L’adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando risultino legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformità al codice di autoregolamentazione, costituisce non già una ipotesi riconducibile all’istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale e, come tale, essa è idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale, purché accompagnata dall’espressa indicazione della volontà di partecipare a tale trattazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 5 dicembre 2016, n. 51675
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) ALIAS (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/04/2014 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015, la relazione svolta dal Consigliere RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del FULVIO BALDI che ha concluso per annullamento con rinvio nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetto del ricorso nel resto: inammissibilita’ dei ricorsi del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS). Rigetto dei ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS);
Uditi i difensori Avv. (OMISSIS) di Olbia, (OMISSIS) del foro di Milano, (OMISSIS) di Tempio Pausania e Avv. (OMISSIS) di Sassari.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 4 aprile 2014 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di detta citta’ del 22 Aprile 2008 emessa – per quanto qui rileva – nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati tutti del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, (reato commesso dall’ottobre 2003 ai primi mesi del 2005), nonche’ di altri episodi delittuosi ex articolo 73 L. Stupefacenti (commessi tra l'(OMISSIS) e i primi del (OMISSIS)); articolo 628 c.p.; (reato commesso il (OMISSIS)); articolo 586 c.p., dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS); riduceva la pena inflitta al (OMISSIS) in anni quattordici e mesi otto di reclusione; quella inflitta al (OMISSIS) in anni otto di reclusione; quella inflitta al (OMISSIS) in anni cinque e mesi quattro di reclusione; quella inflitta al (OMISSIS) in anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione; quella inflitta al (OMISSIS) in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, confermando la sentenza impugnata nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS).
1.2 Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso tramite i rispettivi difensori tutti i predetti imputati. In particolare il difensore della ricorrente (OMISSIS), con il primo motivo, deduce la nullita’ della sentenza della Corte territoriale per inosservanza dell’articolo 420 ter c.p.p., e per inosservanza dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 97 c.p.p., in relazione agli articoli 18 e 111 Cost., e articolo 6 della CEDU (motivo comune ai ricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Sempre nell’interesse della (OMISSIS), la difesa deduce un secondo subordinato motivo per inosservanza della legge processuale penale in punto di declaratoria della inammissibilita’ dell’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza del G.U.P. per la ritenuta genericita’ dei motivi. Con un terzo motivo, connesso al precedente, la difesa insta per la restituzione nei termini per impugnare ex articolo 175 c.p.p.. Quanto alla posizione del ricorrente (OMISSIS), con il secondo motivo la difesa lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche’ la manifesta illogicita’ della motivazione e/o contraddittorieta’ in punto di conferma della penale responsabilita’ per il delitto associativo di cui al capo 1). Per quanto attiene al ricorrente (OMISSIS), l’unico motivo – come precedentemente accennato – afferisce alla dedotta inosservanza dell’articolo 420 ter c.p.p., e dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 97 c.p.p., in relazione all’articolo 111 Cost.. Quanto al ricorrente (OMISSIS), la difesa, con il secondo motivo, lamenta inosservanza della legge penale, nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione e sua contraddittorieta’ in punto di conferma della penale responsabilita’ per il delitto associativo di cui al capo 1: con l’ulteriore specificazione che, a tutto voler concedere, il ruolo del (OMISSIS) doveva essere inquadrato a titolo di mera partecipazione all’associazione criminosa. Con il terzo motivo la difesa lamenta l’inosservanza della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del ricorrente (OMISSIS), con il primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale (articolo 133 c.p.) in punto di mancato rispetto dei criteri di determinazione della pena ritenuta eccessiva nonche’ dell’articolo 62 bis c.p., con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicita’ e/o contraddittorieta’ o insufficienza della motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilita’ in ordine agli episodi delittuosi compendiati nel capo 2). Analogo vizio deduce in riferimento al capo 1). La difesa del ricorrente (OMISSIS) deduce due motivi: con il primo lamenta l’inosservanza della legge penale ed il difetto di motivazione per contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ in punto di conferma della penale responsabilita’ in ordine al delitto associativo; con il secondo motivo si duole, invece, della inosservanza della legge penale in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa del ricorrente (OMISSIS), con il primo motivo, lamenta inosservanza della legge penale e carenza di motivazione con riguardo all’elemento oggettivo del delitto associativo. Con il secondo motivo la difesa lamenta, invece, analoghi vizi in riferimento alla ritenuta sussistenza della affectio societatis. Infine il difensore di (OMISSIS) lamenta, con unico articolato motivo, inosservanza della legge penale e comunque, manifesta illogicita’ della motivazione in punto di mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. E’ fondato, in particolare, il motivo preliminare sollevato da ciascuno di essi: trattandosi di vizio relativo ad error in procedendo, questa Corte e’ legittimata ad una compulsazione degli atti.
2. La Corte d’appello, come e’ dato leggere nell’ordinanza resa all’udienza del 14 marzo 2014, ha respinto la richiesta di rinvio avanzata da numerosi difensori degli imputati (alcuni dei quali – come viene specificato nella sentenza impugnata a pag. 110 – avevano inviato la loro adesione all’astensione proclamata dagli iscritti agli ordini professionali di Cagliari, Tempio Pausania, Oristano e Sassari, mentre altri, presenti all’udienza si erano associati alla astensione dichiarando di non partecipare alla discussione) ritenendo l’inapplicabilita’ dell’articolo 420 ter c.p.p., perche’ si trattava di rito camerale, rilevando che gli articoli 127 e 599 c.p.p., non richiedono – per le udienze camerali – la necessaria presenza del difensore, ne’ prevedono l’impedimento del difensore come causa del rinvio. Nel decidere il rigetto della richiesta di rinvio la Corte territoriale ha evidenziato l’eccezionale rilevanza del processo e la conseguente eccezionale esigenza della sua trattazione nell’ottica di una rapida definizione della vicenda riguardante numerosissimi imputati in stato di detenzione.
2.1 Va poi aggiunto che la decisione del rigetto assunta con l’ordinanza del 14 marzo 2014 e’ stata sostanzialmente ribadita in occasione dell’udienza del 4 aprile 2014, cui il processo era stato rinviato per dare la possibilita’ ai difensori non soltanto di replicare, ma anche di partecipare – per quelli assenti o astenutisi il 14 marzo 2014 – alla discussione nel convincimento di una possibile cessazione della manifestazione di protesta (cfr. pag. 111 della sentenza impugnata).
2.2 In ultimo va aggiunto che la Corte territoriale ha inteso rilevare – seppure dopo la deliberazione della sentenza – l’illegittimita’ della manifestazione di protesta indetta dagli Avvocati di Cagliari e di Oristano da parte della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali adottata nella riunione del 31 marzo 2014, aprendo il relativo procedimento per l’applicazione delle sanzioni (vds. pag. 111 cit.).
2.3 Fatte queste doverose premesse in fatto, la decisione della Corte di Appello presta il fianco a numerose censure.
3. L’ordinanza “genetica” del 14 marzo 2014 (impugnata dai difensori degli imputati suddetti in uno alla sentenza) si colloca nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale, oggi superato alla luce della pronuncia delle S.U. 30.10.2014 n. 15232, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021 e giurisprudenza successiva) secondo il quale “il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali e’ previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicche’, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, e’ sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza” (Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv 254807).
3.1 In tempi recenti, pero’, in adesione all’orientamento espresso dalla menzionata sentenza a S.U. n. 15232/14), ripetute sentenze di piu’ Sezioni di questa Corte hanno invece affermato che l’adesione individuale ad iniziative di astensione dalle udienze, quando risultino legittimamente deliberate da associazioni forensi in conformita’ al codice di autoregolamentazione, costituisce non gia’ una ipotesi riconducibile all’istituto del legittimo impedimento ma espressione di un autonomo diritto di liberta’ associativa con fondamento costituzionale e, come tale, essa e’ idonea ad imporre il rinvio anche delle udienze trattate con rito camerale (vds. tra le tante, Sez. 6 24.10.2013 n. 1826, S. Rv. 258335; Sez. 1 12.3.2014 n. 14775, Lapresa, Rv. 259438; Sez. 3 14.5.2014 n. 19856, Pierri, Rv. 259440; Sez. 1 9.12.2014 n. 3113, Torneo, Rv. 261924), purche’ accompagnata dall’espressa indicazione della volonta’ di partecipare a tale trattazione (posto che, a differenza del rito dibattimentale, il rito camerale non prevede la partecipazione necessaria del difensore: Sez. 6 16.4.2014 n. 18753, Adem, Rv. 259199).
3.2 Va in questa sede ribadito il principio, gia’ espresso nella richiamata sentenza delle S.U. n. 15232/14, secondo il quale in materia di astensione del difensore dalle udienze, il giudice, anche nei procedimenti camerali, e’ tenuto a rinviare l’udienza qualora il difensore aderente allo “sciopero” proclamato dagli organismi rappresentativi di categoria, abbia manifestato in maniera univoca la volonta’ di presenziare (in termini Sez. 2 15.1.2015 n. 18681, Recupero, Rv. 263771; Sez. 6 11.2.2015 n. 8943, P.G. in proc. Messaoudi, Rv. 264613).
3.3 In coerenza con tale indirizzo si e’ peraltro affermato il principio che per l’efficace esercizio di tale diritto e’ necessaria la preventiva comunicazione da parte del difensore, in uno alla sua astensione dalle udienze, della propria intenzione di partecipare al giudizio camerale.
3.4 La mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalita’ ed i tempi previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina conseguentemente una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta quando si verta in ipotesi di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero di ordine generale e di tipo intermedio nei casi in cui la partecipazione delle parti non sia obbligatoria, come accade nel giudizio abbreviato in grado di appello. Quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullita’ processuali e’, infatti, la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perche’ tale diritto non e’ disciplinato dal codice di rito, cosicche’ per la sua violazione non e’ prevista alcuna nullita’.
3.5 Puo’ anche dirsi pacifico l’orientamento secondo il quale quando il difensore sia presente, anche a mezzo di sostituto nominato ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., l’eventuale nullita’ conseguente al rigetto della richiesta di rinvio in relazione alla proposta dichiarazione di adesione individuale all’astensione collettiva deve essere immediatamente eccepita e resta comunque sanata se la parte accetta gli effetti dell’atto nullo o si avvale delle facolta’ al cui esercizio l’atto e’ preordinato, proseguendo la partecipazione all’udienza ed esercitando le facolta’ connesse (in termini, sotto quest’ultimo profilo, vds. Sez. 6 11.2.2015 n. 8943, cit. e da ultimo Sez. 3 26.3.2015 n. 27557, Colombo).
3.6 Si e’ quindi precisato – sulla base di tale ultimo indirizzo – che qualora il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria e abbia poi comunque partecipato all’udienza camerale, le nullita’ poste a presidio del diritto di difesa non operano, perche’ nessuna violazione del diritto di difesa si e’ verificata: cio’ in quanto quello che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullita’ processuali e’ la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), e non, in quanto tale, la violazione del diritto del difensore di partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, perche’ tale diritto non e’ disciplinato dal codice di rito, cosicche’ per la sua violazione non e’ prevista alcuna nullita’.
4. In aggiunta a tali considerazioni rileva il Collegio che la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito alla illegittimita’ (peraltro parziale, in quanto circoscritta agli avvocati iscritti dei soli Ordini professionali di Cagliari e di Oristano) della manifestazione di protesta appare ultronea, non consentita – in quanto appresa soltanto informalmente, al di fuori del processo e dopo la sua conclusione – e peraltro indebitamente estesa alle astensioni proclamate da altri ordini professionali della Sardegna immuni da qualsiasi censura di irregolarita’.
4.1 Non appare invece condivisibile o quanto meno ingenera forti perplessita’ – ma si tratta di una valutazione operata dal Collegio in relazione ad una circostanza (l’iniziativa assunta dalla Commissione di Garanzia nei confronti degli Ordini professionali di Cagliari e Oristano) estranea comunque al processo e della quale non puo’ tenersi conto per le ragioni dianzi esposte – l’argomentazione sviluppata dalla difesa della ricorrente (OMISSIS) secondo cui la precisazione contenuta a pag. 111 della sentenza impugnata sarebbe errata sotto il profilo giuridico perche’ non competerebbe al giudice penale valutare la legittimita’ dell’astensione pena l’esercizio di poteri propri degli Organi di Garanzia. Come infatti precisato da una recente decisione di questa Corte Suprema, compete al giudice anche il potere di valutare il corretto esercizio del diritto di “sciopero” anche alla luce della normativa secondaria di cui al vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attivita’ forensi adottato ex L. 146/90 e successive modificazioni, dagli organismi di categoria il 4.4.2007 (Sez. 3 19.3.2014 n. 19856, Pierri, Rv. 259439).
5. In conclusione ritiene il Collegio che nella specie il diniego di rinvio opposto dalla Corte territoriale abbia determinato una nullita’ tempestivamente eccepita dai difensori dei detti imputati le cui conseguenze riverberano anche sulle posizioni dei restanti ricorrenti, tenuto conto della particolarita’ della imputazione (reato associativo) elevata nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti e che non consente quindi una separazione del processo.
6. Sulla base di tali considerazioni l’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento dei restanti, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari
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