (OMISSIS),
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)
(OMISSIS).
Pertanto, ad avviso del decidente, a giusta ragione, i predetti
beneficiari, in concorso con l’ (OMISSIS), commettevano il delitto di
cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 3, in quanto non
avevano indicato nella dichiarazione annuale 2010 elementi attivi,
costituiti dal flusso finanziario pari ad euro 37.072,00, provenienti
dalle citate compagini uruguaiane, facenti parte di una galassia di
societa’, intestate ad un prestanome, tale (OMISSIS), e
nella disponibilita’ reale dei componenti della famiglia armatoriale
(OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS).
E’ indubbio, infatti, che il denaro in questione rientra nell’alveo
degli elementi attivi, per i quali corre l’obbligo della
dichiarazione, perche’ da considerarsi o utile extra contabile
prodotto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), soci della
(OMISSIS), accantonati presso la (OMISSIS) e la (OMISSIS); oppure
sopravvenienze attive, ex articolo 88 T.U.I.R., in quanto somma
trasferita alla predetta (OMISSIS), ed oggetto di rinuncia al
credito da parte di soggetto non socio o come atto di liberalita’; o,
comunque, ricavi non tassati, prodotti dalla societa’ lussemburghese
(OMISSIS) S.A., effettivamente operante in Italia e nella
disponibilita’ degli indicati beneficial owners.
Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, dagli accertamenti eseguiti
dall’Ufficio per il Contrasto Illeciti Fiscali Internazionali e’
emersa la insussistenza di valide ragioni economiche per procedere
alla emissione del prestito obbligazionario da parte della
(OMISSIS), in quanto la stessa, al momento della operazione non
aveva, in assoluto, necessita’ di un rafforzamento finanziario,
mediante la creazione di un ingente debito verso i soci, perche’ gia’
ampiamente patrimonializzata.
Del pari manifestamente infondato e’ il secondo motivo di
annullamento.
In maniera del tutto plausibile il Tribunale ha ipotizzato il
concorso dell’ (OMISSIS) nelle illecite attivita’ in questione, in
quanto lo stesso:
– quale rappresentante fiscale della (OMISSIS) srl, risulta essere
il firmatario della dichiarazione dei redditi del 2010, ben conscio
che la somma di poco maggiore a 37 milioni di euro doveva essere
indicata in bilancio della predetta societa’, come voce dell’attivo.
Sul punto va richiamato il principio, affermato da questa Corte
(sent. 26356/2014), secondo il quale sul rappresentante fiscale
incombe l’obbligo, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, ex articolo 17, di assolvere a tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di i.v.a. e in particolare al versamento
della imposta. E’ indubitabile, peraltro, che il reato e’
configurabile anche nei confronti del rappresentante fiscale per
l’Italia di societa’ estere, in quanto questi rappresenta l’unico
interlocutore, sia pure in solido, per le obbligazioni fiscali e
doganali.
– l’ (OMISSIS) ha concretamente preso parte alla operazione fraudolenta
descritta al capo B) della imputazione, aiutando i (OMISSIS) – (OMISSIS)
(OMISSIS) – (OMISSIS) a creare la societa’ finanziaria (OMISSIS)
(OMISSIS) S.A., con cui costoro avrebbero potuto continuare a stipulare
contratti derivati, c.d. F.F.A., senza rischiare la vocazione
armatoriale della (OMISSIS) s.p.a..
Le osservazioni, ut supra svolte, consentono di ritenere del tutto
prive di pregio le censure mosse in ricorso, perche’ le stesse vanno
a scontrarsi con una realta’ fattuale, assoggettata a compiuta
disamina da parte del giudice di merito, e, peraltro, tendono ad una
rilettura degli elementi costituenti la piattaforma indiziaria, sui
quali al giudice di legittimita’ e’ precluso procedere a nuovo esame
estimativo.
Inoltre, i motivi di annullamento non possono trovare ingresso,
perche’, cosi’ come formulati, esulano dal disposto di cui
all’articolo 325 c.p.p., comma 1, in quanto con essi non vengono
sollevate eccezioni attinenti a violazione di legge, bensi’ a errata
valutazione da parte del giudice di merito delle emergenze
istruttorie.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della
Corte Costituzionale, e rilevato non sussistono elementi per ritenere
che l’ (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, lo
stesso, a norma dell’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in
favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione
dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro,
1.000,00.
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