Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 2 dicembre 2015, n. 47588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 27 maggio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio quanto alla ricorrenza della aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7; il rigetto del ricorso nel resto;

sentiti, altresi’, l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), per (OMISSIS), e l’avv. (OMISSIS), del foro di (OMISSIS), in sostituzione dell’avv.ssa (OMISSIS), del foro di Torino, per (OMISSIS), i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato di fronte alla Corte di cassazione la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la decisione assunta in primo grado dal Gip del Tribunale di Genova all’esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilita’ del primo in ordine ad una ampia serie di condotte, poste in essere anche in concorso con terzi, riconducibili alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti nonche’ per tre episodi di incendio e danneggiamento a seguito di incendio, uno dei quali rimasto alla stadio di tentativo, e quella del secondo relativamente a due degli episodi di incendio e danneggiamento per i quali e’ stato ritenuto responsabile il (OMISSIS), avendo il (OMISSIS) nell’occasione svolto il ruolo di mandante, nonche’ in relazione alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, per essere stato, in piu’ occasioni, il fornitore dello stupefacente, del tipo cocaina, che il (OMISSIS) aveva successivamente spacciato; in particolare sarebbe risultato che il (OMISSIS) avrebbe ricompensato il (OMISSIS), per le condotte delittuose loro contestate, attraverso la consegna dello stupefacente di cui al capo N) della rubrica.

Nelle loro impugnazioni i due ricorrenti hanno ambedue contestato la legittimita’ della sentenza in quanto essa si fonderebbe principalmente sulle dichiarazioni rese da tale (OMISSIS), amico e complice del (OMISSIS), il quale, ad avviso della difesa di quest’ultimo, oltre ad avere motivi di rancore verso il ricorrente, tali da giustificare sotto il profilo soggettivo la falsita’ delle accuse da lui mosse, sarebbe caduto in numerose contraddizioni, sicche’ il suo racconto ne sarebbe risultato oggettivamente inattendibile; mentre lo stesso, per la parte in cui risponde a verita’ potrebbe essere stato alimentato dalle fonti giornalistiche che avevano trattato la vicenda degli incendi di cui alle imputazioni.

Illuminante sarebbe, al riguardo, il fatto che il (OMISSIS) non abbia mai dato notizia della presenza, in occasione di uno di questi, di un altro veicolo simile a quello danneggiato, notizia questa mai apparsa sui giornali.

Quanto alle imputazioni aventi ad oggetto i reati connessi allo spaccio di stupefacenti, la difesa del (OMISSIS) ha lamentato il fatto che la Corte abbia ritenuto provata la responsabilita’ del predetto sulla sola base delle intercettazioni telefoniche, dal contenuto equivoco ed in assenza di alcun reale riscontro; ancora e’ contestata la attribuibilita’ al (OMISSIS) della aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, aggravante consistente nell’aver agito utilizzando il metodo mafioso; osserva, infatti, la difesa del ricorrente che non vi e’ stato alcun riferimento a comportamenti intimidatori, tali da alludere alla metodica mafiosa, ovvero al fatto che si sia agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa, della cui esistenza non vi e’ alcuna traccia.

Osserva, altresi’, la difesa del ricorrente che nella determinazione della pena non e’ chiarito quale sia stata la incidenza della aggravante di cui al citato articolo 7, elemento non irrilevante in quanto l’esistenza di questa osta alla concessione di taluni benefici penitenziari.

La difesa del (OMISSIS) lamenta anche il fatto che, in relazione ai reati relativi agli stupefacenti, la Corte non abbia ritenuto che gli stessi ricadevano nell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

Con riferimento al ricorso del (OMISSIS), ribadito che anche questi lamenta la attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie del teste (OMISSIS), si precisa che, quanto alla imputazione di cui al capo N), della rubrica, relativa alla attivita’ di fornitura dello stupefacente al (OMISSIS), il ricorrente si duole del fatto che la sentenza abbia motivato sul punto richiamando le argomentazioni svolte in relazione alla speculare ipotesi di reato ascritta al (OMISSIS), cosi’ omettendo di esaminare gli specifici motivi di gravame presentati al riguardo dal (OMISSIS).

Anche questi lamenta, poi, la attribuzione a suo carico della aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 (la quale risulterebbe insussistente) nonche’ il criterio adottato per la determinazione della pena, in quanto il giudice di seconde cure, nel quantificare la pena a seguito della parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Genova, avrebbe omesso di indicare l’entita’ dell’aumento relativo al capo B) della rubrica, ritenuto in continuazione con gli altri contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi, risultati solo parzialmente fondati, debbono essere accolti per quanto di ragione.

Attesa la sostanziale identita’ della regioni di doglianza esposte dai due ricorrenti, esse, laddove coincidenti, possono essere trattate congiuntamente.

Come detto ambedue i ricorrente lamentano il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto l’attendibilita’ del dichiarante (OMISSIS) ed abbia, sulla base di quanto da lui riferito, confermato la dichiarazione della loro penale responsabilita’.

Osserva, al riguardo, la Corte che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, le dichiarazioni indizianti riportate dal (OMISSIS) appaiono essere dotate di qual carattere di precisione ed univocita’ che le rende perfettamente idonee a fondare il giudizio di penale responsabilita’ formulato a loro carico dai giudici del merito.

Osserva, infatti, la Corte che i giudici del merito hanno valutato la attendibilita’ di quanto riferito dal (OMISSIS) sia sulla scorta della obbiettiva esistenza di rapporti di intensa familiarita’ fra lui ed il (OMISSIS), documentati non soltanto dal discretamente ampio periodo in cui i due sono stati detenuti presso il medesimo carcere ma anche dalla loro prosecuzione ben posteriore a detto periodo; tale era il legame amicale fra i due che non vi e’ alcuna inverosimiglianza nel fatto che il (OMISSIS) si avvalesse della collaborazione del (OMISSIS) per lo svolgimento delle sue attivita’ criminose, sulle quali, poi, lo stesso (OMISSIS), evidentemente direttamente informato di esse, ha poi riferito alla autorita’ giudiziaria; ma ulteriori riscontri della veridicita’ del contenuto di quanto riferito dal (OMISSIS), a comprova della sua attendibilita’ secondo la previsione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, sono forniti dalle intercettazioni telefoniche richiamate dai giudici della Corte ligure intercettazioni tramite le quali e’ emersa l’esistenza della assidua opera di spaccio di stupefacenti compiuta dal (OMISSIS) attraverso i rifornimenti che gli provenivano ad opera del (OMISSIS).

Con riferimento alle dichiarazioni accusatorie relative alla compartecipazione, con il ruolo di mandante, del (OMISSIS) negli episodi di cui ai capi B) e D) della rubrica elevata nei confronti degli imputati, va considerato che costituisce riscontro di quanto riferito dal (OMISSIS) il fatto che il (OMISSIS) abbia ritenuto di dovere chiedere al (OMISSIS) il benestare prima di procedere ad un altro, autonomo, attentato incendiario, al quale il (OMISSIS) era estraneo, (si tratta dell’episodio contestato al capo A della rubrica), atteso che la richiesta di tale autorizzazione non e’ spiegabile diversamente da come la ha intesa la Corte di appello, cioe’ come acquisizione del benestare da parte di chi, gia’ in passato, aveva commissionato al (OMISSIS) operazioni dello stesso contenuto.

Con riferimento al motivo di impugnazione introdotto dalla difesa del (OMISSIS), avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza gravata nonche’ di violazione di legge relativamente al fatto che, con riferimento alle imputazioni connesse alla spaccio di stupefacenti, la fonte di prova sia costituita unicamente dalle intercettazioni telefoniche, senza che queste siano mai state avvalorate dall’avvenuto sequestro di dette sostanze, osserva questa Corte come non sia dell’ultima ora ma vada inquadrato in un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo siffatta condotta desumersi da altre risultanze probatorie (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 16 dicembre 2009, n. 48008), quali certamente possono essere anche le intercettazioni telefoniche (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 20 dicembre 2005, n. 46299), risultando nel caso di specie rispettato anche il criterio della particolare attenzione e rigore nella valutazione della prova indiziaria indicato dal giudice della legittimita’ (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 22 aprile 2015, n. 16792), avendo la Corte di merito potuto incrociare, cosi’ da corroborarne il valore indiziante, gli elementi rivenienti dalle intercettazioni con le convergenti dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS).

Riguardo alla censura avente ad oggetto la motivazione della sentenza della Corte di Genova in ordine all’accertamento della penale responsabilita’ del (OMISSIS) relativamente alla fattispecie di cui al capo N) della rubrica, censura che si sostanzia in un affermato vizio di omessa motivazione per essere tale specifico capo della sentenza motivato attraverso il richiamo della parte della sentenza in cui e’ dimostrata la penale responsabilita’ del (OMISSIS) relativamente al capo O) della contestazione, avente ad oggetto il medesimo fatto, visto pero’ dalla prospettiva di chi (il (OMISSIS)) riceveva lo stupefacente che altri (il (OMISSIS)) gli cedeva, rileva la Corte che la struttura letteralmente speculare dei reati ai due ascritti consente in linea di principio la modalita’ di redazione della motivazione della sentenza adottata dalla Corte ligure, essendo evidente che la prova della ricezione da parte del (OMISSIS) dello stupefacente cedutogli dal (OMISSIS) implica di necessita’ la prova della avvenuta cessione di tale sostanza da parte di questo al (OMISSIS).

Nel caso di specie siffatta prova e’ desunta, attraverso un plausibile procedimento di inferenza logica, dalla Corte di appello tramite il riscontro del fatto – riferito dal (OMISSIS) ma desumibile anche dal contenuto di talune intercettazioni nella quali il (OMISSIS) riferisce che dopo una certa data, nella quale egli e’ risultato essersi recato a (OMISSIS), avrebbe avuto nuovamente disponibilita’ di droga – che il (OMISSIS) si riforniva di stupefacente ogni volta che si recava a (OMISSIS), ove si trovava il (OMISSIS) con il quale in tali occasioni il medesimo si incontrava, e che il primo era debitore del secondo per un’ingente somma di danaro la cui causale e’ stata ragionevolmente rinvenuta dalla Corte nella fornitura degli stupefacenti, atteso che, come la Corte ha rilevato essere emergente da un’altra della numerose intercettazioni telefoniche acquisite agli atti, finche’ quel debito non fosse stato onorato non avrebbe piu’ avuto la disponibilita’ dello stupefacente.

Nessuna censura puo’, pertanto, essere validamente mossa alla tecnica di redazione della motivazione della sentenza adottata dalla Corte genovese, posto che il richiamo alla motivazione con la quale e’ stata confermata la penale responsabilita’ del (OMISSIS) riguardo alla imputazione a lui mossa sub O) della rubrica, fornisce anche gli elementi per la conferma della pronunzia di condanna del (OMISSIS) in ordine ai fatti a lui contestati sub N) della rubrica medesima.

Va, a questo punto, ancora rilevata la palese infondatezza del motivo di impugnazione, formulato dalla difesa del solo (OMISSIS) e riguardante la violazione di legge per la mancata qualificazione dell’episodio di cui al capo P) della rubrica entro il perimetro del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, nuovo comma 5, posto che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale – essendo sufficiente ai fini della esclusione della sussistenza della ipotesi di lieve entita’ che la fattispecie, anche per uno solo dei parametri legislativamente indicati (cioe’ mezzi, modalita’ e circostanze della azione nonche’ quantita’ e qualita’ della sostanza stupefacente trattata e oggetto della condotta criminosa), trasmodi rispetto alla lieve entita’ del fatto (ex multis: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 19 marzo 2014, n. 27064) – il non modesto dato ponderale dello stupefacente richiamato nel capo di imputazione in questione (si tratta, infatti, di ben 125,33 grammi di cocaina) esclude cha la fattispecie possa essere ritenuta di lieve entita’.

Fondato e’, viceversa, il motivo di impugnazione avente ad oggetto la ricorrenza della speciale aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito con modificazioni, con Legge n. 203 del 1991.

Va, infatti, sul punto, ribadito il principio secondo il quale affinche’ sia configurabile, nella condotta criminosa, la circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, convertito, con modificazioni, con Legge n. 203 del 1991 (consistente nell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo), occorre che i reati o il reato di cui l’aggravante costituisce circostanza sia realizzato tramite l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioe’ tramite l’impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 13 ottobre 2014, n. 42818; idem Sezione 2 penale. 8 luglio 2013, n. 28861).

Ora, rileva questa Corte, nel caso in questione la Corte territoriale ha ritenuto di dovere estrapolare l’adozione, nella esecuzione dei reati contestati al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) in concorso fra loro (si tratta dei capi B e D della rubrica), del metodo mafioso sulla base esclusivamente della “peculiare carica di intimidazione connessa allo strumento prescelto (attentato ai danni dei mezzi operativi presenti in cantiere)” operando, in tale modo una inammissibile equazione in forza della quale ogni ipotesi di intimidazione che sia connessa allo svolgimento di un’attivita’ imprenditoriale, laddove sia volta a dissuadere l’intimidito, indirizzandosi materialmente sui suoi strumenti aziendali, dallo svolgimento della propria attivita’, integrerebbe gli estremi del metodo mafioso; nel caso di specie, peraltro, la illogicita’ della operazione ermeneutica operata dalla Corte territoriale, ed attraverso la quale si realizzerebbe una inammissibile estensione della aggravante in questione di fatto ad ogni ipotesi di condotta illecita volta a comprimere, in relazione ad atti connessi allo svolgimento della propria professione, la volonta’ di un soggetto esercente attivita’ imprenditoriale, e’ resa tanto piu’ evidente ove si rilevi il fatto che, con la medesima sentenza con la quale la Corte di Genova ha ritenuto di dovere riconoscere a carico dei prevenuti l’aggravante del metodo mafioso (la cui principale valenza e’ quella di evocare la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo che avvince e fortifica i soggetti agenti), essa ha, altresi’, escluso – in assenza di comunicazioni, verbali o non verbali, dirette o indirette – che a carico dei prevenuti fosse ravvisabile anche la commissione del reato di estorsione; di tal che appare difficilmente ipotizzabile, in assenza sia della peculiare caratura criminale degli agenti, non identificabili come strutturalmente e notoriamente compartecipi di sodalizi criminosi caratterizzati dalla forza intimidatrice del gruppo, sia di forme inequivoche di trasmissione, ancorche’ silenti, del predetto messaggio intimidatorio, la ricorrenza della predetta circostanza aggravante.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con riferimento alla sussistenza a carico dei due prevenuti della aggravante in questione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova che riesaminera’, alla luce dei rilievi dianzi espressi, sia la rilevabilita’ della predetta circostanza sia le eventuali ricadute della adottanda statuizione in ordine alla necessaria rideterminazione del trattamento sanzionatorio, col conseguente attuale assorbimento dei residui motivi di impugnazione aventi ad oggetto la dosimetria della pena inflitta ai ricorrenti; restano viceversa definitivamente ferme, per effetto del rigetto dei restanti motivi di impugnazione, le altre decisioni contenute nella sentenza della Corte di appello di Genova, in relazione alla dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione ai reati loro contestati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

Rigetta nel resto i ricorsi.

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