Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 maggio 2017, n. 20892

In base al principio del favor rei, non si deve procedere alla dichiarazione per prescrizione per decorso del tempo ma si deve applicare la depenalizzazione quando la legge stabilisce che il giudice deve trasmettere gli atti all’autorità amministrativa (nel caso esaminato si trattava dell’omesso versamento dei contributi).

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 3 maggio 2017, n. 20892

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27-05-2016 del tribunale di Imperia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente perche’ estinto per prescrizione il reato di cui all’articolo 81 cpv c.p., articolo 99 c.p., L. 11 novembre 1983, n. 638, articolo 2, comma 1-bis, perche’, nella qualita’ di titolare della ditta individuale omonima, corrente in Sanremo, ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge relative ai lavoratori dipendenti per il periodo relativo ai mesi: febbraio e marzo 2007 per un ammontare pari ad Euro 148,00. Con la recidiva.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con esso il ricorrente lamenta l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 129 c.p.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)).

Assume il ricorrente che il tribunale non ha tenuto conto della contestata recidiva, omettendo peraltro di dare contezza dei calcoli effettuati per verificare la ritenuta prescrizione. In ogni caso, la decisione si porrebbe in violazione di legge sul rilievo che il fatto in contestazione e’ stato depenalizzato ma, a fronte di cio’, il tribunale ha ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione del reato sull’assunto (pure errato) che il fatto estintivo si sarebbe verificato prima della intervenuta depenalizzazione; in realta’ l’imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”, imponendosi, nella ricorrenza dei presupposti, tale pronuncia in forza dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (pure richiamato nell’articolo 531 c.p.p.) pur in presenza di una causa di estinzione del reato.

Ne’ varrebbe invocare il disposto di cui al Decreto Legislativo n. 8 della 2015, articolo 9, comma 1, per il quale il giudice non dispone trasmissione all’autorita’ amministrativa ove il reato sia gia’ prescritto, essendo il senso di tale disposizione normativa quello di impedire inutili trasmissioni di atti atti all’autorita’ amministrativa e non quello di una preliminare necessita’ di valutare se il reato sia o meno prescritto e fare prevalere l’ipotesi estintiva del reato sull’assoluzione perche’ fatto non piu’ previsto dalla legge come reato, non potendo detta statuizione (che ha il contenuto di una disciplina di regolamentazione) essere intesa come deroga al principio generale di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Occorre premettere che, alla data della pronuncia della sentenza impugnata emessa in data 27 maggio 2016, il reato non era prescritto perche’, dovendosi calcolare per la determinazione del tempo necessario a prescrivere la recidiva, ritualmente contestata, di cui al secondo comma dell’articolo 99 c.p., il fatto relativo al rateo del febbraio 2007 si sarebbe prescritto in data (OMISSIS), mentre quello relativo alla mensilita’ di marzo in data 15 luglio 2016.

Ne consegue la fondatezza della proposta impugnazione perche’ il tribunale avrebbe dovuto applicare l’unica causa di proscioglimento maturata al momento della pronuncia, ossia la declaratoria di proscioglimento perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Tuttavia la prescrizione e’ maturata medio tempore e pertanto si pone comunque la questione se, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione, come nella specie, dell’obbligo di trasmissione degli atti all’autorita’ competente, debba procedersi o meno alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimita’ e’ divisa.

Secondo un primo orientamento il principio del “favor rei” stabilito dall’articolo 2 c.p.p. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell’obbligo di trasmissione degli atti all’autorita’ competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione (Sez. 3, n. 1948 del 26/04/1996 Romano, Rv. 205435).

Al contrario e’ stato sostenuto che, quanto ai rapporti tra estinzione del reato e fatto non piu’ previsto come illecito penale, nel caso di “abolitio criminis” accompagnata dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo, vanno distinte due differenti situazioni in relazione al fatto che la causa estintiva sia intervenuta in epoca anteriore o posteriore all’entrata in vigore della legge di depenalizzazione. Nel primo caso, il giudice deve privilegiare il proscioglimento per estinzione dell’illecito, perche’ tale pronuncia risulta in concreto piu’ favorevole della declaratoria che il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, in esito alla quale la condotta rimane pur sempre perseguibile in sede amministrativa. Viceversa, se la causa estintiva sopravvenga alla depenalizzazione del fatto, il giudice deve dichiarare che questo non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, essendosi verificata, “in primis” la decadenza dalla giurisdizione che inibisce ogni diversa pronuncia (Sez. 3, n. 10238 del 25/10/1996, Cantagalli, Rv. 206529).

Sulla scia di quest’ultimo indirizzo, la giurisprudenza di legittimita’ ha ribadito che il principio del “favor rei” stabilito dall’articolo 2 c.p.p. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa, allorche’ la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto, debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo (Sez. 3, n. 3952 del 26/10/2000, dep. 2001, Reggiani, Rv. 218532).

Il Collegio condivide questi ultimi arresti sul rilievo che la causa di estinzione del reato per prescrizione deve ritenersi piu’ favorevole quando la legge di depenalizzazione, trasformando il reato in illecito amministrativo, stabilisce che il giudice debba trasmettere gli atti all’autorita’ amministrativa.

Quest’ultima opzione e’ stata in effetti convalidata dalle disposizioni emanate a seguito del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 in quanto l’articolo 9 del predetto decreto stabilisce che, nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, (ossia nei casi in cui, come nella specie, le sanzioni penali sono sostituite con sanzioni amministrative), l’autorita’ giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (cioe’ il 6 febbraio 2016), dispone la trasmissione all’autorita’ amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Ne deriva che solo la prescrizione intervenuta anteriormente alla data del 6 febbraio 2016 preclude la trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente, con la conseguenza che la prescrizione maturata successivamente resta sub valente rispetto al proscioglimento con la formula perche’ il fatto non e’ preveduto dalla legge come reato che, per l’effetto, onera l’autorita’ giudiziaria di trasmettere a quella amministrativa gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e l’imputato va prosciolto perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, posto che l’importo degli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali e’ ampiamente inferiore alla soglia di punibilita’ fissata in Euro 10.000 annui.

Da cio’ consegue la trasmissione degli atti del procedimento penale all’ufficio Inps di Imperia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Ordina la trasmissione degli atti all’ufficio Inps di Imperia.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

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