Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12787

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dalla legge per il caso di danni derivanti da sinistri stradali non possono essere utilizzati per liquidare il danno alla persona derivante da un’aggressione fisica

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 22 maggio 2017, n. 12787

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16718-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 709/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 10/5/2016, la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) – per quanto ancora rilevante in questa sede ha rideterminato (in misura piu’ contenuta) l’importo posto a oggetto della condanna pronunciata dal giudice di primo grado a carico dell’appellante per il risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS) a seguito dell’aggressione fisica dalla stessa subita per mano del medesimo (OMISSIS);

che a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto non giustificati gli importi liquidati dal giudice di primo grado a titolo risarcitorio, disponendone la riduzione in conformita’ al ritenuto diverso periodo di inabilita’ temporanea (totale e parziale) sofferto dalla danneggiata, e in relazione alle tabelle previste dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di due motivi d’impugnazione;

che (OMISSIS) resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., (OMISSIS) ha presentato memoria, mentre il difensore della ricorrente ha depositato una richiesta di liquidazione delle proprie competenze;

considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1226, 2056 e 2059 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale liquidato in proprio favore un importo, a titolo di risarcimento del danno alla persona, del tutto insufficiente, siccome determinato sulla base di parametri inidonei a soddisfare l’esigenza di un risarcimento congruo e integrale sul piano equitativo, senza neppure procedere a un’adeguata personalizzazione di tutti i profili del danno non patrimoniale subito, suscettibili di necessaria considerazione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di indicare alcuna motivazione a fondamento dell’integrale compensazione tra le parti delle spese relative a entrambi i gradi del giudizio di merito;

che entrambi i motivi sono manifestamente fondati;

che, in primo luogo, osserva il collegio come l’avvenuta liquidazione del danno alla persona disposta dalla Corte d’appello di Catanzaro in via equitativa (sulla base dell’articolo 139 cod. ass.) risulta compiuta sulla base di un’errata applicazione delle norme di legge, dovendo affermarsi nella specie il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’articolo 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni (come quelli oggetto dell’odierna controversia) non derivanti da sinistri stradali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, Rv. 618047 – 01);

che, pertanto, non costituendo, il richiamo ai parametri di cui all’articolo 139 cit., un valido riferimento ai fini della liquidazione dei danni derivanti da fatti diversi da un sinistro stradale, la determinazione del quantum dovuto in favore dell’odierna ricorrente in applicazione di quei parametri deve ritenersi avvenuta in violazione dell’articolo 2056 c.c.;

che, sotto altro profilo, il giudice a quo ha del tutto trascurato di evidenziare le ragioni concretamente poste a fondamento dell’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio di merito, dovendo qualificarsi tautologica (e, come tale, meramente apparente) la motivazione fondata sul laconico richiamo all’esito complessivo della lite;

che, sulla base di tali premesse, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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