Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 1 agosto 2014, n. 34110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GENTILE Andrea – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1/2014 TRIB. LIBERTA’ di LA SPEZIA, del 23/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro (annullamento con rinvio).
RITENUTO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di La Spezia ha disposto con provvedimento in data 12.11.2013 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di (OMISSIS) fino alla concorrenza di euro. 795.322,00 in relazione a plurime violazioni cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis (omesso versamento, in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) spa, di ritenute certificate per gli anni di imposta 2010 e 2011).
Il Tribunale di La Spezia, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato rilevando che l’ammissione della societa’ alla procedura di concordato preventivo (disposta su domanda del 15.11.2013) i beni personali del ricorrente erano stati gia’ messi a disposizione della procedura per tutelare le ragioni dei creditori, compreso l’Erario, in relazione al debito di imposta oggetto del procedimento ed in ogni caso essi non potevano ritenersi confiscabili, pena la violazione del principio della par condicio creditorum. Conseguentemente, non sussisteva neanche il periculum in mora.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunziando l’inosservanza della Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, nonche’ dell’articolo 322 ter c.p., e articolo 321 c.p.p., comma 2: dopo avere sottolineato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha alcuna rilevanza ai fini della confisca, e che appare improprio il richiamo al principio della par condicio creditorum, trattando di istituti che operano su piani del tutto diversi: la assoggettabilita’ a confisca dei beni personali rende, ad avviso del ricorrente, attuale anche il periculum in mora.
Il Tribunale di La Spezia, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato rilevando che l’ammissione della societa’ alla procedura di concordato preventivo (disposta su domanda del 15.11.2013) i beni personali del ricorrente erano stati gia’ messi a disposizione della procedura per tutelare le ragioni dei creditori, compreso l’Erario, in relazione al debito di imposta oggetto del procedimento ed in ogni caso essi non potevano ritenersi confiscabili, pena la violazione del principio della par condicio creditorum. Conseguentemente, non sussisteva neanche il periculum in mora.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunziando l’inosservanza della Legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, nonche’ dell’articolo 322 ter c.p., e articolo 321 c.p.p., comma 2: dopo avere sottolineato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha alcuna rilevanza ai fini della confisca, e che appare improprio il richiamo al principio della par condicio creditorum, trattando di istituti che operano su piani del tutto diversi: la assoggettabilita’ a confisca dei beni personali rende, ad avviso del ricorrente, attuale anche il periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.Va anzitutto premesso che il sequestro risulta correttamente disposto sulla base della Legge n. 244 del 2007, articolo 1 comma 143, in base al quale “nei casi di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322 ter c.p.”.
La questione di diritto sottoposta alla Corte sta nel verificare se l’omologazione del concordato preventivo debba essere ritenuta ostativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Al quesito deve darsi senz’altro risposta negativa.
Come piu’ volte affermato dalla Corte, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce in realta’ uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprieta’, anche, l’amministrazione e la disponibilita’ dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13996 del 08/02/2012 Cc. dep. 13/04/2012 Rv. 252618 ; Sez. 5, n. 4728 del 25/02/2008 Rv. 602013). Come pure osservato dalla giurisprudenza, il concordato preventivo e’ suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non puo’ escludersi la possibilita’ successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell’attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o piu’ crediti o di esposizione di passivita’ inesistenti, che puo’ condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Ne’ vale opporre a garanzia dell’adempimento l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale posto che, come affermato dalla Corte,nel perimetro di controllo (di legittimita’ anche sostanziale) demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilita’ dell’accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori (Sez. 3, Sentenza n. 13996/2012 cit.).
Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’unico socio di una societa’ ammessa al concordato preventivo (cfr. Cass. 13996/2012 cit. nonche’ Sez. 3, Sentenza n. 39101 del 24/04/2013 Cc. dep. 23/09/2013 Rv. 257285).
Il concordato preventivo, dunque, domandato dalla societa’ rappresentata dallo (OMISSIS) appena tre giorni dopo l’emissione del sequestro preventivo, non ha nessun effetto ostativo rispetto alla misura cautelare reale.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, tenendosi conto dei principi di diritto esposti.
La questione di diritto sottoposta alla Corte sta nel verificare se l’omologazione del concordato preventivo debba essere ritenuta ostativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Al quesito deve darsi senz’altro risposta negativa.
Come piu’ volte affermato dalla Corte, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce in realta’ uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprieta’, anche, l’amministrazione e la disponibilita’ dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13996 del 08/02/2012 Cc. dep. 13/04/2012 Rv. 252618 ; Sez. 5, n. 4728 del 25/02/2008 Rv. 602013). Come pure osservato dalla giurisprudenza, il concordato preventivo e’ suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non puo’ escludersi la possibilita’ successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell’attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o piu’ crediti o di esposizione di passivita’ inesistenti, che puo’ condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Ne’ vale opporre a garanzia dell’adempimento l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale posto che, come affermato dalla Corte,nel perimetro di controllo (di legittimita’ anche sostanziale) demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilita’ dell’accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori (Sez. 3, Sentenza n. 13996/2012 cit.).
Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilita’ dell’unico socio di una societa’ ammessa al concordato preventivo (cfr. Cass. 13996/2012 cit. nonche’ Sez. 3, Sentenza n. 39101 del 24/04/2013 Cc. dep. 23/09/2013 Rv. 257285).
Il concordato preventivo, dunque, domandato dalla societa’ rappresentata dallo (OMISSIS) appena tre giorni dopo l’emissione del sequestro preventivo, non ha nessun effetto ostativo rispetto alla misura cautelare reale.
Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, tenendosi conto dei principi di diritto esposti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia.
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