Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017, n. 28047

In caso di evasione fiscale la sanzione della confisca lungi dal rientrare nel concetto di profitto del reato è al contrario il costo del reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 7 giugno 2017, n. 28047

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/04/2016 della Corte d’Appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Lori Perla, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) e per l’annullamento con rinvio degli altri ricorsi limitatamente alla confisca;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia dei (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) anche in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), e del Difensore di fiducia di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che hanno chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Genova di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova quanto alla condanna dei primi due, rispettivamente nelle vesti di legale rappresentante e amministratore di fatto della (OMISSIS) S.p.a., per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 del contestati ai capi a) e b) (commessi rispettivamente il primo in data (OMISSIS) e il secondo nelle date del (OMISSIS)) e di (OMISSIS) relativamente al reato di cui all’articolo 326 c.p. contestato al capo 2) limitatamente al fatto commesso in data (OMISSIS) e al reato di cui agli articoli 321 e 326 c.p. contestato al capo 3) e di conferma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 378 c.p..

2. Con un unico motivo (OMISSIS) lamenta violazione dell’articolo 378 c.p. e carenza della motivazione quanto alla configurabilita’ del reato contestato in particolare quanto alla idoneita’ della condotta a sviare le indagini atteso che la Guardia di finanza gia’ sapeva della inesistenza della “operazione (OMISSIS)” (inesistenza dello scambio prestazione di lavori edili – fornitura di formaggi) e delle false fatture sicche’ il parere retrodatato e la produzione documentale non avrebbero potuto escludere il dolo dei (OMISSIS). Inoltre, riguardando la frode fiscale non lo schema dell’operazione bensi’ la veridicita’ delle fatture, il parere retrodatato e la messa in scena attuata attraverso conversazioni intercettate erano inutili al fine di escludere appunto il dolo. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata si riduce ad affermare di condividere l’assunto secondo cui, da un lato non e’ necessario il buon fine dell’agevolazione essendo sufficiente la creazione di situazioni idonee, e, dall’altro, alla generica affermazione secondo cui cio’ sarebbe avvenuto.

Al contrario, la disamina dell’intrinseca attitudine a sviare le indagini non risulta essere stata effettuata.

3. Con un primo motivo (OMISSIS) e (OMISSIS) lamentano la violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilita’ quanto ai reati di cui all’articolo 2 contestati. Premesso che la frode e’ consistita nell’aver simulato di sottoporre alcuni beni societari della (OMISSIS) S.p.a. a lavori di ristrutturazione edilizia con conseguente inesistenza delle fatture relative a detti lavori e di avere compensato dette fatture passive con le false fatture attive per la vendita altrettanto inesistente da parte della societa’ di formaggio grana, e che pertanto cio’ avrebbe dato luogo ad una decurtazione della plusvalenza realizzata al momento della vendita di immobili negli anni 2007 e 2008, rilevano la mancanza del dolo di evasione delle imposte dirette quanto a tali anni; infatti la notazione di falsi costi e di altrettanti falsi ricavi era del tutto neutra sul versante delle imposte dirette giacche’ i costi da false fatture passive del 2004 erano addirittura inferiori alla somma dei ricavi da false fatture attive per la vendita di formaggio dello stesso anno, come del resto ritenuto dalla stessa agenzia delle entrate; a fronte di cio’ la sentenza impugnata ha evidenziato che comunque, al momento della vendita degli immobili, nel calcolo della plusvalenza si sarebbe tenuto conto, cosi’ incrementando il valore di acquisto, di costi generati mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con cio’ ottenendo un beneficio fiscale.

Rilevano pero’ da un lato che tale ragionamento, guardando unicamente agli anni 2007 e 2008, trascurerebbe la necessaria visione di una condotta in realta’ intervenuta nel 2004, e, dall’altro, che sarebbe del tutto fuorviante ravvisare in capo agli imputati per i fatti del 2007 e 2008 un elemento intenzionale separato e diverso rispetto a quello che li aveva guidati alla commissione dei fatti nel 2004, quando si era voluto ottenere un beneficio immediato sul fronte dell’Iva senza alcun beneficio sul fronte delle imposte dirette, a poco rilevando che nel 2004 si fosse gia’ deciso o meno di vendere gli immobili giacche’ l’alienazione rappresentava una eventualita’ e l’effetto dell’annotazione dei costi era necessariamente gia’ previsto in allora restando sempre controbilanciato dall’effetto maturato fin dal 2004 dalle fatture attive. Diversamente opinando si individuerebbero gli atti di vendita del 2007 e 2008 assistiti da un elemento intenzionale nuovo e distinto rispetto a quello originario, cosi’ negando continuita’ fra la progettazione iniziale dell’operazione e la sua conclusione al momento delle vendite.

4. Con un secondo motivo lamentano che la confisca per equivalente e’ stata commisurata all’importo delle sanzioni dalla sentenza impugnata, in luogo dell’importo, individuato invece dal Tribunale, pari all’imposta ritenuta in accusa evasa. Rilevano che, anche a voler considerare le sanzioni quali parte del profitto, nei casi affrontati dalla giurisprudenza si trattava di sanzioni relative ad un’evasione d’imposta mentre, nel caso in oggetto, si tratterebbe di sanzioni relative ad un comportamento illecito in sede di dichiarazione dei redditi ma non aventi alcuna attinenza con una evasione d’imposta, come del resto ritenuto dalla stessa Agenzia delle entrate.

5. Con un terzo motivo si lamenta la immotivata attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di amministratore di fatto della societa’. A fronte della qualifica di (OMISSIS) di amministratore di diritto della societa’, il figlio (OMISSIS) svolgeva unicamente funzioni di collaborazione con il primo senza che nemmeno una parola sia stata spesa in motivazione in ordine agli elementi indicativi della qualifica attribuitagli.

6. Con un quarto motivo si lamenta, con riferimento alla condanna per concorso nel reato di rivelazione d’ufficio e corruzione di (OMISSIS), la sottovalutazione delle circostanze indicative della sussistenza del fatto e la manifesta illogicita’ della motivazione.

Si rileva che le domande poste dall’imputato ai due interlocutori hanno avuto un contenuto perfettamente neutro mentre le risposte sono consistite in assolute ovvieta’ tra l’altro essendo state viziate da errori madornali che hanno condotto i due imputati a confidare su dati di fatto invece insussistenti. Nulla e’ poi stato accertato con riguardo a chi sapesse, all’interno della Guardia di Finanza, se le intercettazioni erano in corso e a carico di chi. Con riguardo poi all’agente della polizia stradale (OMISSIS) la sentenza ha trascurato di considerare, con riguardo alla corruzione, che si trattava di un amico di vecchia data di (OMISSIS) pur senza che vi sia stata alcuna ricerca illecita di informazioni segrete.

7. Con un quinto motivo si lamenta, con riguardo a (OMISSIS), il mancato riconoscimento della unicita’ del disegno criminoso tra i reati tributari e le condotte poste in essere durante la verifica fiscale. Si lamenta in particolare che la ritenuta indipendenza tra loro di tali fatti non consideri che le iniziative assunte in corso di verifica non sono andate oltre il fisiologico ed ovvio tentativo, secondo l’id quod plerumque accidit, di evitare che esso illecito venisse scoperto, e dunque non si possono le condotte successive non ricomprendere tra quelle previste quanto meno a livello eventuale fin dal primo momento.

8. Infine con un ultimo motivo si lamenta che il sequestro e poi la confisca per equivalente siano avvenuti senza previa ricerca della possibilita’ di apprendere direttamente il profitto del reato presso la societa’ avvantaggiatasi dell’evasione d’imposta. Nessun motivo e’ stato evidenziato per il quale non sarebbe stato possibile sottoporre a cautela e puoi a confisca il profitto del reato ricercandolo nel patrimonio della societa’ che al tempo era ancora capiente, con conseguente violazione dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 322 ter c.p..

9. In data 18/01/2017 e’ poi stata presentata memoria con cui si sono reiterate le ragioni alla base delle censure avverso la quantificazione dell’importo assoggettato a confisca, aggiungendosi dovere essere considerata la rateizzazione concordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS), con cui si sostiene fondamentalmente la carenza motivazionale della sentenza impugnata quanto alla necessaria sussistenza del requisito di idoneita’ delle condotte poste in essere a sviare le indagini che erano in corso nei confronti dei (OMISSIS) per reati tributari, e’ inammissibile.

E’ principio consolidato di questa Corte quello per cui, essendo il favoreggiamento personale reato di pericolo, lo stesso si consuma nel momento in cui l’autore pone in essere una condotta, attiva od omissiva, favoreggiatrice, idonea ad ostacolare o ad intralciare le indagini e le ricerche dell’autorita’, cosi’ da richiedere, da parte di quest’ultima, un maggior impegno investigativo; ora, una tale idoneita’, proprio in ragione della natura di pericolo del reato in oggetto, deve essere apprezzata sotto il profilo oggettivo, considerando la condotta in se’ e con riferimento alla sua intrinseca attitudine a deviare le indagini degli inquirenti, di guisa che il reato si consuma anche quando, per l’abilita’ di costoro, ovvero per circostanze estrinseche, tale deviazione non si sia in effetti verificata (tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 3575 del 25/01/1995, dep. 04/04/1995, Mendola, Rv. 201100); ne’ e’ necessaria, per la medesima ragione, la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito (Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, dep. 07/03/2016, Sorrentino, Rv. 267276).

In tal modo inteso dunque il requisito dell’idoneita’, le censure della ricorrente appaiono manifestamente infondate.

La sentenza impugnata ha sul punto chiarito, senza che tali dati fattuali, del resto neppure sindacati in ricorso, possano qui essere posti in discussione, che l’imputata ebbe a retrodatare al 2003 un parere in realta’ formulato nel 2008 al fine di fornire ai (OMISSIS) un elemento dal quale potesse ricavarsi che le operazioni poste in essere dagli stessi erano reali (che’ altrimenti, essi non si sarebbero attivati presso un legale per un parere legale al fine di apprendere come inquadrare correttamente le operazioni sotto il profilo tributario); a cio’ ha aggiunto l’ulteriore condotta, ancor piu’ significativa e decisamente dirimente sul piano della idoneita’ dell’azione ai fini della configurabilita’ del reato, rappresentata dalle affermazioni fatte al telefono con i (OMISSIS) (sapendo infatti l’imputata, come da lei stessa ammesso, che le utenze erano intercettate) in ordine all’effettuato rinvenimento di documentazione risalente appunto al 2003, ma in realta’ a quell’epoca mai esistita, relativa sempre a dette operazioni. Sicche’, la affermazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilita’ del reato e’ del tutto corretta laddove, traendosi conclusioni congrue rispetto ai dati fattuali, si e’ chiarito che detta complessiva azione era finalizzata a fornire agli investigatori un quadro diverso dal reale senza che fosse appunto necessario, alla luce dei principi sopra ricordati, che l’agevolazione andasse a buon fine, solo essendo sufficiente la creazione, la cui dimostrazione e’ stata fatta adeguatamente discendere dai fatti riportati, di situazioni idonee a sviare le investigazioni. Al contrario, le doglianze della ricorrente, pur prendendo atto della natura di pericolo del reato e della sufficiente idoneita’ allo sviamento delle condotte, lungi dall’analizzare criticamente le argomentazioni della sentenza sul punto, sono rimaste vincolate, in definitiva, ad un quadro di mera diversa lettura degli elementi probatori, tanto piu’ inammissibile in quanto incompatibile con il necessario ambito di sindacato di mera legittimita’ di questa Corte.

2. Quanto al ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), sono anzitutto manifestamente infondate le doglianze mosse con il quarto motivo relativamente all’affermato concorso di (OMISSIS) nei reati di cui agli articoli 326 e 321 c.p. contestatigli ai capi 2), limitatamente al fatto dell'(OMISSIS), e 3) dell’imputazione.

A fronte delle censure che, a dispetto della formale evocazione di una illogicita’ motivazionale della sentenza impugnata, si muovono inammissibilmente su un piano di mera rilettura dei dati probatori, ritenuti, quindi, non adeguatamente interpretati dai giudici di merito, la sentenza impugnata ha ben spiegato le ragioni fondanti la pronuncia di conferma della responsabilita’; ha infatti chiarito, da un lato, che le informazioni richieste da (OMISSIS) e fornite dalla (OMISSIS), lungi dal risolversi, come preteso dal ricorrente, in mere ovvieta’, ebbero, come ben piu’ tangibile risultato, quello di porre l’imputato a conoscenza del fatto (certamente rientrante nell’ambito dei segreti d’ufficio) che le sue utenze erano sottoposte a controllo e, dall’altro, che analogo comportamento di richieste di informazioni con analogo risultato di comunicazione del dato della intervenuta sottoposizione ad intercettazione non solo delle sue utenze ma anche di quelle di (OMISSIS) venne tenuto nei confronti dell’agente (OMISSIS) da qui discendendo l’insostenibilita’ di ogni lettura riduttiva tesa a degradare il contenuto delle informazioni ricevute a compiacenti risposte alla portata di chiunque; ne’, come spiegato dalla sentenza, l’eventuale successiva erronea informazione circa il fatto che le intercettazioni sarebbero ad un certo punto cessate puo’ influire sulla ormai avvenuta consumazione del reato di cui all’articolo 326 c.p. non eliso, evidentemente, neppure dalla amicizia di lunga data intercorrente tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

3. Venendo poi alla statuizione di conferma della responsabilita’ con riguardo ai reati tributari contestati, e’ anzitutto inammissibile la censura, logicamente pregiudiziale, e posta con il terzo motivo di ricorso, in ordine alla immotivata attribuzione a (OMISSIS) del ruolo di amministratore di fatto della (OMISSIS) S.p.a..

Nessuna doglianza sul punto risulta invero essere stata posta a suo tempo con l’atto di appello si’ che nessuna specifica motivazione sul punto si imponeva, evidentemente, per la sentenza impugnata.

Con riguardo invece al primo motivo, inerente l’affermazione di responsabilita’ per i reati di cui all’articolo 2 cit., lo stesso e’ inammissibile non confrontandosi lo stesso, a ben vedere, con l’argomentazione posta dalla sentenza impugnata a fondamento della conferma della sentenza di primo grado.

Ove infatti si consideri che la condotta di cui all’articolo 2 cit. si incentra nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, conseguentemente consumandosi il reato, come piu’ volte affermato da questa Corte, al momento della presentazione della dichiarazione nella quale le stesse fatture sono indicate (cfr. tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 32348 del 18/06/2015 dep. 23/07/2015, Persona, non massimata; Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, dep., Vidi e altro, Rv. 262358; Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, dep. 13/06/2012, P.M. in proc. Rigotti, Rv. 252999; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, dep. 18/04/2012, Malago’, non massimata; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, De Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009, dep. 18/06/2009, Daniotti, Rv. 244155; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, dep. 12/01/2009, Zipponi, Rv. 242343), del tutto correttamente i giudici dell’appello hanno valutato la sussistenza del dolo necessario proprio con riferimento al momento della loro utilizzazione (quale elemento fattuale non sindacabile nella presente sede di legittimita’) nel senso gia’ indicato al fine di abbattere la plusvalenza e, dunque, anche, tra le altre, al momento di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2007 e 2008 come del resto riconosciuto, stando alla sentenza impugnata, che, non contestata sul punto, riporta in tal senso, significative dichiarazioni dell’imputato, dallo stesso (OMISSIS).

Ne deriva dunque che ogni altra argomentazione, come quella volta a sostenere, a quanto pare di comprendere, che il dolo sarebbe in realta’ gia’ sussistito nel 2004, risulta recessiva ed ultronea rispetto al dato oggettivo appena ricordato che neppure il ricorso, del resto, appare disconoscere.

4. Inammissibile poi, ex articolo 606 c.p.p., comma 3, l’ultimo motivo in quanto non risultante come posto a suo tempo con l’atto d’appello, e’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata ha invero confermato il sequestro e la confisca “in relazione ai reati contestati sino all’importo di Euro 1.191.426,82 (pari ad un quarto dei costi fittizi relativi ai reati in materia di Ires, somma corrispondente alla sanzione oggetto di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate, oltre 1.800 Euro di Iva evasa)” e con conferma della “confisca di Euro 4.000 nei confronti del solo (OMISSIS)”.

Pare dunque di comprendere, pur nella estrema ellitticita’ della formulazione impiegata, che la Corte territoriale abbia ritenuto che anche le sanzioni irrogate a seguito di intervenuta conciliazione (e di cui peraltro non e’ del tutto chiara la riferibilita’ proprio alle specifiche condotte in oggetto) siano da includere nella nozione di profitto del reato di cui all’articolo 2 cit. si’ da potere essere oggetto (in forza, evidentemente, della previsione di cui alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, vigente all’epoca dei fatti e alla quale, in linea di continuita’ normativa, e’ successivamente subentrata quella di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1) di sequestro nonche’ di confisca.

Tale assunto, tuttavia, non e’ condivisibile.

Va anzitutto ricordato che e’ incontroverso che il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, e’ peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d’imposta (tra le tante, Sez.3, n. 9578 del 17/01/2013, dep. 28/02/2013, Tanghetti, Rv. 254748; Sez.3, n. 1199 del 02/12/2011, dep. 16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893), non risolvendosi in un accrescimento del patrimonio del soggetto attivo.

Cio’ posto, va ulteriormente chiarito che, sebbene questa Corte abbia, in effetti, affermato che all’interno del profitto del reato tributario, confiscabile anche nella forma per equivalente, vadano ricondotte anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, cio’ ha fatto, a ben vedere (ne’ poteva essere diversamente, atteso quanto oltre si dira’), solo con riguardo, segnatamente, al reato di sottrazione fraudolenta di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11.

La prima affermazione in ordine alla confiscabilita’ anche dell’importo corrispondente alle sanzioni e’ stata infatti operata, in fattispecie riconducibile appunto al reato di sottrazione fraudolenta, da Sez.5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 17/01/2012, Mazzieri, Rv. 253480. In tale occasione la Corte ebbe, in motivazione, a chiarire che, una volta maturati interessi e sanzioni, “l’attivita’ distrattiva dei beni, finalizzata a rendere infruttuosa la procedura di riscossione, comportava un “risparmio di spesa” che atteneva non piu’ alla sola voce principale del debito erariale, ma concerneva tutti gli accessori a quel tempo esigibili dal fisco” ed aggiungeva, significativamente: “il profitto…quale risparmio del contribuente, non puo’ che essere calcolato con riferimento alla totalita’ del credito vantato dall’erario, essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita e’ finalizzata ad evitarne complessivamente il pagamento”.

In altri termini, dunque, proprio perche’ la condotta illecita addebitata non era, nella specie, quella di evasione dell’imposta a seguito di dichiarazione o di omesso versamento, ma di specifica sottrazione fraudolenta dei beni quale possibile oggetto di apprensione da parte dell’Erario a fronte, per di piu’, di intervenuto accertamento di un debito fiscale con computo anche delle sanzioni collegate, il profitto, corrispondente al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’amministrazione finanziaria per l’Erario (vedi Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015, dep. 09/10/2015, Trust e altro, Rv.265036; Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015, dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754), doveva essere parametrato, in tal caso, anche alle gia’ calcolate sanzioni volendo il contribuente sottrarsi appunto anche ad esse.

E negli stessi esatti termini va intesa anche la affermazione resa, successivamente alla pronuncia appena ricordata, da Sez. Un. n. 18374 del 31/01/2013, dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036, posto che la stessa ha, in motivazione, espressamente richiamato, con riferimento al reato di cui all’articolo 11 cit., proprio la sentenza della Sez. 5 suddetta (di cui, quindi, ha implicitamente inteso ricalcare il contenuto); ed anche la pronuncia di Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 258646, ha chiaramente ed esplicitamente reiterato in parte motiva il principio sempre con riferimento al reato di cui all’articolo 11 cit..

E del resto, che in tali circoscritti termini (ovvero appunto alla sola sottrazione fraudolenta di beni ad azione dell’Erario gia’ concretizzatasi in un avviso di accertamento comprensivo di sanzioni) vadano intese le affermazioni sino ad ora rammentate, appare pianamente discendere dalla considerazione che, con riferimento invece ai reati dichiarativi (come quelli nella specie contestati di cui all’articolo 2) caratterizzati dalla evasione di imposta, la sanzione, lungi dal potere rientrare nel concetto di profitto del reato e’, esattamente al contrario, il costo del reato stesso, originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa; sicche’, in proposito, si e’ efficacemente affermato in dottrina, essere, anzi, la sanzione, alla pari, del resto, degli interessi, la “antitesi obliteratrice, in funzione deterrente, della convenienza del delitto”.

Ne consegue che, esclusa l’ammissibilita’ delle ulteriori prospettazioni effettuate con la memoria, presentata oltre il termine di giorni quindici e dunque tardivamente (cfr. Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, dep. 14/05/2014, Cutri’ e altro, Rv. 259618), la sentenza impugnata pare avere erroneamente commisurato, quanto all’imposta Ires, la confisca operata all’importo delle sanzioni, in luogo, invece, di considerare il risparmio di imposta; ne’ rientra nei poteri di questa Corte, trattandosi di valutazione di merito, procedere ad accertare, ovviamente nei limiti del quantum di cui alla sentenza impugnata, non piu’ superabile quantunque per effetto di un’erronea parametrazione, l’effettivo valore di tale risparmio di imposta. Di qui la necessita’ di annullare sul punto la sentenza e di demandare tale valutazione ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

5. La fondatezza di tale motivo, evidentemente comune ad entrambi i capi d’imputazione sub a) e b), consente peraltro di prendere atto della intervenuta prescrizione, in data 01/08/2016 (ovvero, non venendo comunque in rilievo gli eventuali piu’ lunghi termini di cui alla sentenza della Corte di Giustizia, “Taricco”, stante l’assoluta esiguita’ degli importi a titolo di Iva, alla scadenza del termini di anni sette e mesi sei dalla data del 30/09/2008 oltre alla sospensione per mesi quattro e giorni quattro), dei reati di cui all’articolo 2 cit. contestati con riferimento all’anno di imposta 2007.

Sicche’, esclusi gli aumenti di pena operati dalla sentenza per i reati prescritti appena considerati, ed assorbito pertanto il quinto motivo di ricorso, la pena per il residuo reato contestato al solo capo b) di cui all’anno di imposta 2008, e gia’ considerato come piu’ grave dalla sentenza impugnata deve conseguentemente essere rideterminata in quella di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione (anni due e mesi dieci – attenuanti ex articolo 62 bis c.p.) per (OMISSIS) e in quella di anni uno e mesi quattro di reclusione (anni due – attenuanti ex articolo 62 bis c.p.) per (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 ascritti a (OMISSIS) e (OMISSIS) commessi in data (OMISSIS) perche’ estinti per prescrizione e ridetermina la pena per il reato di cui all’articolo 2 cit. commesso il (OMISSIS) in anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione per (OMISSIS) e in anni uno e mesi quattro di reclusione per (OMISSIS). Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova relativamente alla confisca.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS). Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 alla cassa delle ammende.

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