Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017, n. 28077

Dal carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca – diretta o per equivalente – del profitto dei reati tributari consegue che il sequestro preventivo a essa funzionale prevale sui diritti incidenti, per effetto della pendenza di un procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla misura reale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 giugno 2017, n. 28077

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 9/09/2016 del Tribunale del riesame di Perugia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 30/06/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e/o per equivalente delle somme, fino alla concorrenza dell’importo di 924.346,52 Euro presente sui conti correnti della societa’ (OMISSIS) S.r.l. e, in caso di mancato rinvenimento del profitto tra i beni della societa’, sui beni immobili o mobili registrati e sulle partecipazioni societarie riferibili al suo legale rappresentante, (OMISSIS), ovvero al liquidatore della predetta societa’, (OMISSIS); somme costituenti profitto del reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis, commesso in (OMISSIS) (con una evasione pari a 196.514,00 Euro per l’anno 2011, 319.710,48 Euro per l’anno 2012 e 228.165,19 Euro per l’anno 2013), per il quale risultava indagato lo stesso (OMISSIS) nella predetta qualita’ nonche’ dei reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis, commesso in (OMISSIS) (con una evasione pari a 179.956,85 Euro per l’anno 2014) per il quale risultavano indagati, invece, sia (OMISSIS) che (OMISSIS).

2. Con ordinanza in data 9/09/2016 il Tribunale del riesame di Perugia accolse parzialmente l’istanza proposta nell’interesse del solo (OMISSIS), in qualita’ di liquidatore della societa’ (OMISSIS) S.r.l., disponendo l’annullamento del sequestro in ordine ad alcune autovetture e la loro restituzione alla predetta societa’, confermando, per il resto, il provvedimento genetico.

A sostegno del rigetto, il Tribunale osservo’ come fosse irrilevante la pendenza di una procedura di concordato preventivo a carico della (OMISSIS) S.r.l.; che non fosse deducibile, in sede penale, il rispetto della par condicio creditorum; che il vincolo di cautela reale sui beni personali dei legale rappresentante era intervenuto solo dopo aver accertato l’insufficienza dei beni dell’ente per soddisfare la pretesa tributaria; che doveva ritenersi sussistente il periculum in relazione all’esigenza di evitare la dispersione dei beni e la loro sottrazione al soddisfacimento delle regioni erariali; che potevano, comunque, essere restituiti i veicoli appartenenti alla (OMISSIS) S.r.l..

3. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, affidando l’impugnazione a tre distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, la difesa dei due indagati deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 125, 321 e 324 c.p.p. nonche’ la mancanza e/o manifesta – illogicita’ e la contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla riconducibilita’ delle somme sequestrate al profitto dei reati di omesso versamento di ritenute fiscali. Tali somme, infatti, sarebbero state acquisite alla disponibilita’ della societa’ solo successivamente rispetto alle presunte omissioni, al fine di consentire alla societa’ di adempiere al concordato preventivo e quali incentivi per investimenti nel fotovoltaico; ovvero ben prima dei presunti reati, come nel caso del deposito titoli relativo ad azioni acquistate in data antecedente al 31/12/2005. E tuttavia, il Tribunale del riesame, investito della questione, avrebbe apoditticamente affermato che i beni in questione avrebbero dovuto, comunque, ritenersi quale “profitto” dei reati in contestazione, incorrendo, pertanto, nel vizio di motivazione mancante o meramente apparente.

3.2. Con il secondo motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) censurano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 125, 321 e 324 c.p.p. e articolo 322-ter c.p. ovvero la mancanza e/o manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in ordine al sequestro per equivalente in danno di (OMISSIS).

Il decreto di sequestro preventivo avrebbe previsto l’esecuzione della misura ablativa nella forma “diretta” sui beni della societa’ costituenti profitto del reato, nonche’ nella forma per equivalente, sui beni di (OMISSIS), nel caso in cui i primi non fossero stati rinvenuti. In questo modo, pero’, il provvedimento genetico avrebbe omesso di motivare sulla effettiva esistenza dei beni costituenti profitto di reato e, dunque, sull’impossibilita’ di procedere preventivamente ad un sequestro diretto sugli stessi, di fatto rimettendo, illegittimamente, la valutazione dell’impossibilita’ di un sequestro diretto agli organi di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura, ai quali tale accertamento non sarebbe in realta’ delegabile. E, peraltro, nemmeno la Polizia giudiziaria avrebbe dato conto dell’impossibilita’ di un sequestro diretto prima di procedere al sequestro per equivalente nei confronti di (OMISSIS), secondo quanto ricavabile dal verbale di sequestro in data 27/07/2016.

3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 125, 321 e 324 c.p.p. nonche’ la mancanza e/o manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla pendenza di procedura di concordato preventivo e alla ricorrenza di periculum in mora. A seguito della accoglimento, da parte del Tribunale di Perugia, del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo presentato, ex articoli 160 e 161 L. Fall., dalla (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, la L. Fall., articolo 168 impedirebbe, fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventi definitivo, che i creditori per titolo o causa anteriore al decreto possano iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore; divieto che il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 33 comma 1, lettera c) (c.d. decreto sviluppo), convertito in L. n. 134 del 2012, ha esteso alle procedure cautelari. In questa prospettiva, questa Corte avrebbe statuito che in caso di concordato preventivo non sia possibile chiedere il sequestro per la confisca per equivalente in relazione ai debiti tributari a carico dell’impresa, anche in considerazione delle intenzioni di provvedere al versamento mostrate dal contribuente con l’inserimento integrale del debito tributario nello stesso. E tuttavia, anche in questo caso il tribunale perugino avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione, limitandosi a statuire, in maniera inconferente, che il concordato preventivo sarebbe intervenuto “in epoca successiva alle date di commissione dei fatti indicati dal G.I.P.”.

Infine, il provvedimento impugnato avrebbe apoditticamente affermato l’esistenza del periculum in mora, laddove proprio la pendenza del concordato preventivo varrebbe ad escludere qualunque pericolo di sottrazione dei beni sottoposti a sequestro.

4. Con atto registrato in Cancelleria in data 16/11/2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso chiedendo il rigetto del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che in materia di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione e’ ammesso, ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., soltanto per violazione di legge, venendo, quindi, preclusa, in questa sede, ogni censura attinente ai vizi della motivazione, salvo il caso della motivazione assolutamente mancante, che determinando la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’articolo 125 c.p.p. finisce per risolversi, appunto, in una violazione di legge e salvo il caso della motivazione apparente, tale cioe’ da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2/02/2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non puo’, dunque, essere censurata la illogicita’ manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, dep. 8/02/2017, Zaharia, Rv. 269119), che puo’ essere denunciata, in sede di legittimita’, soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

Sempre in premessa, occorre sottolineare come secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all’omissione puo’ porre rimedio, ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., la Corte di cassazione quale giudice di legittimita’ (v., tra le altre, Sez. 3, n. 21029 del 3/02/2015, dep. 21/05/2015, Dell’Utri, Rv. 263980).

3. Muovendo, quindi, dall’analisi del primo motivo di doglianza, con il quale i ricorrenti lamentano la sottoposizione a confisca di beni che non avrebbero costituito profitto di reato, occorre rilevare, in primo luogo, che in materia di reati tributari il profitto e’ identificabile con “qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo’, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento dei debito tributario” (cosi’ Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036). Cio’ vale, in particolare, nel caso dei reati per i quali, come avviene per la fattispecie contemplata dal del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis la condotta tipica consista nel mancato versamento delle somme oggetto del debito tributario, in relazione alle quali il profitto finisce per consistere proprio nel risparmio di spesa derivante dall’omesso pagamento, cui il debitore avrebbe potuto adempiere attingendo a qualunque risorsa finanziaria del suo patrimonio, con l’unica eccezione dei cespiti sottoposti a formale vincolo di destinazione e come tali destinati a non confondersi con le altre utilita’ della sua sfera patrimoniale. E in mancanza di un siffatto vincolo, che renda distinguibili i beni in questione, il sequestro puo’ essere pacificamente eseguito su tutte le somme di denaro presenti nel patrimonio del destinatario della misura reale, rispetto alle quali il sequestro si realizza, dunque, nella forma “diretta” e non in quella “per equivalente”.

Infatti, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro o altre cose fungibili, la confisca delle somme o del tantundem rinvenuti nella disponibilita’ del soggetto che io ha conseguito, come detto finanche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilita’ di esso profitto, sempre in forma specifica o diretta e mai per equivalente (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, dep. 13/10/2015, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 265028; Sez. 3, n. 39177 del 8/05/2014, P.M. in proc. Civil Vigilanza s.r.l., non mass. sul punto); in tal caso non occorrendo, tenuto conto della particolare natura del bene, la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato (Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di doglianza deve, dunque, essere rigettato.

4. Infondato e’ anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’illegittimita’ del decreto genetico nella parte in cui avrebbe disposto il sequestro per equivalente sui beni del legale rappresentante dell’ente senza previamente verificare se fosse possibile l’ablazione diretta dei beni della societa’ costituenti profitto del reato tributario.

Invero, ai fini dell’emissione di una misura cautelare reale, non e’ necessario “il compimento di specifici e particolari accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato” (Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, dep. 13/10/2015, P.M. in proc. Scognamiglio, Rv. 265028), avuto riguardo alle esigenze di celerita’ e dal soddisfacimento di interessi generali volti ad evitare la dispersione di risorse destinate al pubblico erario. Per tale motivo, si ritiene che il giudice che emette il provvedimento di sequestro sia tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sottoporre al vincolo reale, laddove l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro e’ riservata alla fase esecutiva demandata al Pubblico ministero (Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, dep. 9/09/2015, Armeli e altro, Rv. 265058; Sez. 3, n. 37848 del 7/05/2014, dep. 16/09/2014, Chidichimo, Rv. 260148), incombendo sulla persona fisica destinataria del provvedimento il dovere di attivarsi, collaborando con l’Autorita’ giudiziaria, al fine di indicare l’esistenza e la localizzazione dei beni nella disponibilita’ della societa’ (Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 15/01/2015, Bartolini, Rv. 261929). E quando tale indicazione non vi sia stata, secondo la giurisprudenza di questa Corte e’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, attesa l’impossibilita’ di reperire il profitto del reato (Sez. 3, n. 40362 del 6/07/2016, dep. 28/09/2016, D’Agostino, Rv. 268587; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 265158).

Ne consegue, pertanto, la palese infondatezza anche del secondo motivo di doglianza.

5. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, deve in primo luogo osservarsi che secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude la configurabilita’ del reato (Sez. 3, n. 12912 del 4/02/2016, dep. 31/03/2016, Ugolini, Rv. 266708; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013, dep. 31/10/2013, P.M. in proc. Gavioli, Rv. 257484), non potendo derivare da una scelta di natura privatistica, il venir meno di obblighi giuridici di natura pubblicistica, come il versamento delle imposte alla scadenza di legge, la cui violazione allo spirare del termine comporta l’integrazione della fattispecie, che si configura come reato istantaneo (Sez. 3, n. 39101 del 24/04/2013, dep. 23/09/2013, Mammi, Rv. 257285).

Nel caso di specie, la contestazione concerne la realizzazione di reati in data 20/09/2012, 20/09/2013, 19/09/2014 e 21/09/2015, laddove l’ammissione al concordato preventivo e’ avvenuta in data 6/05/2016 come indicato nello stesso atto di impugnazione del difensore, sicche’ i reati sarebbero astrattamente configurabili anche a voler accedere all’opposto indirizzo interpretativo, secondo cui in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi dell’articolo 182-ter L. Fall., va esclusa la configurabilita’ del delitto di omesso versamento delle ritenute d’imposta dovute e certificate ove essa sia omologata prima della consumazione del reato, coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso, mutando l’accordo gli elementi costitutivi dei reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis incidendo il medesimo sia sul termine di pagamento, che puo’ essere dilazionato ovvero frazionato in piu’ rate, sia sull’importo stesso del tributo che, nel caso di imposte diverse dall’Iva e di quelle armonizzate, puo’ essere addirittura ridotto per effetto dell’accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilita’, di modo che il titolo di pagamento non e’ piu’ costituito dalla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensi’ dalla transazione fiscale, il cui eventuale successivo inadempimento comporta la revoca della transazione stessa, ma non anche la reviviscenza del reato (cosi’ Sez. 3, n. 6591 del 26/10/2016, dep. 13/02/2017, P.M. in proc. Taccone, Rv. 269146; Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, dep. 16/04/2015, Fantini, Rv. 263436).

Nondimeno, secondo la censura del ricorrente, l’omologazione del concordato preventivo non consentirebbe l’adozione o, comunque, il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni della societa’ ammessa alla procedura concorsuale, atteso il divieto normativo, gravante sui creditori per titolo o causa anteriore al decreto di omologazione del concordato preventivo, di avviare, sul patrimonio del debitore, procedure esecutive, anche di natura cautelare.

Tale ricostruzione, tuttavia, confligge con la consolidata giurisprudenza di legittimita’ in materia di confisca nei reati tributari.

Secondo quanto affermato da questa Corte in precedenti occasioni, infatti, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo cit., articolo 12-bis, comma 2, introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, che ha sostanzialmente riprodotto la L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, abrogato dal cit. Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 14; articolo 1 che a sua volta richiamava la previgente fattispecie prevista dall’articolo 322-ter c.p. (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, dep. 22/08/2016, D’Agapito, Rv. 267764; in termini anche Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014, dep. 12/05/2014, P.G. in proc. Stefaneili, Rv. 260599).

Muovendo da tale premessa si e’ ulteriormente rilevato (cosi’ Sez. 3, n. 23907 del 1/03/2016, dep. 9/06/2016, P.M. in proc. Taurino, Rv. 266940, relativo ad un caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca su beni sottoposti a procedura fallimentare), che questa Corte, a Sezioni unite, ha in passato affermato il principio dell’assoluta insensibilita’ del sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria alla procedura fallimentare, prevalendo sull’interesse dei creditori l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso” in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato. Nel frangente, peraltro, si era anche sottolineato come nel caso di confisca obbligatoria, prevista dall’articolo 240 c.p., comma 2, ovvero da leggi speciali, il rapporto di pertinenzialita’ tra bene e reato dovesse ritenersi interamente assorbito nella verifica della “confiscabilita’” del bene, sicche’ la valutazione richiesta al giudice della cautela reale sulla pericolosita’ della cosa non conteneva margini di discrezionalita’, essendo la res considerata pericolosa in base ad una presunzione assoluta e volendo la legge escludere che il bene potesse essere rimesso in circolazione, sia pure attraverso l’espropriazione del reo, sicche’ non poteva consentirsi che il bene stesso, restituito all’ufficio fallimentare, potesse essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori.

Cio’ posto, deve ritenersi che nell’ambito di una valutazione secondo cui le finalita’ dei due vincoli sono del tutto differenti, il rapporto tra il vincolo imposto dall’apertura della procedura concorsuale ed il vincolo discendente dal sequestro avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca (come nel caso che occupa) non possa che essere risolto a favore della seconda misura, attesa la sua chiara natura sanzionatoria, dimostrata dal fatto che la stessa non e’ commisurata ne’ alla colpevolezza dell’autore del reato, ne’ alla gravita’ della condotta. Infatti, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di “improcedibilita’” o, meglio, di “estinzione” della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicistico. Ne’ va obliterato il dato per cui i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell’ambito ristretto indicato dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, comma 1, posto che l’unico limite alla confiscabilita’ e’ rappresentato dalla “appartenenza” del bene a persona estranea al reato (cosi’, ancora, cosi’ Sez. 3, n. 23907 del 1/03/2016, dep. 9/06/2016, P.M. in proc. Taurino, Rv. 266940).

E del resto, sia pure con riguardo ai rapporti con il fallimento della confisca ex Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 19, questa Corte ha in passato testualmente precisato che attesi i chiari connotati sanzionatori della stessa, “sarebbe davvero singolare che alla affermazione di responsabilita’ dell’ente non seguisse, come doveroso, la prevista sanzione” essendo la finalita’ del legislatore, non vanificabile in alcun modo, appunto quella di ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato (Sez. Un. 11170 del 25/09/2014, Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263679 – 263684).

Ritiene, dunque, questo Collegio che vada affermato, sulla scia di precedenti pronunciamenti di tenore sostanzialmente analogo, il principio di diritto secondo cui “dal carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca, diretta o anche per equivalente, del profitto dei reati tributari prevista dal Decreto Legislativo n. 74 dei 2000, articolo 12-bis, comma 1, consegue che il sequestro preventivo ad essa funzionale prevalga sui diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale”.

Consegue, peraltro, a tale premessa, la sostanziale irrilevanza delle questioni relative ai periculum in mora considerando, ancora una volta, la natura obbligatoria/sanzionatoria della confisca cui il provvedimento di sequestro preventivo in questione e’ preordinato.

Pertanto, anche il terzo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

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