Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 novembre 2016, n. 50510

Le somme versate al notaio a titolo di indennizzo (dall’assicurazione in manleva) e destinate a uscire dal patrimonio del contribuente con la corresponsione al terzo danneggiato, non sono qualificate come reddito lecito e soggette a prelievo fiscale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 29 novembre 2016, n. 50510

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. REINOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 14-04-2016 del tribunale del riesame di Benevento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;

lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame istituito nella medesima citta’ ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4.

2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva due motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Con essi deduce l’erronea applicazione della legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), sul rilievo che erroneamente il tribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo in presenza di una imposta evasa per circa Euro 1.200.000,00 costituente un indubbio vantaggio patrimoniale per l’indagato e corrispondente al risparmio di spesa conseguito per effetto dell’omessa dichiarazione di somme incassate e/o individuate nel suo patrimonio e non rilevando, a tal fine, la mancanza di un nesso di pertinenzialita’ tra prodotto, profitto, prezzo e il reato commesso (primo motivo); lamenta poi la violazione di legge e la mancanza di motivazione per avere il Tribunale affermato che le somme pervenute all’indagato e/o incassate versate da terzi, anche su conti personali, non costituivano un illecito neppure civile o un reddito lecito soggetto a prelievo fiscale, giungendo a ritenere che redditi e somme comunque pervenute (lecite e/o illecite) nella disponibilita’ dell’indagato, che ne aveva potuto disporre a piacimento omettendone la relativa dichiarazione, non avrebbero alcuna rilevanza penale, omettendo altresi’ di motivare sugli elementi posti alla base della richiesta cautelare ed incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato (secondo motivo).

3. L’indagato ha presentato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dell’impugnazione, in conformita’ alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale presso questa Corte, o comunque il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. I motivi di gravame, essendo tra loro collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

Come hanno sottolineato il procuratore Generale e il resistente, il ricorso non si confronta con le rationes decidendi.

2.1. Il tribunale del riesame ha infatti accertato che, in data 11 ottobre 2012, la societa’ (OMISSIS) srl eseguiva un bonifico dell’importo di Euro 470.062,31 sul conto corrente acceso dall’indagato presso il (OMISSIS) con causale “liquidazione sinistro + rimborso spese notaio (OMISSIS)”. Tale rimborso assicurativo, in ottemperanza alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento, atteneva alla liquidazione di una parte del risarcimento dei danni riconosciuto dal Giudice in favore dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) per colpa professionale del (OMISSIS).

Dalla comunicazione del 7 novembre 2012 inoltrata dalla predetta societa’ assicuratrice al professionista emergeva che: la somma complessivamente corrisposta includeva Euro 457.478,31 a titolo di liquidazione del danno ed Euro 12.584,00 relativo alle spese legali; la compagnia assicuratrice intimava al notaio di provvedere al versamento in favore dei danneggiati delle somme liquidate a titolo di ristoro patrimoniale dei danni, laddove viceversa il rimborso delle spese legali era stato regolarmente corrisposto all’avvocato costituitosi in giudizio.

Alla luce di tale documentazione si riteneva che l’indagato avesse trattenuto indebitamente la predetta somma omettendo di corrispondere il rimborso assicurativo ai danneggiati ed utilizzandolo per scopi personali, cosi percependo per l’anno di imposta 2012 un reddito derivante da reato (rectius appropriazione indebita) mai dichiarato.

2.2. Il tribunale del riesame ha poi dato atto che, sempre nel corso dell’attivita’ di verifica, la Guardia di Finanza riscontrava un’ulteriore vicenda anomala che vedeva coinvolto il (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.r.l. legalmente rappresentata da (OMISSIS), germano dell’indagato.

In particolare dalle movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati alla citata societa’ si appurava che il (OMISSIS), in virtu’ di una delega ad operare sui conti societari, eseguiva operazioni di prelevamento per riversare le somme su conti correnti allo stesso intestati. Si sarebbe cosi appropriato ingiustificatamente della somma complessiva pari ad Euro 1.818.185,22.

Tali accertamenti portavano alla conclusione che per l’anno 2010 l’indagato aveva omesso di dichiarare dei compensi illecitamente percepiti pari ad Euro 500.000,00 per l’anno 2010 ed Euro 1.318.185,22 per l’anno 2011.

Sulla scorta dell’attivita’ investigativa espletata dalla Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Benevento, veniva configurato il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 (dichiarazione infedele). Cio’ in quanto ai sensi della L. n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4, e successive integrazioni i proventi che derivano da fatti, atti o attivita’ qualificabili come illecito civile, amministrativo o penale, come ritenuto nel caso in esame, se non gia’ sottoposti a sequestro o confisca penale vengono assimilati alle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del TUIR con conseguente obbligo dichiarativo degli stessi da parte del contribuente.

3. Con logica ed adeguata motivazione, il tribunale del riesame ha ritenuto che, quanto alle somme che sarebbero state sottratte dai conti della (OMISSIS) s.r.l., e’ documentalmente emersa l’esistenza di un delicato contenzioso civile incardinato dinanzi al tribunale di Benevento dalla predetta societa’ nei confronti dell’indagato. Sulla base delle divergenti ricostruzioni fattuali prospettate dalle parti processuali, il Giudice civile ha nominato un perito al fine di ricostruire tutte le operazioni effettuate dal (OMISSIS) in favore della societa’ e di riscontrare se le somme prelevate siano state utilizzate per operazioni di finanziamento della (OMISSIS) s.r.l., di cui la (OMISSIS) e’ socia.

Nelle conclusioni rassegnate dal perito e’ stato evidenziato come il (OMISSIS) abbia effettuato cospicui versamenti in favore della (OMISSIS) s.r.l. nonche’ della (OMISSIS) s.r.l. nel 2008, senza che degli stessi vi sia alcuna traccia nella contabilita’ della (OMISSIS) atteso che quest’ultima ha ascritto inspiegabilmente i versamenti eseguiti dal notaio in favore della (OMISSIS) come “anticipazioni infruttive dei soci” o come “finanziamento infruttifero alla partecipata (OMISSIS) s.r.l.”, con la conseguenza che tali risultanze hanno evidenziato la fragilita’ dell’impianto accusatorio fondato esclusivamente sugli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine alle operazioni di prelievo effettuate dal notaio e sugli atti introduttivi del giudizio civile promosso dalla (OMISSIS), laddove gli elementi acquisiti, in mancanza di un’attivita’ investigativa piu’ pregnante, non consentirebbero di ritenere che l’indagato si sia appropriato indebitamente di somme di spettanza della predetta societa’ considerato che tale assunto risulta smentito dalla ricostruzione contabile effettuata dal perito, che addirittura evidenzierebbe l’esistenza di un credito dell’indagato nei confronti della societa’ attrice.

Sulla base di cio’, il Tribunale ha concluso come non possa ritenersi che le somme prelevate dai conti dalla (OMISSIS) fossero di provenienza illecita e come tali assoggettabili ad imposizione fiscale.

Quanto poi alla vicenda relativa alle somme percepite dalla societa’ assicuratrice (OMISSIS), relative all’indennizzo liquidato per il ristoro dei danni subiti dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), il Tribunale ha opportunamente precisato che la somma liquidata in favore dell’indagato dalla compagnia assicurativa costituiva una manleva del rischio professionale. La stessa, pertanto, era stata direttamente accreditata sul conto corrente intestato al notaio, quale contraente della polizza, a seguito della sua soccombenza nel giudizio di primo grado instaurato dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS). Siccome attraverso l’assicurazione di responsabilita’ civile si tutela il patrimonio dell’assicurato dal sorgere di un debito conseguente alla colpa del professionista, il Tribunale ha ragionato nel senso di ritenere che l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato e’ autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato. Per cui, non esistendo un rapporto immediato e diretto tra assicuratore e terzo danneggiato, quest’ultimo – in mancanza di una normativa specifica come quella derivante dalla circolazione stradale – non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore ne’ alcuna pretesa diretta sulle somme liquidate a titolo di indennizzo. Il danneggiato, pertanto, puo’ esclusivamente agire in via esecutiva nei confronti del professionista, qualora lo stesso, pur essendo stato accertato e quantificato il danno subito in via giudiziale, non abbia provveduto al pagamento dovuto mentre non puo’ vantare alcuna pretesa sull’indennita’ corrisposta al danneggiante.

Alla luce di tali considerazioni – del tutto pretermesse, al pari delle precedenti, da parte del pubblico ministero ricorrente – e’ risultato evidente al Tribunale che l’indennizzo liquidato al (OMISSIS) non era mai transitato nel patrimonio dei danneggiati, dovendosi percio’ escludere la sussistenza di un fatto appropriativo per difetto, nel caso di specie, di uno dei presupposti costitutivi, ossia l’altruita’ della cosa.

Per le medesime ragioni, il Tribunale ha ritenuto che tali somme non costituissero neppure un illecito civile vista la loro natura indennitaria, ne’ tanto meno potessero essere qualificate come reddito lecito soggetto a prelievo fiscale, trattandosi di denaro versato a titolo di indennizzo e destinato a fuoriuscire dal patrimonio del contribuente a seguito della corresponsione in favore del terzo danneggiato.

3. Da cio’ consegue che, ai fini del sostenimento della pretesa cautelare, non risulta dimostrata l’esistenza degli elementi costitutivi del delitto tributario ipotizzato, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, in alcun modo oggetto di contestazione, posto che con il gravame il ricorrente non ha preso alcuna specifica posizione rispetto alle ragioni di tale ritenuta e motivata esclusione degli elementi fondanti la fattispecie cautelare, cosicche’ il ricorso va ritenuto non solo manifestamente infondato, per le logiche e corrette conclusioni cui il tribunale del riesame e’ pervenuto, ma anche aspecifico e dunque inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero

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