Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 febbraio 2017, n. 9358

L’attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. non può essere estesa al reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies cod. pen., sia perché la stessa è specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché essa appare logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo, avendo il legislatore riconosciuto la possibilità di graduare non tanto la valutazione sulla gravità dei fatti, quanto l’apprezzamento del contributo del singolo partecipe necessario, che può essere ricondotto all’attenuante speciale di cui all’art. 609-octies, comma 4, cod. pen..

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA 27 febbraio 2017, n. 9358 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del Tribunale di Messina in data 21/10/2011, F. I. era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 609-octies e 609-bis cod. pen., il secondo assorbito nel primo, accertati in Saponara, rispettivamente il 6/05/2005 e tra i mesi di aprile e maggio 2005.

Nel dettaglio, l’imputato era stato ritenuto responsabile di avere condotto, insieme ad alcune persone non identificate, il minore N. C. in un luogo isolato, costringendolo ad abbassarsi la biancheria intima e a masturbarsi in loro presenza. Inoltre, F. I. era stato ritenuto colpevole di avere indotto lo stesso C. a subire atti sessuali consistenti in un rapporto anale, contestato all’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., nel corso dell’udienza dibattimentale del 25/06/2010.

Il Tribunale aveva con l’aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona infra-quattordicenne.

Con sentenza della Corte di appello di Messina in data 13/2/2015, la pronuncia di primo grado fu parzialmente riformata.

I giudici di secondo grado, infatti, ritennero provato unicamente l’episodio della violenza di gruppo, mentre quello relativo al rapporto anale, oggetto della originaria contestazione suppletiva, fu ritenuto non adeguatamente dimostrato, sicché il ricorrente fu assolto rispetto al suddetto abuso.

Con riferimento all’ipotesi criminosa accertata, la Corte territoriale escluse, poi, la configurabilità dell’attenuante speciale di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.; ciò sul presupposto che la stessa non fosse applicabile alla fattispecie contestata ex art. 609-octies cod. pen..

Nondimeno, considerata la lieve entità del pregiudizio cagionato alla persona offesa e la giovanissima età, al momento dei fatti, dell’imputato, i giudici di secondo grado ritennero di riconoscergli le attenuanti generiche e di valutarle come prevalenti sulle aggravanti contestate, giungendo, quindi, alla determinazione della pena finale nella misura di quattro anni di reclusione.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina propone ricorso per cassazione l’imputato attraverso quattro distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 606, lett. b) e 438 cod. proc. pen., nonché degli artt. 63 e 609-bis cod. pen..

La sentenza impugnata sarebbe viziata sotto un duplice profilo: da un lato in quanto, dopo la contestazione suppletiva formulata ai sensi dell’art. 517 del codice di rito, all’imputato non sarebbe stato consentito di chiedere, in relazione alla nuova ipotesi di reato ascrittagli (nonché, a quanto parrebbe dal ricorso, in relazione alle fattispecie già contestate), l’accesso al rito abbreviato, nonostante la richiesta formulata nel corso della istruttoria dibattimentale d’appello; e, dall’altro lato, in quanto il delitto di cui all’art. 609-octies configurerebbe, in realtà, una mera circostanza aggravante rispetto al reato base costituito dall’art. 609-bis, sicché l’assoluzione per quest’ultimo reato avrebbe dovuto determinare il proscioglimento anche per l’ipotesi aggravata.

Con il secondo motivo, il ricorso censura la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 14 cod. proc. pen..

La sentenza non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine al tempo in cui il fatto sarebbe stato commesso e dal momento che l’imputato era diventato maggiorenne soltanto in data 19/02/2004, ciò significherebbe che non sarebbe stata acquisita la prova che il reato per cui si procede fosse stato realizzato, da parte di I., prima di avere compiuto il diciottesimo anno di età.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 530 e 533 del codice di rito. Ciò in quanto non sarebbe stata acquisita la prova che le condotte contestate fossero state determinate da un movente sessuale, piuttosto che da quello di deridere il minore, il quale, del resto, avrebbe escluso qualunque interesse sessuale nella condotta con la quale i coetanei lo avevano costretto a denudarsi e a masturbarsi.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 del codice di rito, in quanto la sentenza non avrebbe motivato in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen..

L’attenuante del fatto di minore gravità sarebbe applicabile anche alla fattispecie contestata, considerato che essa è in genere prevista in materia di reati sessuali, essendo contemplata sia dall’art. 609-bis dall’art. 609-quater, comma 4, cod. pen..

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere integralmente rigettato.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione deve preliminarmente osservarsi che la Corte costituzionale si è più volte pronunciata con riferimento all’art. 517 cod. proc. pen.: sia in materia di applicazione della pena (sentenze 30 maggio 1994, n. 265 e 23-25 giugno 2014, n. 184), sia in materia di oblazione ex artt. 162 e 162-bis cod. pen. (sentenza 19 dicembre 1995, n. 530), sia in materia di giudizio abbreviato.

Con specifico riferimento a questo ambito, con sentenza 22 ottobre 2012, n. 237, la Consulta ha dapprima dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 nella parte in cui non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, il quale formasse oggetto della nuova contestazione; quindi, con sentenza 26 maggio – 9 luglio 2015, n. 139, ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’articolo in questione nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevedeva la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato cui la circostanza, oggetto della nuova contestazione, fosse stata afferente.

2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura formulata con il primo motivo di ricorso in relazione alla mancata ammissione al giudizio abbreviato non è agevolmente intellegibile; ciò che, già sotto un primo profilo, viene a connotarla in termini di marcata aspecificità.

Non è, infatti, chiaro se il ricorrente si dolga della mancata ammissione al rito abbreviato in relazione al reato oggetto della nuova contestazione (ovvero la violenza sessuale realizzata con penetrazione anale); ovvero se, al contrario, la censura concerna la mancata ammissione al giudizio abbreviato anche con rifermento agli altri reati, non oggetto della contestazione sopravvenuta.

2.2. Giova nondimeno rilevare che nel primo caso il relativo motivo sarebbe manifestamente inammissibile per carenza di interesse, essendo il ricorrente stato assolto dalla relativa imputazione e non avendo, conseguentemente, alcun interesse processualmente rilevante a far valere un ipotetico vizio che, invero, avrebbe potuto afferire unicamente al mancato riconoscimento della riduzione della pena, nella misura di un terzo, secondo la regola posta dall’art. 442 cod. proc. pen. per i casi di ingiustificato diniego di ammissione al rito speciale de quo.

Ove, al contrario, la deduzione difensiva attenesse alla mancata ammissione del rito abbreviato in relazione alle ulteriori contestazioni (rectius al mancato riconoscimento della relativa riduzione del trattamento sanzionatorio), dovrebbe comunque addivenirsi al rigetto della relativa censura.

Infatti, l’assetto normativo delineato dall’art. 517 cod. proc. pen., come reiteratamente interpolato dalla Corte costituzionale, non consente, comunque, in caso di nuova contestazione, l’ammissione al rito abbreviato per le ulteriori contestazioni, in precedenza articolate nei confronti dell’imputato.

Già in precedenti occasioni questa Corte ha sottolineato come tale regime regolativo non si ponga in contrasto con i principi costituzionali, atteso che la situazione riguardante i reati già contestati, per i quali l’imputato aveva scelto di procedere con rito ordinario, è differente dai reati oggetto di nuova contestazione (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G in proc. A. e altri, Rv. 264627). Ciò in quanto, l’imputato, scegliendo di procedere con rito ordinario, aveva consapevolmente assunto l’alea di nuove contestazioni, sicché egli non può dolersi di una situazione processuale che è, comunque, il frutto di una autonoma strategia difensiva. E del resto, non va pretermesso il dato per il quale l’interessato avrebbe dovuto proporre la richiesta di accesso al rito anche per i precedenti reati dopo il mancato accoglimento della richiesta di procedere con rito abbreviato per i reati oggetto della nuova contestazione; ciò che, tuttavia, il ricorso ha omesso di precisare, da ciò derivando un ulteriore profilo di a-specificità della doglianza.

2.3. Del tutto infondata è, poi, la tesi secondo cui il delitto di violenza sessuale di gruppo configuri una fattispecie aggravata di quella prevista dall’art. 609-bis cod. pen., sicché l’assoluzione per l’ipotesi base determini il necessario venir meno anche dell’altra.

Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’art. 609-octies cod. pen. configura una fattispecie autonoma di reato a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen. in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (Sez. 3, n. 36036 del 18/07/2012, P., Rv. 253687; Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. E. ed altri, Rv. 230148; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca e altro, Rv. 227495).

Ne consegue che, ovviamente, il proscioglimento per l’ipotesi di cui all’art. 609-bis cod. pen., oggetto della contestazione suppletiva, non dispiega alcun riflesso sull’affermazione di responsabilità in relazione alla fattispecie contemplata dall’art. 609-octies cod. pen..

Quanto al secondo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’art. 14 cod. proc. pen.. Ciò in quanto la sentenza non avrebbe motivato in relazione al tempo della commissione del fatto, sicché non vi sarebbe la prova che, a tale data, l’imputato fosse maggiorenne.

La prospettazione difensiva è, tuttavia, infondata nei suoi presupposti fattuali, ai quali la Corte può, nella specie accedere, attesa la natura processuale delle censure proposte. Invero, F. I. compi il diciottesimo anno di età il 19/02/2004, laddove i fatti a lui ascritti, come accertati nel corso dell’istruttoria dibattimentale, si collocano, pacificamente, intorno alla primavera del 2005, ovvero in epoca di poco antecedente al racconto della persona offesa alla dott.ssa Grasso, avvenuto nell’estate dello stesso anno. Ne consegue la manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso.

Il terzo motivo, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 530 e 533 del codice di rito, è parimenti infondato. Secondo il ricorrente non sarebbe stata acquisita la prova che le condotte contestate fossero state determinate da un movente sessuale, piuttosto che da quello di deridere il minore, il quale del resto avrebbe escluso qualunque interesse sessuale da parte dei coetanei.

Sul punto, giova preliminarmente ricordare come secondo la giurisprudenza di questa Corte il gesto compiuto ioci causa o con finalità di irrisione sia comunque qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell’azione, rappresenta un’intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima, considerata la chiara formulazione della norma incriminatrice e, appunto, il riferimento della stessa alla sfera sessuale della persona offesa (Sez. 3, n. 1709 del 1/07/2014, M., Rv. 261779; Sez. 3, n. 20927 del 4/03/2009, C., Rv. 244075).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha puntualmente posto in luce come, in specie nel racconto fatto alla dott.ssa Grasso nell’estate del 2005, la persona offesa avesse percepito, nel comportamento descritto, una chiara intrusione nella propria sfera sessuale.

Muovendo da tale ricostruzione in punto di fatto della vicenda, i giudici di appello hanno, quindi, correttamente riscontrato la chiara valenza sessuale dell’azione commessa, ritenendo, coerentemente con la richiamata elaborazione giurisprudenziale in materia, che la condotta non possa essere scriminata dal fatto che l’agente non intendesse perseguire un soddisfacimento dei propri impulsi erotici. Ciò in quanto la fattispecie contestata si configura come una reato caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell’agente di realizzare gli elementi costitutivi del fatto tipico ed essendo, per il resto, del tutto irrilevante sia l’eventuale movente soggettivo, sia la mancanza di un costringimento fisico, in quanto la vis richiesta dalla norma incriminatrice è quella che pone la vittima nell’impossibilità di resistere o di opporsi all’intrusione della propria intimità sessuale (così Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932; Sez. 3, n. 6340 del 1/02/2006, G., Rv. 233315; Sez. 3, n. 3990 del 24/11/2000, Invidia G., Rv. 218540).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 del codice di rito, in quanto la sentenza non avrebbe motivato in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen..

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, l’attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen. non può essere estesa al reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies cod. pen., sia perché la stessa è specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché essa appare logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, P., Rv. 262471; Sez. 3, n. 17699 del 21/11/2012, C, Rv. 255488; Sez. 3, n. 42111 del 12/10/2007, S., Rv. 238150; Sez. 3, n. 502 del 24/10/2002, R. A ed altri, Rv. 223725), avendo il legislatore riconosciuto la possibilità di graduare non tanto la valutazione sulla gravità dei fatti, quanto l’apprezzamento del contributo del singolo partecipe necessario, che può essere ricondotto all’attenuante speciale di cui all’art. 609-octies, comma 4, cod. pen..

Tale orientamento deve ritenersi del tutto condivisibile in rapporto alle differenti caratteristiche qualitative delle due fattispecie, atteso che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, è certamente idonea a cagionare una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, giustificando sia la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio, sia l’omessa previsione dell’attenuante dei ‘casi di minore gravità’.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I. deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte civile, N. C., che liquida in 2.129,80 Euro, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile C. N., che liquida in Euro 2.129,80, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione in favore dello Stato

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