locazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  17 febbraio 2014, n. 7338

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13.11.2012 ha riformato la decisione emessa in data 17.5.2012 dal Tribunale di quella città, assolvendo per insussistenza del fatto l’appellante B.P. dal reato di cui agli artt. 81, comma 2 cod. pen. e 3 nn. 2 e 8 l. 75/1958, per aver subaffittato un appartamento a W.Y. , favorendo così la donna nell’esercizio della prostituzione, ricevendo, quale corrispettivo, un canone mensile di Euro 400,00 e metà degli importi da pagare per le utenze (in (omissis) ).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, rilevando come non sia dato comprendere per quale ragione la Corte territoriale avrebbe ritenuto una disponibilità autonoma e paritaria dell’appartamento da parte della prostituta per avere la stessa un legame sentimentale con l’imputato con il quale conviveva.
Aggiunge che i giudici del gravame avrebbero erroneamente escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, senza però considerare che il consentire alla convivente di esercitare il meretricio nell’appartamento di cui si ha la disponibilità integra pacificamente il dolo generico richiesto per il delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Osserva, inoltre, che il rapporto di convivenza sarebbe irrilevante, come già ritenuto dal primo giudice e che l’imputato, quale unico titolare del contratto, ben avrebbe potuto ingiungere alla donna di non prostituirsi in quel luogo.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

3. Il ricorso del Pubblico Ministero è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che la Corte del merito ha escluso la sussistenza del reato contestato valorizzando alcuni dati fattuali emersi dall’istruzione dibattimentale e, segnatamente, il rapporto sentimentale e di convivenza esistente tra l’imputato e la prostituta riferito dall’ispettore di Polizia che aveva proceduto alle indagini, il quale aveva appreso tale circostanza direttamente dalla donna, constatando altresì la presenza dell’uomo nell’appartamento, che disponeva di un’unica camera da letto.
I giudici del merito hanno ulteriormente considerato l’accordo tra i due conviventi, sempre riferito dalla donna, circa il pagamento, da parte di ciascuno, di metà del canone di locazione e delle spese, desumendo da tali circostanze una disponibilità “paritaria ed autonoma” dell’appartamento da parte della prostituta ed escludendo, conseguentemente, la sussistenza del reato.
Tali dati fattuali non vengono posti in discussione dal Pubblico Ministero ricorrente, il quale ne contesta la valutazione effettuata dal giudice dell’appello e propone sostanzialmente, in questa sede, una diversa analisi che si basa, però, su un ragionamento che questa Corte ritiene giuridicamente errato e finanche basato su mere supposizioni, quale quella circa la possibilità, per l’imputato, di imporre alla donna di non prostituirsi nell’appartamento in cui entrambi abitavano.
4. La questione, peraltro più volte affrontata, in passato, da questa Corte, riguarda l’ambito di operatività delle disposizioni che sanzionano il favoreggiamento dell’altrui prostituzione e, segnatamente, la configurabilità del reato in questione nell’ipotesi di locazione di un immobile ad una prostituta per l’esercizio del meretricio, cosicché appare opportuno richiamare brevemente le conclusioni cui si è pervenuti.
5, Va ricordato che, in linea generale, si è affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (così Sez. I n. 39928, 29 ottobre 2007).
È dunque sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell’azione, in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all’esercizio del meretricio, essendo altrimenti irrilevante l’aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. III n. 36595, 21 settembre 2012; Sez. III n. 8345, 19 luglio 2000).
Questi principi sono stati recentemente ribaditi con riferimento ad una ipotesi di accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio, giungendo alla conclusione che, affinché possa configurasi, in tale contesto, il reato di favoreggiamento della prostituzione, occorre che detta attività risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento, quali la sorveglianza, la messa a disposizione del veicolo per l’incontro con i clienti, etc. (Sez. III n. 37299, 11 settembre 2013, cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti).
6. A conclusioni non dissimili si è pervenuti, come si è già detto, con riferimento alle ipotesi di cessione in locazione di un appartamento a una prostituta nel caso in cui la locazione avvenga a prezzo di mercato, anche se il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione, richiedendosi, per la configurabilità del reato in esame, oltre al mero godimento dell’immobile, anche prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro (Sez. III n. 33160, 31 luglio 2013. Nello stesso senso, Sez. III n. 28754, 4 luglio 2013).
La richiamata decisione offre una soluzione interpretativa che il Collegio condivide appieno, osservando che se lo scopo specifico della locazione non è quello di esercitare nell’immobile locato una casa di prostituzione, ipotesi sanzionata dall’art. 3 n. 2 legge 75/1958, la condotta del locatore non si concreta in un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, risolvendosi nella mera conclusione di un contratto attraverso la quale la donna realizza il proprio diritto all’abitazione. Si rileva, inoltre, che il negozio giuridico riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non anche la attività di prostituta esercitata e, sebbene ciò agevoli indirettamente anche la prostituzione, tale rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente e l’evento di favoreggiamento della prostituzione, perché l’evento del reato non è la prostituzione stessa, ma l’aiuto alla prostituzione, che implica una condotta, da parte dell’agente, di effettivo ausilio per il meretricio, che non sussiste nel caso in cui la prostituzione sarebbe stata comunque esercitata in condizioni sostanzialmente equivalenti.
La richiamata decisione si addentra peraltro in una puntuale analisi dei precedenti conformi, cui si rinvia, non mancando di specificare come anche quelli talvolta indicati come difformi (si citano, in particolare, Sez. III n. 35373, 24 settembre 2007 e Sez. III n. 8345, 19 luglio 2000) pervengano, in sostanza, a conclusioni analoghe, richiedendo anch’essi, per la configurabilità del reato, le prestazioni ed attività ulteriori rispetto alla mera locazione, cosicché può dirsi ormai superato il più risalente e minoritario orientamento cui pure la richiamata decisione fa cenno (v. Sez. III n. 12787, 11 novembre 1999; Sez. III n. 2582, 25 novembre 1994; Sez. III n. 11407, 10 novembre 1987; Sez. III n. 2676, 21 marzo 1985 Sez. III n. 1551, 31 gennaio 1969).
7. Ciò posto, risulta evidente che una situazione non dissimile da quelle in precedenza esaminate si è verificata anche nel caso in esame, ove si versa in una ipotesi di sostanziale sublocazione di un immobile utilizzato contestualmente come abitazione dalla prostituta, che vi esercita anche il meretricio e dal locatario suo convivente, senza alcuna concreta attività agevolatrice della prostituzione da parte di quest’ultimo il quale oltre alla stipulazione del contratto, si è limitato alla ricezione di una quota del canone di locazione e delle spese pari alla metà dell’importo complessivo.
8. I principi in precedenza richiamati vanno pertanto ribaditi, con l’ulteriore precisazione che il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione non è ravvisabile nella condotta di colui che concede in sublocazione ad una prostituta, con la quale ha instaurato un rapporto di convivenza, dietro corresponsione della metà del canone e delle spese, un immobile nella sua disponibilità ove la donna esercita il meretricio, poiché la mera stipulazione del contratto non concreta, di per sé, un oggettivo aiuto all’esercizio della prostituzione in quanto tale.
9. Da ciò consegue che la decisione impugnata risulta del tutto immune dai vizi denunciati e supera agevolmente il vaglio di legittimità cui è stata sottoposta con il ricorso del Pubblico Ministero che deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.

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