Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 marzo 2017, n. 10507

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è reato di pericolo e di mera condotta che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e che prescinde dal verificarsi dell’evento di danno (nel caso specifico, l’indebito rimborso IVA).

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 marzo 2017, n. 10507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/09/2015 della Corte d’Appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE E., che ha concluso chiedendo il rigetto;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 in relazione alla utilizzazione, da parte degli imputati, rispettivamente nelle qualita’ di amministratore di fatto e legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) S.r.l., di due fatture per operazioni inesistenti per l’anno 2008.

2. Con un unico motivo lamentano violazione degli articoli 585 e 603 cod. proc. pen. avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta, formulata con motivi nuovi, di rinnovazione dell’istruzione mediante acquisizione di sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 20/02/2015 giudicandola tardiva sull’erroneo presupposto che la stessa fosse stata pubblicata prima della conclusione del dibattimento di primo grado quando invece era successiva. Cosi’ come erroneamente la Corte ha ritenuto tardivo il motivo aggiunto, presentato il 24/3/2015, ma da parametrare, quanto al rispetto dei termini di legge, non all’udienza dell’01/04/2015, rinviata per mancata rituale integrazione del contraddittorio, ma a quella del 18/09/2015. Ne’ sarebbe rilevante il fatto che la sentenza abbia comunque dato atto di avere valutato la predetta sentenza tributaria.

3. Con un secondo motivo lamentano l’inosservanza di legge e la mancanza di motivazione quanto alla prova dell’elemento soggettivo del reato per avere la sentenza, che ha inesattamente valutato come pedissequa ripetizione dei rilievi in primo grado le censure dell’appello, valutato come del tutto irrilevanti in sede penale gli esiti dei procedimenti tributari che hanno riconosciuto l’assenza di volonta’ fraudolenta degli imputati. Censura inoltre come inesatta la argomentazione in ordine alla sospettosita’ dello storno di fatture asseritamente avvenuto pochi giorni dopo l’ispezione della Gdf, quando invece detto storno e’ avvenuto circa quattro mesi dopo. Infine la stessa sentenza ha erroneamente valutate come prive di riscontro le operazioni di storno delle fatture, dovute al fatto che le operazioni oggetto delle stesse non furono mai concretamente realizzate per specifiche difficolta’ tra cui il mancato accatastamento degli immobili e il conseguente diniego del mutuo, al contrario giustificate dai documenti allegati alla memoria difensiva prodotta in primo grado.

4. Con un terzo motivo lamentano la mancanza di motivazione circa la rilevanza dei singoli elementi ai fini della prova dell’elemento soggettivo del reato.

5. Con un quarto motivo lamentano la mancanza assoluta di motivazione in ordine ai rilievi, idonei a significare l’assenza di danno concreto, sollevati con l’atto di appello in punto di determinazione della pena e segnatamente l’avvenuto storno delle fatture, la mancata presentazione delle fideiussioni e la totale assenza di alcun danno economico.

6. Con motivi aggiunti e memoria difensiva, ribadiscono i motivi originari tra cui in particolare il contenuto del secondo motivo circa la non considerazione della documentazione gia’ presente in primo grado comprovante le ragioni del non compimento delle operazioni e circa il passaggio del lasso temporale di mesi tra effettuazione dell’ispezione e storno delle fatture.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ inammissibile per manifesta infondatezza.

Va infatti considerato che, al di la’ della premessa in ordine alla ritenuta tardivita’ della richiesta di acquisizione, la decisione impugnata ha comunque argomentato circa la non rilevanza della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (che avrebbe ritenuto insussistente la volonta’ fraudolenta di creare falsi crediti Iva) alla luce degli elementi di prova la cui valutazione, non inficiata da violazioni di legge e sorretta da motivazione logica e congrua, ha condotto a confermare la sentenza di primo grado.

Ed infatti, venendosi cosi’ anche a trattare il secondo e terzo motivo di ricorso, entrambi sostanzialmente propositivi di doglianza con cui si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo alla invocata assenza dell’elemento soggettivo rappresentato, nella specie, dal dolo specifico di evasione, la sentenza impugnata ha ben spiegato perche’ l’assunto dei ricorrenti debba essere disatteso; in particolare, premesso che dalla sentenza si ricava come le due fatture, la cui utilizzazione e’ stata contestata in imputazione, hanno riguardato la compravendita intervenuta tra la “(OMISSIS)” e “(OMISSIS) S.r.l.” rispettivamente di una casa di civile abitazione e di due capannoni, la circostanza che nessuna di dette compravendite sottostanti sia stata poi portata effettivamente a compimento e’ stata correttamente valutata, a fronte comunque dell’inserimento in dichiarazione delle fatture, come inidonea a dimostrare la mancanza del dolo richiesto stante la natura di pericolo del reato in oggetto.

In effetti questa Corte anche di recente ha precisato che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione e’ presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell’evento di danno (Sez.3, n. 25808 del 16/03/2016, dep. 22/06/2016, Pescali, Rv. 267659).

Sicche’, nella specie, da un lato deve prendersi atto della incontestata utilizzazione delle due fatture nella dichiarazione modello Unico per il periodo di imposta 2008 (emesse sulla base di sole scritture private, e dunque pur a fronte di compravendite pacificamente non perfezionatesi) onde richiedere (come effettivamente avvenuto nel marzo 2009) un rimborso Iva pari ad Euro 420.000,00, restando dunque irrilevante, sotto il profilo della consumazione, il successivo storno delle stesse, e dall’altro deve valutarsi come corretta la conclusione dei giudici di merito circa la sussistenza del dolo di evasione.

Se e’ vero infatti che, come posto in evidenza dai giudici di appello: a) tutte le fatture vennero emesse nella stessa data del 27/12/2008 in relazione a vendite avvenute tutte contestualmente; b) la (OMISSIS), amministrata da (OMISSIS), suocero di (OMISSIS), e con capitale sociale detenuto dallo stesso nonche’ dalla moglie (OMISSIS), madre di (OMISSIS), non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2005 al 2007; c) lo storno delle fatture venne pacificamente effettuato successivamente alle perquisizioni da parte della G.d.f. (indipendentemente dal lasso di tempo trascorso e la cui durata viene contestata, come visto, dai ricorrenti) senza che sia stata rinvenuta documentazione giustificativa delle ragioni della risoluzione del contratto scrittura privata in data 27/12/2008, corretta e certamente non manifestamente illogica deve allora ritenersi la conclusione in ordine non ad una inaspettata impossibilita’ di perfezionamento di atti destinati a creare in favore dei figli minori dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) un patrimonio immobiliare (secondo quello che pare essere l’implicito, sostanziale, assunto difensivo) bensi’ ad una operazione di emissione di fatture appositamente programmata al fine di consentire a terzi di richiedere indebitamente un rimborso Iva.

Ne’ il fatto che il richiesto rimborso, per effetto delle indagini avviate, non sia stato poi ottenuto puo’, appunto, incidere sulla sussistenza del reato in quanto caratterizzato, per quanto detto sopra, dalla non necessita’ di realizzazione del danno.

Di contro a tutto cio’ i ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le medesime censure gia’ avanzate in appello si’ che anche il secondo e terzo motivo devono essere valutati come inammissibili.

2. Anche il quarto motivo e’ inammissibile: mentre, per (OMISSIS), la sentenza ha valorizzato in senso legittimamente ostativo alla riduzione della pena i precedenti penali specifici, con riguardo a (OMISSIS) nessuno specifico obbligo motivazionale poteva porsi al di la’ del riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. essendo stato irrogato il minimo della pena edittale pari ad anni uno e mesi sei di reclusione. Ne’ la conclusione muterebbe con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, ove le si intendessero incluse nella doglianza, posto che, da un lato i precedenti specifici appunto e, dall’altro, l’entita’ dell’importo oggetto della frode rappresentano elementi sufficienti a rendere legittima la esclusione delle circostanze in oggetto laddove, come gia’ affermato da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non e’ necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (da ultimo, Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende

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