Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017, n. 28069

La Guardia di Finanza può perquisire i luoghi dove lavora l’avvocato, indagato per reati fiscali, ma non può sequestrare i documenti relativi alla sua attività professionale. La chiarisce la Cassazione accogliendo in parte il ricorso del legale che contestava sia il diritto degli ufficiali di perquisire il suo studio sia quello di portare via gli atti

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 giugno 2017, n. 28069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 30/6/2016 del Tribunale di Udine;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 giugno 2016 il Tribunale di Udine ha respinto la richiesta di riesame presentata dall’Avvocato (OMISSIS) nei confronti del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso tale Tribunale il 18 maggio 2016, nell’ambito di indagini relative a reati tributari, e, in particolare, di quello di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, a seguito del reiterato rifiuto da parte dell’indagato di esibire libri, registri e documenti contabili attinenti alla sua attivita’ professionale.

Il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame presentata dall’indagato, ha rilevato l’improprieta’ del richiamo alla disposizione di cui all’articolo 103 c.p.p., evidenziando che le indagini nell’ambito delle quali era stato emesso il decreto di perquisizione riguardavano il professionista e non suoi assistiti, e ha sottolineato la pregnanza del quadro indiziario a carico dell’indagato, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, e la necessita’ di ulteriori approfondimenti investigativi al riguardo, essendo stata negata la consegna dei documenti ripetutamente richiesti dalla Guardia di Finanza, anche da parte del professionista indicato come custode della contabilita’ dell’indagato.

E’ stata, inoltre, evidenziata l’assoluta irrilevanza delle questioni di competenza territoriale degli organi accertatori sollevate dal richiedente e anche della decisione sul punto del Garante per il contribuente di Trieste, come pure la mancanza di elementi precisi riguardo al luogo di svolgimento della attivita’ professionale da parte dell’indagato, con la conseguente legittimita’ della perquisizione anche presso la sua abitazione e quella della coniuge.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto legittimo il sequestro dei documenti rinvenuti a seguito della perquisizione domiciliare, in quanto necessari all’accertamento della attivita’ professionale effettivamente svolta dal professionista in Italia e suscettibile di tassazione, e la legittimita’ delle riprese video delle operazioni di perquisizione, trattandosi di una forma di documentazione della attivita’ svolta dalla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, affidato a sette motivi, cosi’ enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

2.1. Con il primo motivo ha prospettato violazione degli articoli 103 e 200 c.p.p., per l’indebita esecuzione della perquisizione presso l’abitazione della consorte dell’indiziato, in Comune di (OMISSIS), e il sequestro probatorio di atti e documenti relativi alla propria attivita’ professionale, non costituenti corpo di reato e in assenza di un rappresentante del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, come prescritto dall’articolo 103 citato.

2.2. Mediante il secondo motivo ha lamentato l’errata considerazione da parte del Tribunale dei presupposti legittimanti le perquisizioni e il sequestro, e l’illogicita’ della motivazione al riguardo, essendo stati erroneamente ritenuti sussistenti gli indizi del reato di occultamento delle proprie scritture contabili, che non aveva mai rifiutato di esibire, essendosi limitato a indicare alla polizia tributaria che le stesse erano custodite in Roma dal proprio commercialista di fiducia.

2.3. Mediante il terzo motivo ha lamentato l’omessa considerazione della decisione del Garante per il contribuente del Friuli Venezia Giulia del 1 dicembre 2015, a proposito della competenza per territorio degli organi tributari incaricati della verifica fiscale nei propri confronti, di cui il Tribunale di Udine non aveva tenuto sufficientemente conto.

2.4. Con il quarto motivo ha lamentato l’insufficiente considerazione del proprio domicilio fiscale, in (OMISSIS), laddove era stata tentata la comunicazione dell’avvio del procedimento fiscale.

2.5. Con il quinto motivo ha prospettato violazione degli articoli 250 e 252 c.p.p., per l’indebita disposizione della perquisizione in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, in quanto tale atto aveva, in realta’, lo scopo di ricercare atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento tributario e non di un reato, e quindi non avrebbe potuto essere disposto da parte del Pubblico Ministero.

2.6. Mediante il sesto motivo ha lamentato l’indebita realizzazione di una videoregistrazione della attivita’ di perquisizione compiuta dalla polizia giudiziaria, all’interno di un luogo di privata dimora, in violazione dell’articolo 14 Cost..

2.7. Con il settimo motivo ha eccepito l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del relativo termine massimo di durata, in assenza di proroga.

3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, sottolineando l’utilizzabilita’ degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle stesse di cui sia stata richiesta tempestivamente la proroga solo successivamente concessa, ed evidenziando la configurabilita’ del reato di occultamento delle scritture contabili nel caso di rifiuto di esibire i documenti richiesti in sede di accesso tributario, e l’inapplicabilita’ nel caso di specie delle garanzie stabilite dall’articolo 103 c.p.p., non venendo in rilievo nel caso specifico la funzione difensiva svolta dall’indagato; ha, inoltre, evidenziato l’irrilevanza della esecuzione delle videoriprese da parte della polizia giudiziaria in occasione dell’esecuzione della perquisizione.

4. Con memoria depositata il 31 dicembre 2016 il ricorrente ha ribadito le censure gia’ sollevate con il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ parzialmente fondato, in relazione al primo e al quinto motivo.

2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali puo’ essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in subiecta materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell’articolo 325 c.p.p., comma 1. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell’articolo 125 c.p.p. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv.254893).

Sempre in premessa e’ necessario rammentare che alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’ non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, dep. 24/03/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, dep. 30/09/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, dep. 25/03/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Inoltre, e’ opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilita’ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericita’ delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Ora, per quanto riguarda il primo e il quinto motivo di ricorso, mediante i quali e’ stata prospettata la violazione degli articoli 103, 250 e 252 c.p.p., per l’indebita esecuzione della perquisizione domiciliare in luoghi attinenti alla attivita’ professionale di avvocato svolta dall’indagato, a fini di verifica tributaria e non dell’accertamento di reati, e anche a causa del sequestro di documenti relativi a tale attivita’, va osservato, per cio’ che concerne la perquisizione, che, come sottolineato anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, le garanzie previste dall’articolo 103 c.p.p., non sono volte a tutelare chiunque eserciti la professione legale, ma solo colui che rivesta la qualita’ di difensore in forza di uno specifico mandato conferitogli nelle forme di legge, essendo essenzialmente apprestate in funzione di garanzia del diritto di difesa dell’imputato, e quindi esse non possono trovare applicazione qualora, come nel caso in esame, gli atti di cui all’articolo 103 c.p.p., debbano essere compiuti nei confronti di esercente la professione legale sottoposto a indagine (Sez. 5, n. 12155 del 05/12/2011, Ranieri, Rv. 252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263).

Ne consegue l’insussistenza della violazione degli articoli 103 e 250 c.p.p., prospettata dal ricorrente, quanto alla esecuzione della perquisizione presso l’abitazione della sua consorte, giacche’ anche presso tale luogo si trovavano custoditi atti e documenti relativi alla attivita’ professionale dell’indagato, necessari per l’accertamento dei suoi redditi, di cui era stata piu’ volte rifiutata l’esibizione: cio’ determina la sussistenza degli indizi del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, legittimante detta perquisizione, allo scopo di accertare l’effettivo occultamento di documentazione contabile e fiscale, eseguita non in relazione alla attivita’ di difensore svolta dall’indagato in riferimento a un determinato procedimento e in forza di uno specifico mandato, che nel caso in esame non viene in rilievo, bensi’ con riferimento alla necessita’ di accertamento dei ricavi derivanti dalla sua attivita’ professionale.

4. Diverso ordine di considerazioni deve, invece, essere svolto a proposito del sequestro di un rilevante quantitativo di atti e documenti relativi alla attivita’ professionale svolta dall’indagato, non essendo emerso che gli stessi costituissero corpo di reato, e non essendone, di conseguenza, consentito il sequestro, stante l’espresso divieto al riguardo stabilito dall’articolo 103 c.p.p., comma 2.

Tale sequestro ha determinato una indebita e non necessaria ingerenza nella attivita’ difensiva svolta dall’indagato nell’interesse di terzi, attraverso la privazione della disponibilita’ di detti atti e documenti, e, quindi, finisce per pregiudicare il libero svolgimento di tale attivita’, senza una reale necessita’ per l’accertamento dei reati per i quali si proceda; non sono, infatti, state assoggettate a sequestro cose costituenti corpo di reato, come richiesto dall’articolo 103 c.p.p., comma 2, con la conseguente illegittimita’ del sequestro di detti atti e documenti, dal cui esame avrebbero potuto essere tratti gli elementi necessari per la prosecuzione delle indagini e degli accertamenti tributari, senza la necessita’ di disporne il sequestro, incidente sul celere, tempestivo, e ordinato svolgimento della attivita’ difensiva affidata all’indagato da terzi, in violazione della disposizione citata.

5. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale e’ stata lamentata l’erronea valutazione degli indizi di responsabilita’ riguardo al reato di occultamento di documenti contabili, e’ inammissibile, in quanto tende a censurare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, in ordine alla sussistenza degli indizi del reato di occultamento di scritture contabili di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, e alla sua configurabilita’ nel caso concreto, di cui il Tribunale, nel disattendere la richiesta di riesame avanzata dal ricorrente, ha dato conto in modo adeguato, con la conseguenza che non si versa in una ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, e che quindi le valutazioni al riguardo compiute dal Tribunale non possono essere censurate sul piano della mancanza, della illogicita’ o della contraddittorieta’ della motivazione.

Detto reato, inoltre, come sottolineato anche dal Procuratore Generale, e’ configurabile anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione contabile e fiscale, in quanto tale rifiuto, qualora non sia dovuto a colpa, caso fortuito o forza maggiore (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 16960 del 11/08/2016, Mectubi Di Pesenti Luigi Snc In Liquidazione contro Agenzia Delle Entrate, Rv. 640761; conf. Sez. 5, n. 5914 del 08/03/2017, Rv. 643301), oltre a rilevare di per se’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52, comma 5, precludendo la valutazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa dei documenti successivamente prodotti, e’ riconducibile alla nozione di occultamento delle scritture contabili, giacche’ tale condotta puo’ realizzarsi con qualsiasi modalita’, compreso il materiale nascondimento in altro luogo rispetto a quello dove i documenti devono essere conservati e il rifiuto di esibirli (cfr. Sez. 3, n. 3332 del 15/02/1991, Palese, Rv. 186657, relativa al reato di cui al Decreto Legge 10 luglio 1982, n. 429, articolo 4, comma 1, lettera b, riconducibile, per evidente continuita’ normativa, alla nuova previsione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, come chiarito da Sez. 3, n. 10873 del 11/01/2001, Rinaldi, Rv. 218958; conf. Sez. 3, n. 30896 del 25/06/2001, Giandolfo, Rv. 219936; Sez. 3, n. 3881 del 20/12/2002, Ottavi, Rv. 224330).

Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto del reiterato rifiuto dell’indagato di fornire libri, registri e documenti aventi valore fiscale relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2015, sottolineando il rifiuto opposto alle reiterate richieste che gli erano state rivolte dalla Guardia di Finanza, con modalita’ diverse, nel giugno 2015, e l’esito negativo della identica richiesta rivolta al professionista che, secondo le indicazioni dello stesso indagato, era il depositario di tale documentazione.

Il Tribunale ha quindi adeguatamente illustrato la sussistenza degli indizi del reato in relazione al quale era stata disposta la perquisizione, volta a ricercare detti documenti, con la conseguente insussistenza della violazione di legge prospettata dal ricorrente e la inammissibilita’ delle censure in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato.

6. Il terzo motivo e’ inammissibile a causa della mancanza della necessaria specificita’, in quanto con esso il ricorrente, nel dolersi della insufficiente considerazione da parte del Tribunale della decisione del Garante per il contribuente del Friuli Venezia Giulia del 1 dicembre 2015, non ha indicato l’incidenza di tale decisione nel procedimento penale e non ha specificato il vizio che avrebbe determinato la sua omessa considerazione da parte del Tribunale.

I Garanti dei contribuenti (istituti dall’articolo 13 dello Statuto del contribuente, L. 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) sono organi amministrativi presenti in ogni regione, con il compito di tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria, le cui determinazioni sono prive di incidenza sul piano delle responsabilita’ penali dei contribuenti e delle relative indagini svolte dalla polizia giudiziaria, con la conseguente irrilevanza delle determinazioni adottate da tale organo a proposito della vicenda del ricorrente, e, in particolare, a proposito delle ripartizioni interne di competenza degli organi accertatori e della polizia giudiziaria, non determinanti vizi di incompetenza rilevanti nel procedimento penale.

7. Anche il quarto motivo, relativo alla notificazione della comunicazione relativa all’avvio del procedimento fiscale presso il domicilio fiscale, in (OMISSIS), risulta privo della necessaria concludenza, in quanto il ricorrente non ha prospettato l’incidenza dell’eventuale vizio di tale notificazione sulla validita’ delle perquisizioni e dei sequestri oggetto delle sue doglianze, pur sempre effettuate in luoghi collegati alla attivita’ professionale dell’indagato, e dunque legittimamente volte alla ricerca di atti e documenti non consegnati spontaneamente, necessari per l’accertamento dei suoi redditi da sottoporre a tassazione.

8. Il sesto motivo, mediante il quale e’ stata prospettata violazione dell’articolo 14 Cost., per l’indebita realizzazione di una videoripresa all’interno della abitazione della coniuge del ricorrente, in occasione della esecuzione della perquisizione domiciliare presso tale abitazione, laddove vennero rinvenuti atti e documenti relativi alla sua attivita’ professionale, e’ infondato.

Detta videoregistrazione non venne eseguita allo scopo di acquisire elementi di prova o, comunque, notizie utili alle indagini, all’insaputa dei presenti, bensi’ per documentare anche attraverso tale mezzo di registrazione l’attivita’ di perquisizione svolta, senza opposizioni da parte dei presenti, cosicche’ non si versa in una ipotesi di indebita captazione di immagini riservate eseguita in mancanza di consenso delle persone presenti (posto che non constano, dal verbale di perquisizione, opposizioni al riguardo) o a loro insaputa, con la conseguenza che non appare ravvisabile nessun pregiudizio al diritto alla inviolabilita’ del domicilio, al quale la polizia giudiziaria ebbe accesso in virtu’ di un decreto di perquisizione emesso dal Pubblico Ministero, la cui esecuzione e’ stata documentata oltre che con il verbale anche mediante tale mezzo di registrazione, ora consentito dalle moderne tecnologie.

9. Il settimo motivo e’ privo della necessaria specificita’, in quanto il ricorrente non ha indicato gli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata massima delle stesse che sarebbero stati utilizzati dal Pubblico Ministero per giustificare le perquisizioni e il sequestro, sicche’ anche tale censura risulta inammissibile.

10. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Udine, solamente per quanto riguarda il sequestro di atti e documenti relativi alla attivita’ professionale del ricorrente, in relazione ai quali non sono stati indicati i presupposti legittimanti l’adozione di tale misura, e cioe’ la natura di corpo di reato ai sensi dell’articolo 103 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine.

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