Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 maggio 2017, n. 20876

Nel caso in cui il privato, nel denunciare la violazione delle leggi in materia edilizia ed ambientale lamenti anche la violazione di un diritto soggettivo, quale l’ostruzione all’accesso alla sua proprietà ha certamente il diritto a tutelare pienamente le sue ragioni nel procedimento penale, ivi compreso a pretendere l’avviso in caso di archiviazione del procedimento scaturito dalla sua denuncia-querela

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 2 maggio 2017, n. 20876

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto in data 25.7.2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ubalda Macri’;

letta la memoria scritta in data 6.5.2016 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Policastro Aldo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso con condanna al pagamento delle spese e della somma da versarsi alla Cassa delle Ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ariano Irpino in data 5.3.2013 ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio ed ottenuto in data 25.7.2013 l’archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS), indagato dei reati edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 10, 31 e 44, sul presupposto dell’infondatezza della notizia di reato perche’ le opere realizzate non rientravano tra quelle la cui esecuzione necessitava del permesso a costruire.

2. Con un unico motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), per omesso avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2. Lamenta di aver appreso dell’archiviazione solo in data 3.3.2015, dopo esser stata autorizzata a visionare il fascicolo in data 27.2.2015 e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Benevento, accorpante il soppresso Tribunale di Ariano Irpino, dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

Risulta in atti che la ricorrente ha espressamente chiesto, nel corpo della denuncia-querela presentata, di essere avvisata in caso di archiviazione e che, in particolare, oltre alle doglianze in materia di violazioni edilizie, ha denunciato anche l’ostruzione dell’accesso alla sua proprieta’, e quindi la lesione di un diritto soggettivo riconosciuto e tutelato dal codice civile. Per questo motivo, non rileva nel caso di specie la giurisprudenza di questa Sezione, n. 35312/16, Rv 267533, che, sulla scia di un orientamento consolidato, ha affermato che “Nei procedimenti per reati urbanistici e paesaggistici, persone offese sono solo gli enti nella cui sfera ricade il territorio pregiudicato dall’intervento abusivo; per cui il privato, che assuma di essere danneggiato, non e’ legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione” (mass. uff.), ma piuttosto la giurisprudenza sempre di questa Sezione, n. 21222/08, Rv 240044, che ha riconosciuto la legittimazione del privato a costituirsi parte civile nel processo penale, richiamando i suoi precedenti 6.10.1982, n. 11526 (secondo cui, anche se la realizzazione di un manufatto senza provvedimento concessorio non fa sorgere di per se’ solo a favore del privato confinante il diritto al risarcimento del danno, viceversa quando la costruzione abusiva costituisca violazione anche di norme di natura civilistica, quali quelle che impongono limiti al diritto di proprieta’, che stabiliscono distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, e’ ipotizzabile un danno patrimoniale che legittima la costituzione di parte civile del vicino) e 22.4.1983, n. 8579 (secondo cui la costituzione di parte civile del privato cittadino nei procedimenti penali per violazione della legge urbanistica deve ritenersi ammissibile tutte le volte che l’azione illecita abbia cagionato anche la lesione di un diritto privato, come nel caso di una costruzione abusiva di una piu’ vasta sopraelevazione non rispettosa delle distanze), nonche’ la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 17.7.2007, C-6970/03, Vitello, rectius C-6870/03, Vitiello. Con riferimento a tale ultima pronuncia e’ interessante ricordare che i Giudici di Strasburgo hanno ravvisato, nel comportamento del Comune che non aveva eseguito l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito dal giudice penale italiano con sentenza irrevocabile, addirittura la violazione dell’articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione EDU, secondo cui “1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno puo’ essere privato della sua proprieta’ se non per causa di utilita’ pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. 2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”, ed hanno affermato espressamente che la suddetta omissione non aveva alcun fondamento giuridico nell’ordinamento nazionale, il che li esonerava dal valutare se fosse stato mantenuto il giusto equilibrio tra la tutela degli interessi di carattere generale e quelli relativi alla salvaguardia dei diritti individuali. L’orientamento di questa Corte a tutela degli interessi privatistici risulta successivamente ribadito in altri casi, tra cui i piu’ significativi, quello di un proprietario confinante nell’ipotesi di mutamento di destinazione d’uso di un piano seminterrato da garage e cantina in miniappartamento (Cass., Sez. 3, 21.10.2009, n. 45295, Rv 245270), di violazione delle norme civilistiche (Cass., Sez. 3, 21.1.2016, n. 10106, Rv 266290) e di violazioni plurioffensive in compresenza di delitti di fede pubblica (si veda tra le piu’ recenti, Cass., Sez. 3, 8.9.2016, dep. 23.1.2017, n. 3067, Rv 269024).

4. In definitiva, va riaffermato il principio di diritto secondo cui, allorquando il privato, nel denunciare la violazione delle leggi in materia edilizia ed ambientale, lamenti anche la violazione di un diritto soggettivo, quale nel caso di specie, l’ostruzione all’accesso alla sua proprieta’, tutelato dalla normativa civilistica, ha certamente diritto a tutelare pienamente le sue ragioni nel procedimento penale, ivi compreso a pretendere l’avviso in caso di archiviazione del procedimento scaturito dalla sua denuncia-querela. Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato con trasmissione degli atti al Procuratore presso il Tribunale di Benevento che, a seguito del Decreto Legislativo n. 155 del 2012 di soppressione e riordino delle circoscrizioni dei tribunali, ha acquisito la competenza territoriale sugli affari gia’ di competenza del Tribunale di Ariano Irpino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Benevento

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