Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017, n. 28081

Irrilevante ai fini del reato di stalking che la vittima prosegua la relazione sentimentale con il persecutore. Una scelta che può essere dettata dall’amore come dal timore.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 giugno 2017, n. 28081

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 13/12/2016 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha accolto l’appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti dell’ordinanza del 19 novembre 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, cosi’ infine applicando a carico di (OMISSIS), indagato per i reati di cui all’att. 612-bis c.p. (per il quale era stata formulata appunto richiesta cautelare), articoli 582 e 585 nonche’ articolo 609-bis c.p., la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, col divieto di comunicazione con la medesima.

2. Avverso il predetto provvedimento e’ stato proposto ricorso per cassazione tramite il difensore dell’indagato, articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, secondo il ricorrente la narrazione della presunta persona offesa non era idonea a provarne lo stato indotto di ansia e timore, tant’e’ che la stessa donna non aveva mai interrotto la relazione sentimentale con l’indagato fino all’emissione del provvedimento impugnato, ne’ vi era stato alcun mutamento di vita e non sussisteva prova in ordine ad un’eventuale compromissione dello stato psichico di costei.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.

4.1. In linea generale, nel delitto previsto dall’articolo 612-bis c.p., che ha natura abituale, l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensivita’, in quanto e’ proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081).

Allo stesso tempo, l’evidenziata relazione sentimentale tra l’indagato e la persona offesa (cfr. pag. 3 del ricorso) e’ semmai valutabile come circostanza aggravante a norma dell’articolo 612-bis c.p., comma 2. In ogni caso, poi, e’ di dominio comune la possibile ambivalenza dei sentimenti provati dalle persone offese nei confronti dei presunti responsabili di siffatta tipologia di condotte, si’ che la prosecuzione del rapporto personale puo’ essere dettata “sia per paura, sia perche’ gli voleva bene” (cfr. Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334). Si’ che tale dato fattuale, in definitiva, non appare rivestire valore scriminante.

4.2. In specie, il provvedimento impugnato – che in tal modo ha inteso corroborare il quadro indiziario, sia pure riconoscendo correttamente, a tal fine, l’autonoma rilevanza delle stesse dichiarazioni della pretesa vittima – ha dato conto degli elementi di oggettivo riscontro al racconto della persona offesa (ad es. le bruciature da sigaretta su un braccio) e di quanto avvenuto in presenza di terzi (ad es. la ricezione di messaggi telefonici contenenti ingiurie e minacce, allorche’ il 29 ottobre 2016 la donna veniva accompagnata da pubblico ufficiale al pronto soccorso, in conseguenza della reazione violenta dell’odierno ricorrente una volta ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini, ed appreso quindi della denuncia presentata a suo carico da parte della donna). In particolare, lo stato di disagio della persona offesa aveva indotto quest’ultima ad accettare di essere ospitata da un’amica presso la sua abitazione.

Ne’ il ricorrente ha inteso specificamente revocare in dubbio i vari ripetuti episodi, oggetto di analitica contestazione, di aggressivo e degradante atteggiamento che lo stesso ricorrente, anche in stato di ebbrezza alcolica, aveva rivolto ai danni della parte offesa nel breve arco di tempo oggetto di osservazione e denuncia.

Cio’ appare essere avvenuto in costante sequenza quantomeno dalla tarda primavera 2016, ed anche in relazione all’evoluzione del procedimento penale, nell’ambito del quale e’ stata richiesta la misura cautelare personale (anzi l’odierno ricorrente risulta avere ulteriormente minacciato conseguenze a carico della donna, in caso di negativo esito del processo). Mentre i connotati violenti della personalita’ del ricorrente hanno trovato conferma anche in atteggiamenti analoghi, tenuti in precedenza nei confronti di altre donne con le quali egli aveva parimenti intrattenuto relazioni affettive.

D’altronde, sia pure tenuto conto della necessaria valutazione indiziaria, ai fini della configurabilita’ del reato di atti persecutori non e’ necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o piu’ degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (era stato cosi’ ritenuto irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse riferito espressamente di essere impaurita, alla luce dei certificati medici delle lesioni subite, delle annotazioni di polizia giudiziaria sul suo stato di esasperazione e spavento, e dei messaggi sms di minaccia)(Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, S., Rv. 265530).

Vero e’, in definitiva, che in tema di atti persecutori e’ legittima l’adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex articolo 282-ter cod. proc. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa (Sez. 5, n. 4301 del 30/09/2015, dep. 2016, LV., Rv. 265621).

In specie, dati gli evidenziati precedenti che non riferiscono solo di minacce a distanza ma di ben piu’ tangibili episodi di danno e di violenza verbale e fisica, lo stesso progredire dell’azione penale appare rappresentare al riguardo elemento oltremodo significativo, tant’e’ che il provvedimento impugnato ha espressamente, e correttamente, avvertito del rischio ritorsivo (gia’ reso evidente dal comportamento tenuto in occasione della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini).

In presenza delle condotte evidenziate nel provvedimento, che attestano anche un autentico violento disprezzo del ricorrente nei confronti della compagna (ripetuti insulti a sfondo sessuale, lesioni, minacce telefoniche tali da creare ansia e disagio e da richiedere la protezione di terzi), la misura cautelare adottata si presenta conforme a legge.

Alla stregua delle svolte considerazioni, infatti, non rilevano quindi l’esistenza di legame affettivo e la frequentazione tra le parti, circostanze che anzi integrano ulteriormente il rischio di reiterazione della condotta.

5. Il ricorso non appare cosi’ meritevole di accoglimento, col conseguente rigetto dell’impugnazione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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