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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 marzo 2015, n. 11497

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 47/2014 TRIB. LIBERTA’ di LATINA, del 13/05/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata quanto a (OMISSIS) limitatamente all’immobile di Viale (OMISSIS), con rigetto nel resto;

Uditi i difensori Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13.5.2014 il Tribunale di Latina rigettava le riunite richieste di riesame proposte nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17.4.2014 dal GIP del Tribunale di Latina.

Con tale provvedimento il Gip disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di conti correnti bancari intestati a (OMISSIS), nonche’ di diverse unita’ immobiliari, formalmente intestate a (OMISSIS) (figlio di (OMISSIS)) e (OMISSIS) (convivente di (OMISSIS)), al fine di addivenire alla successiva confisca per equivalente.

Nel decreto si affermava che i beni immobili in questione erano solo fittiziamente intestati ai citati soggetti in quanto dovevano ritenersi, in realta’, essere parte del patrimonio del (OMISSIS) nei cui confronti sussistevano gravi indizi per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, ossia per l’avvenuta evasione di un’imposta ammontante a complessivi euro 4.890.245,02 per gli anni 2008/2012.

Il (OMISSIS) – secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato – svolgeva attivita’ di consulenza in materia di infortunistica stradale consistente nell’istruire e gestire pratiche relative a risarcimenti assicurativi a seguito di incidenti stradali. Per tale attivita’, realizzata anche tramite la collaborazione di diversi altri soggetti, percepiva un compenso dal 20% al 50% del risarcimento liquidato ed operava attraverso un mandato professionale conferitogli dai clienti oppure mediante procure speciali notarili che lo autorizzavano anche ad incassare gli assegni intestati agli aventi diritto. In altri casi venivano invece effettuate delle cessioni di credito a titolo oneroso con le quali gli aventi diritto, a fronte di un immediato corrispettivo in denaro, gli cedevano in tutto o in parte il credito da loro vantato verso le compagnie di assicurazione.

Le accennate modalita’ di svolgimento dell’attivita’ del (OMISSIS) erano emerse all’esito di una perquisizione effettuata dalla GdF nei suoi uffici che, secondo la valutazione del GIP, aveva condotto a verificare, mediante l’analisi dei numerosi fascicoli intestati ai clienti riscontrati con accertamenti bancari (e poi condensati in 168 report), l’esistenza di redditi non dichiarati per il menzionato complessivo ammontare (indicato nel capo di incolpazione) che giustificava, come tale, il disposto sequestro dovendosi procedere alla confisca nella forma per equivalente del profitto del reato.

Avverso il descritto provvedimento presentava istanza di riesame la difesa del (OMISSIS) affermando l’insussistenza del fumus del reato, ma il tribunale pontino, come detto, rigettava il riesame.

2. Ricorrono, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

– (OMISSIS), con due separati ricorsi assolutamente identici nel loro contenuto, personalmente e a mezzo del proprio difensore, in cui – va rilevato – non vengono specificati i vizi di legittimita’ dedotti.

Il ricorrente si duole che il Tribunale di Latina non abbia ritenuto fondate le plurime doglianze formulate in relazione alla misura applicativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avente ad oggetto le disponibilita’ finanziarie rinvenute su due conti correnti a lui intestati.

In particolare si censura il punto della motivazione in cui il tribunale ha ritenuto che risulterebbe “palesemente infondato” il rilievo concernente l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine acquisiti, atteso che “indipendentemente” dai rilievi concernenti l’annullamento operato da questa Suprema Corte del decreto di sequestro probatorio della documentazione rinvenuta presso lo studio professionale dell’indagato e quello riguardante la preesistenza, all’atto dello svolgimento della perquisizione domiciliare, di una iscrizione del reato tributario a suo carico, i vizi del procedimento amministrativo tributario non si propagherebbero agli atti di acquisizione della notitia criminis eventualmente compiuti nell’ambito di quel procedimento.

Viene ricordato che a sostegno di tale asserzione il tribunale richiama una pronuncia di questa sez. 3 n. 12017/2007, ma si assume che la decisione del Tribunale di Latina sarebbe frutto di una lettura parziale di tale sentenza, lettura circoscritta verosimilmente alla sua massima, che avrebbe impedito di cogliere le profonde differenze che caratterizzavano il caso in essa deciso rispetto alla fattispecie oggetto della odierna vicenda.

La lettura integrale di tale pronunzia avrebbe secondo il ricorrente consentito di rilevare, invece, come fossero state denunciate, in quel caso, irregolarita’ dell’accertamento tributario, mentre in questo caso ci troveremmo di fronte ad una precisa ipotesi di inutilizzabilita’ degli atti sottoposti a sequestro probatorio, inutilizzabilita’ sancita da una sentenza di legittimita’.

In questo quadro si sostiene che una piu’ attenta lettura dello stesso decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal pubblico ministero avrebbe consentito al tribunale di avvedersi di come il giorno nel quale aveva avuto inizio la verifica fiscale nei confronti del ricorrente, essendo emersi “gravi e univoci indirizzi di reita’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10”, veniva eseguita una perquisizione domiciliare presso lo studio di infortunistica stradale da lui gestito e sottoposta a sequestro probatorio “copiosa documentazione contabile (relativa agli anni dal 2006 al 2009) ed extracontabile (relativa agli anni dal 2006 al 2012) vi rinvenuta”.

Tale provvedimento veniva annullato senza rinvio da questa Corte di cassazione (“limitatamente al sequestro della documentazione di natura legale con sentenza numero 23002/14 del 2014 della quarta sezione che il ricorrente allega.

Si comprenderebbe, dunque, come alcun vizio dell’accertamento di natura fiscale fosse stato denunciato nel caso di specie e come, viceversa, la spiegata eccezione di inutilizzabilita degli atti acquisiti si collocasse saldamente entro l’alveo del procedimento penale, inficiandone gli esiti.

Il ricorrente ribadisce in questa sede il contenuto dell’eccezione di nullita’ del decreto di sequestro per violazione di legge gia’ dedotta, ma a suo dire ingiustamente respinta, nei motivi di riesame.

(OMISSIS) lamenta che il tribunale non abbia accolto il motivo di gravame riguardante la preesistenza all’atto della perquisizione di una iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p., a carico del (OMISSIS) in relazione al delitto di dichiarazione infedele di quel Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, deducendo che tale eccezione la si sarebbe potuta apprezzare solo disponendo di conoscenze relative alla data in cui e’ avvenuta l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., non desumibile dagli atti in possesso del tribunale. Ed invece, secondo il ricorrente, il tribunale disponeva di un atto da cui poteva desumerla, e cioe’ la richiesta di proroga delle attivita’ di intercettazioni telefoniche, a carico tra gli altri anche dell’odierno ricorrente, depositata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in data 30 ottobre 2012 e recante l’indicazione, tra gli illeciti oggetto di accertamento, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, in Latina sino ad oggi (documento allegato alla richiesta di riesame che viene riproposto in copia anche in allegato al ricorso per cassazione).

Indipendentemente, dunque, dal dato meramente formale relativo alla data di iscrizione della notizia di reato, secondo il ricorrente gli atti offerti alla cognizione del tribunale consentivano pienamente di verificare la preesistenza di un’indagine a carico dell’odierno ricorrente per gli stessi fatti di quelli dedotti nella cornice d’imputazione dell’impugnato decreto di sequestro preventivo.

La tesi sostenuta e’ che, esistendo l’indagine giudiziaria a carico del (OMISSIS), al momento dell’inizio della verifica fiscale tutte le attivita’ di indagine compiute, dall’assunzione di informazione nei confronti dell’indagato, all’esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro, alla stessa emissione del decreto di sequestro preventivo per equivalente, avrebbero dovuto essere precedute dagli avvisi di legge.

Il ricorrente evidenzia come lo stesso pubblico ministero abbia sostenuto nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza che l’esistenza di “gravi e univoci indirizzi di reita’” a carico del ricorrente in relazione alla violazione di fattispecie di natura penale tributaria sarebbe scaturita dal contenuto delle dichiarazioni rese da quest’ultimo agli operanti durante lo svolgimento delle attivita’ ispettive.

Pertanto, attraverso l’acquisizione di tali dichiarazioni, acquisite in assenza delle necessarie garanzie si sarebbe alimentato un procedimento penale a carico dell’imputato in relazione al delitto di infedele dichiarazione di cui lo stesso non era stato messo a conoscenza.

Infine, secondo il ricorrente, anche a voler prescindere da tale ordine di considerazioni, a precludere l’utilizzabilita’ di parte cospicua della documentazione acquisita in esecuzione del piu’ volte menzionato decreto di sequestro probatorio, si porrebbe l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza reiettiva della relativa richiesta di riesame pronunziato in sede di legittimita’ il 3 aprile 2014.

La sentenza circoscrive l’effetto caducatorio del decreto di sequestro alla sola “documentazione legale”, categoria di atti che solo la lettura della motivazione consente precisamente di delimitare, ma, in realta’, si sostiene che tra questa documentazione vi e’ quella caduta in sequestro all’esito della perquisizione presso gli uffici del (OMISSIS), in quanto quella che viene definita documentazione di natura extracontabile in realta’ e’ costituita da atti relativi all’assistenza di natura legale, quali procure, mandati, difese giudiziali, quietanze di pagamento, scritti difensivi, sentenze, afferenti un rapporto di collaborazione professionale istituito con un avvocato.

L’annullamento del decreto di sequestro – secondo il ricorrente – renderebbe, dunque inutilizzabili, gli atti acquisiti ai fini della indagine relativa all’accertamento dei reati penali tributari, estendendone, conseguentemente, l’efficacia ai provvedimenti ablatori fondati sui risultati di quelle indagini.

In data 2.2.2015 veniva poi depositata in atti memoria difensiva nell’interesse di (OMISSIS) con cui si ribadivano e illustravano le ragioni di cui al ricorso.

Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con o senza rinvio.

– (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia:

– Violazione dell’articolo 322 ter c.p., cosi’ come richiamato dalla Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), e dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).

Il ricorrente ricorda di avere interposto richiesta di riesame deducendo, innanzi tutto, la mancanza assoluta della motivazione consistita nel rinviare alla richiesta cautelare del pm – ove tra l’altro nulla era stato specificato in ordine alle ragioni atte a dimostrare che i beni di proprieta’ di (OMISSIS) erano in realta’ nella disponibilita’ effettiva dell’indagato – in assenza di qualsiasi reale spiegazione atta a giustificare il perche’ di tale rinvio.

Altro profilo di censura svolto era, invece, incentrato sulla mancanza assoluta di prova circa il carattere fittizio dell’intestazione formale, non potendo farsi coincidere il concetto di disponibilita’ in capo all’indagato ex articolo 322 ter c.p., con la sola circostanza che i beni in questione fossero stati acquistati con provviste provenienti in parte dall’indagato.

Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, di cui riporta il nucleo centrale della motivazione, sia del tutto illegittimo.

Viene ricordato come dal tenore letterale del disposto normativo emergerebbe in maniera evidente come cio’ che rileva ai fini della confiscabilita’ per equivalente dei beni non e’ che gli stessi siano di proprieta’ dell’indagato, posto che cio’ che rileva e’ soltanto se si tratti di beni attratti nella sua effettiva disponibilita’.

Il Tribunale di Latina avrebbe, dunque, errato sul concetto di disponibilita’, ritenendo di poter ancorarla al solo fatto che il denaro impiegato per acquistare il bene fosse stato fornito dall’indagato.

Si pone all’attenzione di questa Corte il fatto che (OMISSIS) e il figlio dell’indagato e che non potrebbe ritenersi che la ratio della norma sia volta a porre nel nulla prestiti o comunque atti di liberalita’ dei rapporti interfamiliari.

Il Tribunale, diversamente da quanto ha fatto, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto motivare in concreto circa l’effettiva disponibilita’ in capo all’indagato del bene immobile e non limitarsi a rilevare che fosse stato questi a fornire il danaro per l’acquisto.

L’ordinanza impugnata, secondo la tesi proposta in ricorso, sarebbe peraltro illegittima perche’ emessa in palese violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3.

Cio’ in quanto il Tribunale del riesame di Latina ha ritenuto infondato il motivo di censura sottopostogli circa la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro.

Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato laddove il tribunale pontino ha risposto che il provvedimento ablatorio non era privo di motivazione avendo il gip fatto ricorso allo schema della motivazione per relationem , con il che il decreto doveva ritenersi ipso facto dotato di un adeguato supporto giustificativo.

Il ricorrente lamenta, tuttavia, che questa affermazione si scontrerebbe con il granitico orientamento di questa Corte Suprema, secondo il quale la motivazione per relationem non e’ tout court valida, ma lo e’ soltanto quando il giudice che vi faccia ricorso espliciti le ragioni in forza delle quali abbia ritenuto valide le argomentazioni spese aliunde.

Ricordate le pronunce di questa Corte di legittimita’ ed in particolar modo quella a Sezioni Unite 21 giugno 2000, rv. 216664, si contesta che il tribunale abbia potuto confermare il provvedimento impugnato sul solo rilievo che si era in presenza di una motivazione per relationem ed anche che in una situazione siffatta il tribunale abbia potuto integrare una motivazione che non c’era.

Si ribadisce che il decreto non conteneva alcuna valida motivazione per giustificare il sequestro dei beni di proprieta’ del (OMISSIS) perche’ tale motivazione non c’era, essendo stati i beni ritenuti nella disponibilita’ dell’indagato sul solo presupposto che il danaro impiegato dell’acquisto fosse stato da lui fornito.

Con motivo nuovo depositato in data 9.2.2015 il difensore di (OMISSIS) deduce poi violazione dell’articolo 322 ter c.p., come richiamato dalla Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).

Ancora una volta si contesta la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla disponibilita’ effettiva dei beni in capo a (OMISSIS), allegando e riportandosi ad una pronuncia favorevole ottenuta il 5.11.2014 dalla Corte d’Appello di Roma che ha revocato la confisca Legge n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter, di taluni immobili – tra cui quello sito in (OMISSIS) e quello al Viale (OMISSIS) – sul presupposto che i beni de quo fossero non solo formalmente intestati a (OMISSIS), ma nella sua effettiva disponibilita’.

Chiede pertanto che questa Corte di legittimita’ voglia annullare il provvedimento impugnato e adottare provvedimenti conseguenti.

– (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia: – Violazione dell’articolo 322 ter c.p., cosi’ come richiamato dalla Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, in relazione all’articolo 606, comma 1, lettera b), e dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b).

La ricorrente, convivente di (OMISSIS), a sua volta figlio dell’indagato (OMISSIS) si duole del disposto sequestro preventivo delle unita’ immobiliari site in (OMISSIS), con annessi garage con i numeri 22 e 63, di sua proprieta’, ma ritenute nella effettiva disponibilita’ di (OMISSIS), padre del suo convivente indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4.

Avverso tale provvedimento l’odierna ricorrente ricorda di aver proposto istanza di riesame deducendo la carenza di motivazione e l’assoluta mancanza di prova in ordine alla ritenuta disponibilita’ dei beni oggetto del sequestro in capo all’indagato, tenuto anche conto del vincolo reale trentennale gravante su uno di essi in favore della figlia minore e della prova fornita in ordine alla disponibilita’ di somme liquide sul proprio conto corrente fin dal giugno dell’anno 2009.

A tali doglianze – lamenta ancora la ricorrente – il Tribunale di Latina avrebbe risposto con una motivazione apparente e meramente assertiva, senza dare alcuna prova della disponibilita’ concreta ed attuale del bene in capo all’indagato.

La ricorrente ricorda di avere gia’ dedotto nei motivi di riesame che sull’immobile era stato istituito, contestualmente all’acquisto dello stesso, un vincolo reale per atto pubblico in favore della figlia minore, con carattere di irrevocabilita’, della durata di 30 anni, sottoposto ad un controllo preventivo, vincolante e permanente dell’Autorita’ Giudiziaria.

Cio’, ancor piu’, renderebbe evidente come non c’era alcuna disponibilita’ dello stesso in capo all’indagato. Ed invece non vi sarebbe stata alcuna indagine, in fatto, sulla concretezza e sull’attuale operativita’ di tale vincolo, a cui non poteva certo supplire il tribunale, con conseguente assenza di motivazione dell’ordinanza di sequestro del gip in termini proprio di giudizio sulla effettiva disponibilita’ del cespite.

Si contesta, in particolare, il punto della motivazione in cui il tribunale, in quello che si afferma essere un evidente tentativo di aggirare i vizi di legge in cui era incorso il provvedimento del gip, si attesta sull’esistenza di una scrittura privata tra l’indagato e’ la terza – madre – con cui si riconosce che il primo ha fornito l’intera provvista dell’acquisto dell’immobile e ne sarebbe cosi’ l’unico proprietario.

Secondo il ricorrente, a prescindere dalla considerazione che tale scrittura privata, non autenticata, non consentirebbe all’indagato di disporre dei beni della minore, in quanto vincolati irrevocabilmente per trent’anni in favore di questa e sottoposti al controllo preventivo e vincolante dell’Autorita’ Giudiziaria, il tribunale ometterebbe di prendere in considerazione che la beneficiaria unica dell’immobile non e’ la ricorrente – terza – ma la minore – terza – nei cui confronti pertanto doveva svolgersi l’accertamento ed il giudizio in termini di disponibilita’.

Ci si duole che a nulla rileverebbe chi e come abbia pagato l’immobile, ma che il gip avrebbe dovuto motivare in ordine alla effettiva disponibilita’ uti dominus del cespite in capo all’indagato, il che non e’ avvenuto.

Ci si sofferma, anche, sul fatto che il tribunale abbia motivato anche in riferimento alle capacita’ economiche della ricorrente invece di farlo in relazione alla concreta disponibilita’ del cespite in capo all’indagato.

Chiede pertanto che questa Corte di legittimita’, in accoglimento del ricorso, voglia annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.

2. Va ricordato che l’articolo 325 c.p.p., prevede che contro le ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha, tuttavia, piu’ volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).

Ancora piu’ di recente e’ stato precisato che e’ ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perche’ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (cosi’ sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli articoli 416, 323, 476, 483 e 353 c.p., con riguardo all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarita’ amministrative,).

Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.

3. Cio’ premesso, ritiene il Collegio che nel caso all’odierno esame, come si andra’ a specificare, non si sia in presenza di un deficit motivazionale tale da configurare l’errata applicazione di norme di diritto.

Il Tribunale di Latina offre, infatti, una motivazione congrua, disattendendo i motivi oggi riproposti da (OMISSIS) sia per quanto riguarda l’utilizzabilita’ degli atti acquisiti in sede di ispezione tributaria, in pendenza di una preesistente iscrizione del medesimo (OMISSIS) nel registro degli indagati per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, che per quanto riguarda la questione dell’utilizzabilita’ della documentazione legale sequestratagli, con atto successivamente annullato con la sentenza n. 23002/14 di questa Corte di legittimita’.

Sul primo punto, infatti, indipendentemente dalla conoscibilita’ o meno del momento in cui era nata l’indagine penale nei confronti dell’odierno ricorrente, con le conseguenti garanzie spettanti all’indagato, non puo’ non evidenziarsi che si trattava di un reato diverso rispetto a quello che ha originato la perquisizione.

Sul punto, peraltro, il tribunale pontino opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte regolatrice sotto due aspetti.

In primis, quando richiama l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale in materia di illeciti tributari gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette sono sempre utilizzabili quale “notitia criminis”, “in quanto a tali attivita’ non e’ applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria” (cosi’ la richiamata sentenza di questa sez. 3 n. 12017/2007, rv. 235927).

Si tratta, come rilevato nel provvedimento impugnato, di atti che hanno natura amministrativa e che sono finalizzati alla formazione di un successivo atto di imposizione fiscale, di guisa che le eventuali irregolarita’ verificatesi nel corso di tale procedimento amministrativo, se incidono sulla validita’ dell’accertamento tributario nei confronti del soggetto sottoposto alla verifica fiscale, non rendono inutilizzabile la “notizia criminis” che emerga nel corso della verifica stessa.

A tali accessi – come ha piu’ volte rilevato questa Corte di legittimita’- non e’ applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’attivita’ di polizia giudiziaria e, trattandosi di atti amministrativi e non giudiziari, la loro irregolarita’ formale puo’ essere considerata solo causa di invalidita’ dell’accertamento fiscale, ma non riverbera i suoi effetti sull’accertamento penale.

In secondo luogo, corretto appare il richiamo operato nel provvedimento impugnato al dictum di questa Corte, con riferimento al sequestro della documentazione contabile rinvenuta dalla GdF nel corso dell’accesso presso l’abitazione di un imputato, che in tema di sequestro, l’accertata illegittimita’ della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalita’ con le quali queste sono state reperite, ma e’ condizionato unicamente all’acquisibilita’ del bene e alla insussistenza di divieti probatori i espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (cosi’ la richiamata sez. 6, n. 6842 del 9.1.2004, Scollo, rv. 227880; conf. Sez. un. 5021/1996, Sala, rv 204644).

In altra successiva pronuncia, peraltro, questa Corte di legittimita’ ha ribadito che l’illegittimita’ della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle modalita’ con le quali queste sono state reperite, ma e’ condizionato unicamente all’accusabilita’ del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (sez. 2, n. 26819 del 23.4.2010, Ceschini, rv. 247679).

Congrua appare la motivazione offerta dal tribunale di Latina, che ha valutato la questione dell’intervenuto annullamento in sede di legittimita’ del decreto di sequestro probatorio (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), la cui motivazione (depositata in data 3.6.2014, non era peraltro ancora nota a quel Giudicante rilevando, evidentemente, come non incidente sulla legittimita’ dell’operato sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

Quest’ultimo, peraltro, come si evince dal provvedimento impugnato, si fonda su documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta presso lo studio del consulente, non potendo, evidentemente, la stipula di una convenzione con un legale trasformare in atti legali qualsivoglia documento.

E’ evidente, infatti, che qualunque documento puo’ essere suscettibile di essere utilizzato in un giudizio – civile, penale, amministrativo o contabile che sia – ma tale attitudine non lo trasforma ex se in “documentazione legale”.

Peraltro, sul punto, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ assolutamente aspecifico, non indicando il ricorrente quale “documentazione legale” egli si dolga essere stata utilizzata ai fini del provvedimento impugnato.

Tutti i motivi proposti da (OMISSIS) vanno, dunque, disattesi, non potendo peraltro sottacersi, come evidenziato dal tribunale laziale che a fronte di una evasione di imposta per asseriti complessivi euro 4.890.245,02 (per gli anni 2008/2012) sia stato eseguito il sequestro di beni per un valore complessivo di euro 2.489.245,02, ossia per un valore di poco superiore alla meta’ dell’imposta ritenuta evasa.

4. Passando ai motivi di ricorso dedotti dagli altri due ricorrenti, deve ricordarsi che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, puo’ essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, (sez. 3, n. 23108 del 23.4.2013, Nacci, rv. 255446, nella cui motivazione la Corte ha precisato che il principio rimane valido anche dopo le modifiche apportate all’articolo 322 ter c.p., dalla Legge n. 190 del 2012; conf. sez. 3 n. 35807 del 7.7.2010, Bellonzi e altri, rv. 248618; sez. 3 n. 25890 del 26.5.2010, Molon, rv. 248058).

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (articolo 322 ter c.p.) puo’ essere applicato ai beni anche nella sola disponibilita’ dell’indagato, per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (sez. 3, n. 15210 dell’8.3.2012).

Le Sezioni Unite hanno rilevato, in proposito, che non e’ rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di “profitto del reato” e che tale locuzione viene utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui e’ inserita, assumendo quindi un’ampia “latitudine semantica” da colmare in via interpretativa (Sezioni Unite, 2.7.2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A. ed altri). In detta pronuncia (con riferimento alla confisca di valore prevista dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 8.6.2001, n. 231) sono state richiamate le consolidate affermazioni giurisprudenziali sulla nozione di “profitto dei reato” contenuta nell’articolo 240 c.p., secondo le quali: “il profitto a cui fa riferimento l’articolo 240 c.p., comma 1, deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato” (vedi Sez. Unite 24.2.1993, n. 1811, Bissoli; 17.10.1996, n. 9149, Chabni Samir).

Come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo; a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario (cosi’ questa sez. 3, 23 ottobre 2012, n. 45849).

Va peraltro ricordato che in tema di misure cautelari reali, il Tribunale del riesame che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalita’, l’esatta corrispondenza tra profitto del reato e “quantum” sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che motivi sulla non esorbitanza del valore dei beni sequestrati rispetto al credito garantito (sez. 3, n. 39091 del 23.4.2013, Cianfrone, rv. 257284).

Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa e’ insindacabile in sede di legittimita’. Il provvedimento del tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente puo’ essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati; valutazione necessaria al fine di veri-ficare il rispetto del principio di proporzionalita’ tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 41731).

5. Ebbene, anche per i beni sequestrati a (OMISSIS) ritiene il Collegio che il Tribunale di Latina abbia fornito una motivazione logica e congrua della perdurante disponibilita’ in capo al padre.

Sul punto ritiene il Collegio di dover precisare che non si vuole offrire un’interpretazione della normativa in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che frustri la legittima aspirazione di un familiare (nella specie il padre) ad operare erogazioni liberali nei confronti di parenti (nel caso che ci occupa il figlio e la convivente di questi). Tuttavia, appare del tutto evidente che, a fronte della prova che determinati beni siano stati acquistati con del danaro direttamente o indirettamente riconducibile all’indagato e poi intestati a dei suoi familiari, occorre che questi ultimi provino che la disponibilita’ degli stessi (intesa nel termine suvvisto di ricaduta nella sfera di interesse economico) non sia rimasta all’indagato stesso. Diversamente opinando, infatti, si frusterebbe la ratio dell’istituto della confisca per equivalente, rendendo estremamente facile all’indagato sottrarre dei beni alla stessa acquistandoli con danaro proprio e intestandoli formalmente a mogli, figli, fratelli, sorelle, etc..

Dunque, sviluppando il concetto gia’ affermato da questa Corte regolatrice in passato, secondo cui in tema di sequestro preventivo, nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni formalmente intestati ad un soggetto non indagato, ritenendosi che l’intestazione sia fittizia e che la proprieta’ effettiva faccia capo a chi e’ indagato, e’ necessario dimostrare, in termini di qualificata probabilita’, che l’intestazione dei beni sia fittizia e che la proprieta’ effettiva degli stessi sia dell’indagato il quale ne abbia la sostanziale disponibilita’ (sez. 5, n. 6365 del 20.12.2000, Butti, dep. il 15.2.2001), va qui precisato che la prova che il bene sia stato acquistato, in tutto o in parte con danaro dell’indagato, integra tale qualificata probabilita’.

L’avere fornito la provvista per l’acquisto, in altri termini, si pone come presunzione iuris tantum di intestazione fittizia, cui l’intestatario formale del bene puo’ ovviare portando in giudizio elementi da cui possa desumersi che, al di la’ dei soldi con cui e’ stato acquistato, il bene rientri nella sua disponibilita’ e ricada in toto nella sua sfera di interesse economico.

Ebbene, cio’ non e’ accaduto nel caso che ci occupa ne’ per quanto concerne (OMISSIS) e nemmeno per (OMISSIS).

Va peraltro rilevato come appaia ininfluente ai fini dell’odierno decidere la pronuncia a lui favorevole ottenuta il 5.11.2014 dalla Corte d’Appello di Roma, essendo evidentemente diversi i presupposti per la confisca di prevenzione e per quella ex articolo 322 ter c.p.p..

Il Tribunale di Latina da conto in motivazione, quanto a (OMISSIS) che, per quanto attiene all’immobile di viale (OMISSIS) risulta chiaramente dall’atto di compravendita che la provvista per l’acquisto e’ stata fornita da (OMISSIS) per euro 50.000,00 e dal suo socio (OMISSIS) per i restanti euro 115.000,00.

Sicche’ e’ pacifico che l’immobile, intestato al (OMISSIS), non e’ stato acquistato con denaro di sua pertinenza ma con denaro del padre e di un suo strettissimo collaboratore.

In tale situazione, coerentemente con il principio di diritto sopra affermato, ritengono i giudici laziali che, essendo stati addotti concreti elementi per affermare che l’immobile era solo formalmente intestato al ricorrente, perche’, come si e’ detto, acquistato con denaro non suo e per di piu’ apparentemente proveniente in gran parte da un soggetto a lui neanche legato da vincoli di parentela – che non si comprende a che titolo gli avrebbe dato il danaro – era onere di (OMISSIS) fornire elementi specifici e concreti atti a spiegare, non solo il padre ma anche il suo socio avrebbero deciso di “regalargli” l’appartamento.

Alla medesima conclusione perviene coerentemente il Tribunale di Latina anche con riferimento agli immobili di viale (OMISSIS) acquistati dal Consorzio (OMISSIS) s.r.l. per complessivi euro 416.400,00.

In tal caso si da conto nella motivazione del provvedimento impugnato che la provvista sarebbe stata fornita da (OMISSIS), madre del (OMISSIS) e moglie di (OMISSIS), nonche’, di nuovo, dal collaboratore (OMISSIS). La (OMISSIS) avrebbe fornito euro 50.400,00 e si sarebbe accollata un mutuo per euro 68.436,00, mentre il (OMISSIS) avrebbe pagato la somma di euro 297.564,00 (e anche in questo caso, i giudici del gravame della cautela non possono fare a meno di rilevare che non dato sapere per quale motivo lo avrebbe fatto, non traendone apparentemente alcun vantaggio) che gli avrebbe dovuto restituire la (OMISSIS). Quest’ultima, tuttavia, sentita a s.i.t., negava di essersi accollata il mutuo ed affermava di non aver mai restituito al (OMISSIS) la somma di euro 297.564,00.

L’immobiliarista (OMISSIS), che curo’ la vendita per conto del Consorzio, dichiarava, dal canto suo, di avere sempre trattato con (OMISSIS) con il quale pattui’ anche il prezzo di acquisto, e che solo in fase di stipula intervenne il (OMISSIS), mentre non ebbe mai modo di conoscere la (OMISSIS).

Ancora una volta, pertanto, a fronte di numerosi elementi portati dall’accusa che conducono ad affermare la titolarita’ solo formale dei beni in capo al (OMISSIS) e la loro riconducibilita’ al padre (OMISSIS), avendo questi curato tutte le fasi dell’acquisto ed avendo anche fornito il denaro a tal fine necessario, e non essendo stato spiegato come mai il (OMISSIS) gli avrebbe “regalato” la somma di euro 297.564,00 (che logicamente il tribunale del riesame ritiene provenire dal (OMISSIS)), il (OMISSIS) non ha fornito alcun concreto elemento per contraddire la prova fornita dal P.M..

6. Ad identica conclusione, con motivazione parimenti congrua, il Tribunale di Latina perviene per quanto attiene l’odierna ricorrente (OMISSIS), ritenendo che gli immobili di Viale (OMISSIS) interno 31 e garage n. 22 siano rimasti nella disponibilita’ di (OMISSIS).

Sul punto viene, logicamente, conferito rilievo decisivo alla scrittura privata redatta in data 6/7/2011, rinvenuta dalla GdF, con la quale si da atto non solo che la provvista per l’acquisto e’ stata interamente fornita da (OMISSIS), ma anche che quest’ultimo deve intendersi come unico ed esclusivo proprietario e che la (OMISSIS) si impegna a rilasciare gli immobili a richiesta del (OMISSIS), rinunciando ad ogni pretesa rilasciandogli in piu’ una procura notarile irrevocabile a compiere qualsiasi atto di disposizione sui detti immobili.

Gia’ il Tribunale di Latina, peraltro, condivisibilmente, ha confutato la doglianza oggi riproposta incentrata sul vincolo reale trentennale in favore della figlia della (OMISSIS) che figura nell’atto di acquisto, ritenendolo a tal fine irrilevante perche’ e’ probabilmente destinato a venir meno a fronte delle pattuizioni contenute nella citata scrittura privata e non puo’ comunque essere elemento atto a contraddire la effettiva disponibilita’ degli immobili in capo al (OMISSIS) discendente in maniera piu’ che evidente dai menzionati accordi intervenuti con la (OMISSIS).

Tali accordi, tra l’altro, si legge in motivazione, trovano spiegazione solo con la volonta’ del (OMISSIS) di “tutelarsi” da possibili pretese della (OMISSIS) a fronte di una intestazione solo formale degli immobili acquistati.

Con riferimento agli ulteriori immobili (quelli siti in Via (OMISSIS) int. 24 e garage n. 63) il Tribunale di Latina rileva che l’acquisto risulta essere stato effettuato, ancora una volta, con assegni di (OMISSIS) (il collaboratore di (OMISSIS)) per l’importo complessivo di euro 193,362,00, somma che sarebbe stata restituita dalla (OMISSIS) in data antecedente alla redazione dell’atto (non e’ dato sapere, pero’, si rileva in motivazione, per quale motivo la (OMISSIS), disponendo della somma prima dell’atto, l’abbia poi dovuta chiedere in prestito al (OMISSIS)).

Le indagini bancarie hanno condotto ad accertare che dal 12 al 22 giugno 2009 venne versata la somma complessiva di euro 170.000,00 sul conto corrente postale intestato alla (OMISSIS) (che la preleva successivamente con 16 vaglia postali di euro 10.000 cadauno incassandone 5 (per euro 50.000) e girando al (OMISSIS) 110.000,00 euro).

Sicche’, secondo la tesi difensiva, tale somma sarebbe stata in parte utilizzata per l’acquisto degli indicati immobili (ma il tribunale evidenzia che non si rileva come sarebbe stata pagata la parte restante del prezzo).

Con motivazione assolutamente logica, si rileva, pero’, nel provvedimento impugnato, che non puo’ ritenersi che la menzionata somma di euro 170.000 sia effettivamente della (OMISSIS) essendovi concreti elementi che conducono ad attribuirla al suo convivente (OMISSIS).

In primo luogo infatti – secondo il Tribunale di Latina – il reddito della (OMISSIS) non giustifica l’accennato rilevante versamento e, in secondo luogo, e’ stato accertato che alcuni versamenti di somme per risarcimento danni dei clienti del (OMISSIS) sono stati effettuati proprio sull’accennato conto postale (si fa riferimento all’accredito di euro 78.800,00 per il risarcimento del sinistro subito da (OMISSIS)) che deve quindi ritenersi facente capo in realta’ al (OMISSIS) anche perche’ la (OMISSIS) non svolgeva alcuna attivita’ nello studio del (OMISSIS) e perche’ la Polizia di Stato ha riferito di aver verificato che il (OMISSIS) era di fatto autorizzato ad operare sul conto della (OMISSIS) nonostante figurasse che le operazioni fossero state realizzate dalla (OMISSIS).

Anche per tali immobili, dunque, pare assolutamente logica e congrua la motivazione con cui i giudici laziali hanno concluso per la disponibilita’, nei termini meglio precisati in precedenza, in capo a (OMISSIS).

7. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

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