Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 dicembre 2014, n. 26545
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21300/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
sul ricorso 10485/2009 proposto da:
(OMISSIS) erede testamentaria di (OMISSIS) e (OMISSIS) anche n.q. di procuratore di se’ medesima, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) erede testamentario di (OMISSIS) e di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 101/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/04/2008, R.G.N. 34/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione per l’accoglimento del 1 e 3 motivo con assorbimento degli altri motivi, dei due ricorsi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21300/2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
sul ricorso 10485/2009 proposto da:
(OMISSIS) erede testamentaria di (OMISSIS) e (OMISSIS) anche n.q. di procuratore di se’ medesima, (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) erede testamentario di (OMISSIS) e di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 101/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/04/2008, R.G.N. 34/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione per l’accoglimento del 1 e 3 motivo con assorbimento degli altri motivi, dei due ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio l'(OMISSIS), davanti al Tribunale di Catanzaro, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di loro proprieta’ a causa dell’invasione da parte di un’enorme massa d’acqua proveniente dalla strada statale (OMISSIS), avvenuta a seguito di forti piogge; a sostegno della domanda dichiararono che la responsabilita’ del fatto era da ricondurre all’ente convenuto, che aveva provveduto ad eseguire un allargamento della sede stradale senza realizzare un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane.
Analoga domanda venne proposta anche da (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), pure comproprietarie dell’immobile danneggiato.
Si costitui’ l'(OMISSIS), chiedendo il rigetto delle domande.
Svolte due consulenze tecniche d’ufficio e trasferito il processo, per competenza territoriale, al Tribunale di Reggio Calabria, quest’ultimo, con sentenza del 23 aprile 1996, accolse la domanda e condanno’ l’ente convenuto al pagamento di varie somme in favore di ciascuna delle attrici, oltre interessi e con il carico delle spese.
2. Proposto appello principale da parte dell'(OMISSIS) ed appello incidentale da parte delle originarie attrici, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 3 aprile 2008, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’appello principale con assorbimento di quelli incidentali, ha rigettato tutte le domande risarcitorie ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che, pur dovendosi riconoscere che il sistema di deflusso delle acque piovane realizzato dall'(OMISSIS) a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) non era stato eseguito a regola d’arte, tuttavia l’evento dannoso doveva essere ricondotto alla “natura alluvionale delle violente piogge che per giorni devastarono la fascia ionica reggina”, rispetto alle quali anche un sistema di deflusso pienamente a regola non sarebbe stato in grado di contenere la forza distruttrice delle acque e di impedire che il fabbricato fosse invaso. D’altra parte, non appariva decisivo il fatto, emerso dalla seconda c.t.u., che un piccolo fabbricato adiacente a quello delle parti appellate “non presentava, all’epoca della consulenza, alcuna lesione”, non potendo escludersi, dato il lungo tempo trascorso, che tale fabbricato fosse stato nel frattempo riparato.
L’evento dannoso, in definitiva, doveva essere imputato a causa di forza maggiore.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propongono separati ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di erede universale di (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi; nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi nella qualita’ di eredi testamentari di (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.
L'(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
I ricorrenti hanno presentato memorie.
Analoga domanda venne proposta anche da (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), pure comproprietarie dell’immobile danneggiato.
Si costitui’ l'(OMISSIS), chiedendo il rigetto delle domande.
Svolte due consulenze tecniche d’ufficio e trasferito il processo, per competenza territoriale, al Tribunale di Reggio Calabria, quest’ultimo, con sentenza del 23 aprile 1996, accolse la domanda e condanno’ l’ente convenuto al pagamento di varie somme in favore di ciascuna delle attrici, oltre interessi e con il carico delle spese.
2. Proposto appello principale da parte dell'(OMISSIS) ed appello incidentale da parte delle originarie attrici, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 3 aprile 2008, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l’appello principale con assorbimento di quelli incidentali, ha rigettato tutte le domande risarcitorie ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che, pur dovendosi riconoscere che il sistema di deflusso delle acque piovane realizzato dall'(OMISSIS) a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) non era stato eseguito a regola d’arte, tuttavia l’evento dannoso doveva essere ricondotto alla “natura alluvionale delle violente piogge che per giorni devastarono la fascia ionica reggina”, rispetto alle quali anche un sistema di deflusso pienamente a regola non sarebbe stato in grado di contenere la forza distruttrice delle acque e di impedire che il fabbricato fosse invaso. D’altra parte, non appariva decisivo il fatto, emerso dalla seconda c.t.u., che un piccolo fabbricato adiacente a quello delle parti appellate “non presentava, all’epoca della consulenza, alcuna lesione”, non potendo escludersi, dato il lungo tempo trascorso, che tale fabbricato fosse stato nel frattempo riparato.
L’evento dannoso, in definitiva, doveva essere imputato a causa di forza maggiore.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propongono separati ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella qualita’ di erede universale di (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi; nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), questi ultimi nella qualita’ di eredi testamentari di (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.
L'(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
I ricorrenti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Cio’ posto, rileva la Corte che ragioni di economia processuale impongono di trattare unitamente il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi.
1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, di contenuto pressoche’ identico, si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto, nella specie, l’esistenza dell’ipotesi risarcitoria prevista da detta norma.
Rilevano le parti ricorrenti che non sarebbe corretta la decisione di merito la’ dove ha ritenuto che la fattispecie potesse rientrare nell’ipotesi della forza maggiore. Ed invero, dal contesto dell’intera vicenda – da leggere unitamente al dato obiettivo costituito dalla documentazione proveniente dai centri meteorologici territoriali – risultava con chiarezza che le piogge abbattutesi sulla costa reggina nel periodo in questione furono tutt’altro che eccezionali, sicche’ non poteva essere esclusa la responsabilita’ dell'(OMISSIS).
2. Con il terzo motivo di ricorso entrambi i ricorsi lamentano, con leggere diversita’ di contenuto, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione alla qualificazione dell’evento dannoso, alla sua natura ed alla sua incidenza in rapporto alle opere realizzate dall'(OMISSIS).
Si lamenta che la sentenza non avrebbe adeguatamente indicato, ai fini del riparto di responsabilita’, la percentuale di incidenza dei lavori non correttamente eseguiti dall'(OMISSIS) in ordine al danno per come si e’ in concreto determinato.
In particolare, i ricorrenti (OMISSIS) / (OMISSIS) osservano che il fabbricato adiacente a quello oggetto di causa, al quale la sentenza fa cenno, e’ di loro proprieta’, e che in relazione ad esso non fu mai avanzata una domanda risarcitoria per il fatto che, trovandosi detto immobile ad una diversa posizione di quota, lo stesso non fu danneggiato dalla furia delle acque.
3. I due motivi sono entrambi fondati.
3.1. Occorre prendere le mosse dai dati di fatto che la sentenza impugnata riconosce come pacifici e sui quali non sussiste alcuna controversia.
In particolare – come la pronuncia espressamente ammette – e’ accertato che, nel caso in esame, il fabbricato di proprieta’ degli odierni ricorrenti “rimase seriamente danneggiato a seguito delle piogge alluvionali che nei primi giorni del mese di ottobre 1971 si abbatterono con furia sulla costa ionica reggina”. Analogamente, va posto in evidenza che la Corte d’appello ha definito come “dato indubitabile” il fatto che “il sistema di deflusso delle acque meteoriche realizzato dall'(OMISSIS) a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) non fosse stato eseguito a regola d’arte”. Tuttavia – prosegue la sentenza in esame – “non fu la pur carente canalizzazione delle acque a provocare l’allagamento e gli ingenti danni”, quanto piuttosto “la natura alluvionale delle violente piogge (…) a fronte delle quali anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche e di ordinaria diligenza sarebbe stato inidoneo a contenerne la forza distruttrice e a impedire che il fabbricato fosse invaso dalle acque”.
3.2. Tanto premesso in ordine alla ricostruzione delle circostanze di fatto, la questione giuridica sulla quale questa Corte e’ chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita dalla Corte d’appello come alluvionale, possa costituire o meno un evento di forza maggiore idoneo di per se’ ad interrompere il nesso di causalita’, in considerazione del carattere di straordinarieta’ ed imprevedibilita’; quesito al quale la Corte d’appello ha dato risposta affermativa.
La questione non e’ nuova nella giurisprudenza di questa Corte, anche se e’ indubbio che il verificarsi, proprio in tempi molto recenti, di fatti gravissimi che hanno attirato la doverosa attenzione dei pubblici poteri e dell’informazione radiotelevisiva contribuisce a rendere il problema di estrema attualita’.
La sentenza 11 maggio 1991, n. 5267, relativa alla diversa fattispecie di un contratto di deposito nei magazzini generali, ebbe gia’ ad affrontare il problema della possibilita’ di riconoscere la natura di caso fortuito in riferimento ad un allagamento provocato da intense precipitazioni atmosferiche (era interessata la citta’ di (OMISSIS)); e, sia pure con le diversita’ evidenti rispetto alla fattispecie odierna, questa Corte osservo’ che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’, quindi sufficiente, di per se’ solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilita’ in base alla comune esperienza”.
La successiva sentenza 22 maggio 1998, n. 5133, emessa in un giudizio avente ad oggetto un risarcimento danni per allagamento di un negozio conseguente all’invasione delle acque a seguito di abbondanti piogge, affermo’ che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entita’”, rilevando che l’evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilita’.
In anni piu’ recenti, la sentenza 9 marzo 2010, n. 5658 – emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'(OMISSIS) per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane – ha affermato che e’ certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensita’ puo’ anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non e’ affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito”. Questa pronuncia, in particolare, ha precisato che, per potersi condividere la decisione del giudice di merito che in quell’occasione aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, l'(OMISSIS) “avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la piu’ scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state cosi’ intense (e quindi cosi’ eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”. La sentenza in esame ha poi aggiunto che, ove fosse stato provato che la manutenzione e la pulizia sarebbero state idonee almeno a ridurre l’entita’ degli allagamenti, si sarebbe dovuto fare applicazione della previsione di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1.
3.3. Tanto premesso in ordine alle precedenti pronunce sull’argomento, ritiene questo Collegio che vada confermato l’orientamento di cui alla sentenza in ultimo citata, con le necessarie precisazioni richieste dalla specificita’ del caso in esame.
Richiamando anche la giurisprudenza penale di questa Corte – secondo cui il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all’agente – bisogna affermare che la possibilita’ di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensita’ da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
E’ evidente, percio’, che una pioggia di particolare forza ed intensita’, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita’ tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo’, ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l’esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita’ proprio del soggetto che invoca l’esimente in questione. Applicando tale principio al caso di specie, e’ evidente l’errore in cui e’ caduta la sentenza impugnata la quale, pur avendo riconosciuto che i lavori di ampliamento della sede stradale non erano stati eseguiti dall'(OMISSIS) in modo conforme alle regole dell’arte, ha tuttavia attribuito carattere di forza maggiore alle piogge torrenziali che si erano abbattute sulla costa ionica reggina nel periodo oggetto di causa. Tale errore svela anche la fondatezza del terzo motivo dei due ricorsi in esame, consistente nell’evidente insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione; la Corte d’appello, come sopra si e’ gia’ detto, ha infatti completato il proprio ragionamento osservando – sulla base di un sillogismo evidentemente privo delle necessarie premesse – che anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche e di ordinaria diligenza sarebbe stato inidoneo a contenere la furia delle acque e ad evitare il danno. Tale affermazione e’ sfornita di motivazione, mentre e’ evidente che l’accertamento di una sicura responsabilita’ in capo all’ente tenuto alla manutenzione delle strade avrebbe dovuto imporre un piu’ accurato esame della fattispecie, allo scopo di valutare se, come ed in quale percentuale l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sarebbe stata in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entita’ dei danni.
Questa Corte, d’altra parte, ha gia’ in piu’ occasioni riconosciuto, anche in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sull'(OMISSIS), che la discrezionalita’, e la conseguente insindacabilita’ da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumita’ dei cittadini e dell’integrita’ del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attivita’, nonche’ le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilita’ della responsabilita’ della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (v., tra le altre, le sentenze 9 ottobre 2003, n. 15061, e 11 novembre 2011, n. 23562).
E’ appena il caso di aggiungere, infine – anche se si tratta di una considerazione estranea allo specifico caso in esame, che si colloca in epoca assai risalente nel tempo (l’atto di citazione di primo grado fu notificato nell’odierno giudizio il 25 settembre 1973) – che il discorso sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili.
4. Il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi, pertanto, sono accolti, il che implica l’assorbimento del secondo e del quarto.
La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, la quale decidera’ attenendosi ai principi enunciati, valutando opportunamente l’apporto causale riconducibile al fatto colposo dell'(OMISSIS) gia’ accertato e consistente, come si e’ detto, nell’esecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) in modo non conforme alle regole dell’arte.
Al giudice di rinvio e’ demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
Cio’ posto, rileva la Corte che ragioni di economia processuale impongono di trattare unitamente il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi.
1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi, di contenuto pressoche’ identico, si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., per non avere la Corte d’appello riconosciuto, nella specie, l’esistenza dell’ipotesi risarcitoria prevista da detta norma.
Rilevano le parti ricorrenti che non sarebbe corretta la decisione di merito la’ dove ha ritenuto che la fattispecie potesse rientrare nell’ipotesi della forza maggiore. Ed invero, dal contesto dell’intera vicenda – da leggere unitamente al dato obiettivo costituito dalla documentazione proveniente dai centri meteorologici territoriali – risultava con chiarezza che le piogge abbattutesi sulla costa reggina nel periodo in questione furono tutt’altro che eccezionali, sicche’ non poteva essere esclusa la responsabilita’ dell'(OMISSIS).
2. Con il terzo motivo di ricorso entrambi i ricorsi lamentano, con leggere diversita’ di contenuto, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), insufficiente, carente e contraddittoria motivazione in relazione alla qualificazione dell’evento dannoso, alla sua natura ed alla sua incidenza in rapporto alle opere realizzate dall'(OMISSIS).
Si lamenta che la sentenza non avrebbe adeguatamente indicato, ai fini del riparto di responsabilita’, la percentuale di incidenza dei lavori non correttamente eseguiti dall'(OMISSIS) in ordine al danno per come si e’ in concreto determinato.
In particolare, i ricorrenti (OMISSIS) / (OMISSIS) osservano che il fabbricato adiacente a quello oggetto di causa, al quale la sentenza fa cenno, e’ di loro proprieta’, e che in relazione ad esso non fu mai avanzata una domanda risarcitoria per il fatto che, trovandosi detto immobile ad una diversa posizione di quota, lo stesso non fu danneggiato dalla furia delle acque.
3. I due motivi sono entrambi fondati.
3.1. Occorre prendere le mosse dai dati di fatto che la sentenza impugnata riconosce come pacifici e sui quali non sussiste alcuna controversia.
In particolare – come la pronuncia espressamente ammette – e’ accertato che, nel caso in esame, il fabbricato di proprieta’ degli odierni ricorrenti “rimase seriamente danneggiato a seguito delle piogge alluvionali che nei primi giorni del mese di ottobre 1971 si abbatterono con furia sulla costa ionica reggina”. Analogamente, va posto in evidenza che la Corte d’appello ha definito come “dato indubitabile” il fatto che “il sistema di deflusso delle acque meteoriche realizzato dall'(OMISSIS) a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) non fosse stato eseguito a regola d’arte”. Tuttavia – prosegue la sentenza in esame – “non fu la pur carente canalizzazione delle acque a provocare l’allagamento e gli ingenti danni”, quanto piuttosto “la natura alluvionale delle violente piogge (…) a fronte delle quali anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche e di ordinaria diligenza sarebbe stato inidoneo a contenerne la forza distruttrice e a impedire che il fabbricato fosse invaso dalle acque”.
3.2. Tanto premesso in ordine alla ricostruzione delle circostanze di fatto, la questione giuridica sulla quale questa Corte e’ chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita dalla Corte d’appello come alluvionale, possa costituire o meno un evento di forza maggiore idoneo di per se’ ad interrompere il nesso di causalita’, in considerazione del carattere di straordinarieta’ ed imprevedibilita’; quesito al quale la Corte d’appello ha dato risposta affermativa.
La questione non e’ nuova nella giurisprudenza di questa Corte, anche se e’ indubbio che il verificarsi, proprio in tempi molto recenti, di fatti gravissimi che hanno attirato la doverosa attenzione dei pubblici poteri e dell’informazione radiotelevisiva contribuisce a rendere il problema di estrema attualita’.
La sentenza 11 maggio 1991, n. 5267, relativa alla diversa fattispecie di un contratto di deposito nei magazzini generali, ebbe gia’ ad affrontare il problema della possibilita’ di riconoscere la natura di caso fortuito in riferimento ad un allagamento provocato da intense precipitazioni atmosferiche (era interessata la citta’ di (OMISSIS)); e, sia pure con le diversita’ evidenti rispetto alla fattispecie odierna, questa Corte osservo’ che “per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell’evento. Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non e’, quindi sufficiente, di per se’ solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilita’ in base alla comune esperienza”.
La successiva sentenza 22 maggio 1998, n. 5133, emessa in un giudizio avente ad oggetto un risarcimento danni per allagamento di un negozio conseguente all’invasione delle acque a seguito di abbondanti piogge, affermo’ che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entita’”, rilevando che l’evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilita’.
In anni piu’ recenti, la sentenza 9 marzo 2010, n. 5658 – emessa in un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'(OMISSIS) per allagamenti conseguenti alla tracimazione delle acque ed alla cattiva manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane – ha affermato che e’ certamente vero “che una pioggia di eccezionale intensita’ puo’ anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi di danno come quello in questione; ma non e’ affatto vero che una siffatta pioggia costituisca sempre e comunque un caso fortuito”. Questa pronuncia, in particolare, ha precisato che, per potersi condividere la decisione del giudice di merito che in quell’occasione aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, l'(OMISSIS) “avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la piu’ scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state cosi’ intense (e quindi cosi’ eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”. La sentenza in esame ha poi aggiunto che, ove fosse stato provato che la manutenzione e la pulizia sarebbero state idonee almeno a ridurre l’entita’ degli allagamenti, si sarebbe dovuto fare applicazione della previsione di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1.
3.3. Tanto premesso in ordine alle precedenti pronunce sull’argomento, ritiene questo Collegio che vada confermato l’orientamento di cui alla sentenza in ultimo citata, con le necessarie precisazioni richieste dalla specificita’ del caso in esame.
Richiamando anche la giurisprudenza penale di questa Corte – secondo cui il caso fortuito equivale a mancanza di colpa, pur sussistendo il nesso causale, mentre la forza maggiore costituisce un impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile all’agente – bisogna affermare che la possibilita’ di invocare il fortuito o la forza maggiore sussiste solo se il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensita’ da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
E’ evidente, percio’, che una pioggia di particolare forza ed intensita’, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalita’ tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo’, ragionando in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore; ma non quando sia stata accertata dal giudice di merito l’esistenza di elementi dai quali desumere una sicura responsabilita’ proprio del soggetto che invoca l’esimente in questione. Applicando tale principio al caso di specie, e’ evidente l’errore in cui e’ caduta la sentenza impugnata la quale, pur avendo riconosciuto che i lavori di ampliamento della sede stradale non erano stati eseguiti dall'(OMISSIS) in modo conforme alle regole dell’arte, ha tuttavia attribuito carattere di forza maggiore alle piogge torrenziali che si erano abbattute sulla costa ionica reggina nel periodo oggetto di causa. Tale errore svela anche la fondatezza del terzo motivo dei due ricorsi in esame, consistente nell’evidente insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione; la Corte d’appello, come sopra si e’ gia’ detto, ha infatti completato il proprio ragionamento osservando – sulla base di un sillogismo evidentemente privo delle necessarie premesse – che anche un sistema di deflusso che fosse stato realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme tecniche e di ordinaria diligenza sarebbe stato inidoneo a contenere la furia delle acque e ad evitare il danno. Tale affermazione e’ sfornita di motivazione, mentre e’ evidente che l’accertamento di una sicura responsabilita’ in capo all’ente tenuto alla manutenzione delle strade avrebbe dovuto imporre un piu’ accurato esame della fattispecie, allo scopo di valutare se, come ed in quale percentuale l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sarebbe stata in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entita’ dei danni.
Questa Corte, d’altra parte, ha gia’ in piu’ occasioni riconosciuto, anche in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sull'(OMISSIS), che la discrezionalita’, e la conseguente insindacabilita’ da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumita’ dei cittadini e dell’integrita’ del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attivita’, nonche’ le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilita’ della responsabilita’ della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (v., tra le altre, le sentenze 9 ottobre 2003, n. 15061, e 11 novembre 2011, n. 23562).
E’ appena il caso di aggiungere, infine – anche se si tratta di una considerazione estranea allo specifico caso in esame, che si colloca in epoca assai risalente nel tempo (l’atto di citazione di primo grado fu notificato nell’odierno giudizio il 25 settembre 1973) – che il discorso sulla prevedibilita’ maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiche’ e’ chiaro che non si possono piu’ considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre piu’ frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili.
4. Il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi, pertanto, sono accolti, il che implica l’assorbimento del secondo e del quarto.
La sentenza impugnata e’ cassata e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, la quale decidera’ attenendosi ai principi enunciati, valutando opportunamente l’apporto causale riconducibile al fatto colposo dell'(OMISSIS) gia’ accertato e consistente, come si e’ detto, nell’esecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale (OMISSIS) in modo non conforme alle regole dell’arte.
Al giudice di rinvio e’ demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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