Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 29 novembre 2016, n. 50507

La condotta di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 216 e 292, che nella fattispecie e’ stata commessa – secondo la contestazione cautelare – mediante l’importazione di un veicolo estero da parte di soggetto residente nel territorio nazionale, rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui al citato Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, comma 1, essendo il reato in questione in origine punito con la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 29 novembre 2016, n. 50507

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 22/03/2016 del Tribunale del riesame di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENOLDI Carlo;

letta la requisitoria scritta, depositata il 19/05/2016, con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 11/07/2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini dispose il sequestro preventivo dell’autovettura Ferrari mod. F430, targata (OMISSIS), nell’ambito del procedimento iscritto, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 282 e 292, nei confronti di (OMISSIS), trovato nella disponibilita’ del predetto veicolo, all’epoca di proprieta’ della (OMISSIS) S.p.A.; veicolo che, secondo la contestazione, sarebbe stato importato, con evasione dell’I.V.A., dalla Repubblica di S. Marino.

A seguito del rigetto della richiesta di dissequestro della vettura, presentata dalla (OMISSIS) S.p.A., il Tribunale del riesame di Rimini fu investito dell’appello; e con ordinanza in data 10/10/2014 fu rigettata la richiesta di restituzione del mezzo avanzata da (OMISSIS) S.p.a. (asseritamente su entrata nella proprieta’ del bene), e, tuttavia, fu accolta l’istanza di annullamento della vendita anticipata dello stesso, in precedenza disposto dal pubblico ministero procedente.

2. Avverso tale ordinanza proposero ricorso per cassazione sia (OMISSIS), legale rappresentante de (OMISSIS) S.p.a., sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini procedente, il quale censuro’ l’annullamento del provvedimento di vendita anticipata della vettura adottato dall’ufficio del Pubblico ministero.

Con sentenza di questa Sezione della Suprema Corte in data 26/05/2015 il ricorso presentato da (OMISSIS) fu dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, mentre quello formulato dal Pubblico ministero fu accolto, con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Rimini.

3. Con ordinanza in data 22/03/2016 il Tribunale del riesame di Rimini rigetto’ l’impugnazione proposta, nell’interesse de (OMISSIS), avverso l’ulteriore rigetto, disposto dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 19/02/2016, della nuova istanza di revoca del sequestro preventivo.

4. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, (OMISSIS), legale rappresentante de (OMISSIS), propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo:

1) violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), in quanto il terzo di buona fede, titolare di un diritto reale su un determinato bene, non potrebbe essere pregiudicato dalla esecuzione sul medesimo di un sequestro preventivo a scopo di confisca;

2) violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), per erronea applicazione della legge processuale penale in quanto il rimedio dell’appello sarebbe pienamente esperibile da parte di chi abbia diritto alla restituzione del bene e in quanto il Tribunale del riesame avrebbe l’obbligo, anche in sede di appello cautelare, di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, laddove nel caso di specie mancherebbe quello del fumus del reato di evasione dell’I.V.A. ipotizzato, perche’ il bene apparteneva ad una societa’ di San Marino e la stessa Suprema Corte avrebbe precisato che il reato di contrabbando (per mancato assolvimento dell’I.V.A.) non possa configurarsi nelle operazioni di importazione, trattandosi di un’imposta interna e non di un diritto doganale e non essendovi stata, in ogni caso, alcuna cessione del bene nel territorio dello Stato;

3) violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) nella parte in cui l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto la mancanza di prova circa la titolarita’ del bene oggetto di sequestro da parte de (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso e’ infondato nel merito.

5.1. Deve premettersi che in tema di reati doganali, la Convenzione di New York del 4 giugno 1954 (resa esecutiva in Italia con la L. 27 ottobre 1957, n. 1163) consente l’introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente, limitando tuttavia tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l’importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato; con la conseguenza che, se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4, articolo 216), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta (cosi’ Sez. 3, n. 46532 del 24/09/2015, Dalani, Rv. 265542; in argomento v. altresi’ Sez. 3, n. 5013 del 10/02/1987, Fissneider, Rv. 175756).

Ne consegue che, quantomeno in origine, doveva certamente ritenersi configurabile, in relazione alle condotte contestate a (OMISSIS), il fumus commissi delicti posto a fondamento del provvedimento ablativo, riscontrato, anche da ultimo, dall’ordinanza impugnata, la quale aveva motivatamente spiegato le ragioni per le quali dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione del sequestro (considerato che le persone sentite a sommarie informazioni avevano riferito circa la disponibilita’ del veicolo in capo a (OMISSIS), senza che questi esibisse alcun titolo che lo abilitava al possesso del bene; che il veicolo era stato realmente “introdotto” nel territorio dello Stato; che tale condotta aveva determinato l’obbligo di pagare l’I.V.A. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 71; che in relazione al mancato pagamento dell’imposta era prevista l’applicazione delle sanzioni contemplate per il delitto di contrabbando ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 70; che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301, comma 1, doveva farsi luogo all’applicazione della confisca obbligatoria, cui il sequestro preventivo era preordinato; che quand’anche fosse stato dimostrato la proprieta’ del bene in capo a un terzo, nella specie la societa’ che gestisce il fondo (OMISSIS), il terzo non poteva comunque dirsi “di buona fede” in quanto l’acquisto della proprieta’ era successivo al sequestro del bene).

5.2. Nondimeno, deve rilevarsi che il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della L. 28 aprile.2014, n. 67, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha provveduto alla depenalizzazione del reato in relazione ai quale e’ stato disposto il sequestro.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo “non costituiscono reati, e sono soggette alla sanzione amministrativa pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”; e il successivo articolo 8 stabilisce che le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative siano applicabili anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, come nel caso in esame.

Tanto premesso, deve rilevarsi che la condotta di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 216 e 292, che nella fattispecie e’ stata commessa – secondo la contestazione cautelare – mediante l’importazione di un veicolo estero da parte di soggetto residente nel territorio nazionale, rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui al citato Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, comma 1, essendo il reato in questione in origine punito con la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Nella specie, infatti, non ricorre l’aggravante prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 295, u.c., aggiunto dall’articolo 7 della L. 29 settembre 2000, n. 300, il quale prevede l’applicazione della reclusione fino a tre anni nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine sia maggiore di 49.993,00 Euro; aggravante che, ove esistente, avrebbe escluso la depenalizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1, comma 2, a mente del quale le ipotesi aggravate dei predetti reati depenalizzati, ove punite con la pena detentiva, “sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”. Secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, infatti, l’ammontare dei diritti di confine non corrisposti era pari a 21.000,00 Euro, sicche’, come anticipato, l’aggravante menzionata non era rimasta integrata.

Sotto altro profilo, va rilevato che il reato in contestazione non e’ ricompreso fra le fattispecie escluse dalla depenalizzazione, per come indicate nell’elenco allegato al decreto medesimo (negli stessi termini v. Sez. 3, n. 15897 del 24/02/2016, Maneggio, Rv. 256636).

Ne consegue che, dal momento che il fatto non e’ piu’ previsto come reato e che la Corte di cassazione deve rilevare la abolitio criminis sopravvenuta ai provvedimenti impugnati indipendentemente dall’oggetto del gravame e finanche per il caso di ricorso inammissibile (v. da ultimo: Sez. 4, n. 32131 del 6/05/2011, Nolfo, Pv. 251096), deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza oggetto di ricorso, ordinando la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, senza rinvio, e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto

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