Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 10 febbraio 2016, n. 5515

Ritenuto in fatti

1. S.E.D.E. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Genova di conferma, quanto all’affermazione di responsabilità, della sentenza del G.i.p. dei Tribunale di Genova in data 10/02/2014 di condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p. (capo a), 582 e 585 c.p. (capo b), 609 bis c.p. (capo c), quest’ultimo in particolare in relazione alla condotta di avere palpeggiato durante la fasi di accertamento tecnico mediante etilometro, il basso gluteo dell’agente di polizia municipale C.A..
2. Lamenta con un unico motivo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei reato di cui al capo c). In particolare, dallo stesso resoconto dell’episodio effettuato in sentenza, emergerebbe la sua non riconducibilità al delitto di violenza sessuale in particolare con riferimento alla mancanza dell’elemento soggettivo rappresentato dal fine di libidine o di concupiscenza. Anche le parole accompagnatorie del gesto sarebbero rappresentative di uno spregio e dell’intenzione di commettere altri reati diversi da quello contestato.

Considerato in diritto

3. II ricorso è manifestamente infondato.
Occorre chiarire che è incontroverso che, nella specie, l’imputato, coinvolto in un sinistro stradale, dopo avere offeso e minacciato l’agente di polizia municipale C.A., intervenuta per effettuare gli accertamenti di rito e sottoporre S. E.D. all’etilometro, dicendole “stronza, stai zitta..ciucciami il cazzo che ti faccio godere…a quale ufficio appartieni che ti vengo a cercare”, ebbe a palpeggiarle il basso gluteo nuovamente pronunciando la frase scurrile appena riportata.
Del tutto correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il reato contestato di cui all’art. 609 bis c.p. innanzitutto perché la condotta contemplata da tale norma comprende, secondo il costante indirizzo di questa Corte, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni dell’agente, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria (tra le altre, Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, P.G. in proc. C., Rv. 263738), sicché anche il palpeggiamento dei glutei non può non rientrare, quand’anche fugace o repentino, nella nozione di “atti sessuali” (tra le altre, Sez.3, n. 27042 del 12/05/2010, S.J., Rv. 248064; Sez. 1, n. 7369 del 25/01/2006, P.M. in proc. Castana, Rv. 234070; Sez.3, n. 37395 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041). Alle inequivocabili frasi pronunciate i giudici hanno poi assegnato, secondo una logica constatazione, il valore di ulteriore elemento di riscontro della volontà di porre in essere l’illecito senza considerare, in ogni caso, che anche il gesto compiuto con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609-bis c.p., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenti, come nella specie è stato, un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (Sez. 3, n. 1709/15 dei 01/07/2014, M., Rv. 261779).
4. II ricorso va dunque dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende

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