Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 luglio 2016, n. 28242

Il creditore assistito da garanzia reale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca mentre il processo e’ pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l’assoggettabilita’ del bene a vincolo, ha allo stesso tempo chiaramente distinto da tale situazione quella in cui al sequestro sia subentrata la confisca, posto che, esattamente al contrario di quanto nella sostanza argomentato dal provvedimento impugnato, “in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto”, non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale, giacche’ nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito. Tutto cio’ pero’, non autorizza appunto il creditore pignoratizio a chiedere la revoca del sequestro preventivo mentre il processo penale e’ pendente, giacche’ le norme dell’articolo 321 c.p.p., comma 3 e articolo 322 bis c.p.p., si riferiscono alla diversa posizione del soggetto che assume di essere proprietario del bene sequestrato: questi fa infatti valere un diritto (quello di proprieta’) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilita’ con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioe’ di divenire proprietario – a titolo derivativo – dello stesso bene rivendicato dal terzo; con la conseguenza che la suddetta situazione puo’ essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perche’ due diritti assoluti (proprieta’) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili; cosicche’ e’ del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perche’, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto su un bene di proprieta’ altrui.

Diversa e’, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia, giacche’ in tal caso il conflitto non e’ fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto (di proprieta’) sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprieta’, seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato: il credito, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perche’ il bene continua a rimanere di proprieta’ dell’imputato il quale, avendone la disponibilita’, ben puo’ effettuare su di esso negozi giuridici. Ed e’ proprio per questo che il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che e’, appunto, una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more dei processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario. Ove si consentisse quindi al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro e’ stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando la sostanziale impossibilita’ di disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali e di garantire cosi’, anticipatamente, il buon esito della confisca.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 luglio 2016, n. 28242

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.p.a.;
avverso la ordinanza della Corte d’Appello di Palermo in data 03/07/2015;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Galasso, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La (OMISSIS) S.p.a. ha presentato ricorso nei confronti dell’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo che, decidendo sull’istanza proposta dalla (OMISSIS), in surroga della propria debitrice (OMISSIS) S.p.a., di revoca del provvedimento di confisca di immobile su cui risulta accesa ipoteca immobiliare a seguito di mutuo ipotecario concesso alla predetta (OMISSIS) e non onorato, la ha rigettata.
2. La ricorrente premette di agire quale procuratore speciale di (OMISSIS) S.r.l.; infatti la (OMISSIS) ha ceduto alla (OMISSIS) tutti i propri crediti per capitale e interessi anche di mora e la (OMISSIS) ha, a propria volta, conferito in relazione a tali crediti procura speciale a (OMISSIS) S.p.A. per compiere ogni atto utile allo svolgimento dell’attivita’ di amministrazione, alla gestione incasso e al recupero dei crediti ceduti.
Premette altresi’ che, concesso dal (OMISSIS) alla suddetta (OMISSIS) un mutuo ipotecario in relazione ad immobile venduto a detta (OMISSIS) dalla (OMISSIS) S.p.a., e, condannati gli autori della edificazione dell’immobile per il reato di lottizzazione abusiva con confisca conseguente dello stesso, la (OMISSIS) si era poi resa inadempiente al pagamento delle rate per la restituzione delle somme mutuate sicche’ (OMISSIS) aveva proceduto al pignoramento del bene presentando poi istanza alla Corte d’appello di Palermo per la revoca della confisca, nei propri confronti, in qualita’ di terzo di buona fede titolare di un diritto reale di garanzia sul bene confiscato.
3. Cio’ posto, lamenta con un primo motivo l’erronea applicazione dell’articolo 666 c.p.p., laddove la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di (OMISSIS) esclusivamente sulla base della circostanza che la ricorrente era titolare di un diritto reale di garanzia e non di un diritto di proprieta’. Al contrario, il terzo di buona fede titolare di un diritto di garanzia sul bene confiscato nell’ambito di un procedimento penale al quale sia lui che il debitore sono rimasti totalmente estranei, e’ qualificabile come interessato e conseguentemente legittimato a presentare incidente di esecuzione per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli nei suoi confronti derivanti dalla disposta confisca. Nessun elemento nella norma consentirebbe di includere nella nozione di interessato unicamente il titolare di un diritto di proprieta’; ed anzi tale assunto sarebbe in contrasto con l’articolo 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di protezione della proprieta’ laddove la nozione di proprieta’, come anche interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, comprenderebbe anche i crediti. E la confisca di opere abusivamente lottizzate non potrebbe essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato ed in buona fede.
4. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione e la motivazione apparente, giacche’ dopo avere accertato la buona fede del terzo acquirente e nella specie del terzo titolare del diritto reale di garanzia, la Corte d’Appello non ha illogicamente disposto la revoca della confisca del bene nei suoi confronti.
5. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’articolo 240 c.p., comma 3; richiama l’assunto delle Sez. Un. n. 9 del 1999 che hanno chiarito che il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su detti beni incombendo su di lui l’onere della prova relativamente alla titolarita’ della garanzia e la mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa; e analogo principio sarebbe ricavabile anche dal Decreto Legge n. 4 del 2010 che ha modificato la L. n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 5, nonche’ desumibile dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Sud fondi contro Italia. In ogni caso laddove i terzi siano in buona fede, nei loro confronti non puo’ trovare applicazione la confisca, essendo la stessa condizionata quanto meno all’accertamento di profili di colpa della condotta di soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. E nella specie la (OMISSIS) aveva acquistato immobile dalla societa’ (OMISSIS) con regolare rogito notarile nel quale risultava tra gli altri l’atto di concessione rilasciato dal Comune di Palermo prorogato altre due volte e una seconda concessione edilizia; ne’ poteva avere alcuna conoscenza circa l’illiceita’ delle operazioni svolte. Anche l’omesso esercizio della dovuta vigilanza da parte del Comune di Palermo sull’assetto del territorio in questione per anni, attestata anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 38738 del 2012, aveva indubbiamente comportato un affidamento da parte degli acquirenti e dei i terzi aventi diritto su tali beni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. L’ordinanza della Corte d’appello di Palermo impugnata ha rigettato l’istanza di revoca della confisca a suo tempo disposta sull’immobile in oggetto sostanzialmente ritenendo la parte instante, ovvero la (OMISSIS)Monte dei Paschi (OMISSIS), cui e’ successivamente subentrata la (OMISSIS), a sua volta rappresentata dalla procuratrice speciale (OMISSIS) S.p.a., non legittimata posto che l’istituto di credito sarebbe stato semplicemente creditore, sebbene assistito da garanzia ipotecaria e pignoramento immobiliare, della societa’ proprietaria dell’immobile con conseguente mancanza di veste, unicamente insita nel diritto di proprieta’ o in altra prerogativa dominicale, a richiedere una declaratoria di inefficacia della confisca suddetta.
Tale assunto non e’ tuttavia condivisibile.
Questa Corte, nell’affermare, ormai in piu’ di un’occasione (tra le altre, Sez. 3, n. 9462/16 del 17/11/2015, (OMISSIS) S.p.a., non massimata, Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, S.a.r.l., Rv. 265392; Sez. 2, n. 10471 del 12/02/2014, (OMISSIS) S.p.a., Rv. 259346), che il creditore assistito da garanzia reale non e’ legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca mentre il processo e’ pendente, in quanto il diritto di sequela, in cui la sua posizione consiste, non esclude l’assoggettabilita’ del bene a vincolo, ha allo stesso tempo chiaramente distinto da tale situazione quella in cui al sequestro sia subentrata la confisca, posto che, esattamente al contrario di quanto nella sostanza argomentato dal provvedimento impugnato, “in tale momento il conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto” (cosi’, testualmente, anche Sez. 3, n. 42464 del 10/06/2015, Banca Popolare di Marostica, S.a.r.l., Rv. 265392). E cio’, naturalmente, sul presupposto che il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale (terzo che e’ tenuto provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato: tra le altre, Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci Ris, Rv. 244816), non puo’ essere pregiudicato dalla confisca penale, giacche’ nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non puo’ ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito. Tutto cio’ pero’, ha precisato ancora tale indirizzo, non autorizza appunto il creditore pignoratizio a chiedere la revoca del sequestro preventivo mentre il processo penale e’ pendente, giacche’ le norme dell’articolo 321 c.p.p., comma 3 e articolo 322 bis c.p.p., si riferiscono alla diversa posizione del soggetto che assume di essere proprietario del bene sequestrato: questi fa infatti valere un diritto (quello di proprieta’) che, in quanto caratterizzato dall’assolutezza, si pone in una situazione di giuridica incompatibilita’ con quello vantato dallo Stato che, attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, tende a conseguire lo stesso risultato e cioe’ di divenire proprietario – a titolo derivativo – dello stesso bene rivendicato dal terzo; con la conseguenza che la suddetta situazione puo’ essere risolta immediatamente senza attendere l’esito del processo penale perche’ due diritti assoluti (proprieta’) sullo stesso bene sono giuridicamente inconcepibili; cosicche’ e’ del tutto irrilevante attendere l’esito del processo penale perche’, quand’anche l’imputato fosse condannato definitivamente, il giudizio non potrebbe avere alcun effetto su un bene di proprieta’ altrui.
Diversa e’, invece, la posizione del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia, giacche’ in tal caso il conflitto non e’ fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto (di proprieta’) sullo stesso bene, ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprieta’, seppure all’esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell’imputato: il credito, sebbene assistito da un diritto reale di garanzia caratterizzato dal c.d. ius sequelae, non ha la stessa valenza del diritto dominicale perche’ il bene continua a rimanere di proprieta’ dell’imputato il quale, avendone la disponibilita’, ben puo’ effettuare su di esso negozi giuridici. Ed e’ proprio per questo che il legislatore, a tutela del (futuro) diritto ablatorio a favore dello Stato, ha previsto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca che e’, appunto, una misura temporanea tipicamente cautelare che tende ad impedire che l’imputato, nelle more dei processo, possa disperdere il bene, frustrando, quindi, l’interesse dello Stato a divenirne proprietario. Ove si consentisse quindi al terzo creditore di anticipare la tutela del proprio diritto fin dal momento in cui il sequestro e’ stato disposto, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte determinando la sostanziale impossibilita’ di disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali e di garantire cosi’, anticipatamente, il buon esito della confisca.
Bene puo’, pero’, come gia’ anticipato sopra, il titolare del diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale far valere il suo diritto in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale a seguito, come nella specie, della decisione definitiva sulla confisca. Del resto, il giudice dell’esecuzione, si e’ ulteriormente precisato, e’ l’esclusivo titolare del potere di provvedere alla custodia del bene confiscato e di disporne la vendita, assicurando, tuttavia, che, all’esito della procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore stesso possa esercitare lo ius praelationis, conseguendo quanto spettantegli, con priorita’ rispetto ad ogni altra destinazione.
7. Ne deriva che sulla base di detti principi, che qui devono essere ribaditi, il ricorso e’ fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che procedera’ all’esame nel merito della richiesta di revoca della confisca.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo.

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