Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 maggio 2017, n. 20852

Il condomino che faccia i propri bisogni sul muro del vicino non è imputabile penalmente del reato di atti contrari alla pubblica decenza. Il comportamento ha solo conseguenze civili

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 2 maggio 2017, n. 20852

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 4.5.2015 del Tribunale di Belluno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.5.2015 il Tribunale di Belluno, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Feltre in data 27.11.2013, ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 594 c.p., per non aver commesso il fatto e, tenuto conto del vizio parziale di mente, l’ha condannata alla pena di Euro 70,00 di ammenda per il reato di cui all’articolo 726 c.p., perche’ aveva compiuto atti contrari alla pubblica decenza abbassandosi i pantaloni ed orinando sul muro della casa di (OMISSIS) poco distante dalla porta d’entrata dell’abitazione che dava sul viottolo di proprieta’ e potenzialmente e perfettamente visibile a chiunque fosse transitato nei pressi, in frazione di (OMISSIS); ha ridotto il danno della parte civile ad Euro 150,00, fermo il resto; l’ha condannata al pagamento delle spese del grado mentre ha compensato quelle nei confronti della parte civile.

2. Con il primo motivo di ricorso, l’imputata lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), perche’ aveva eccepito innanzi al Giudice di Pace l’inammissibilita’ del ricorso immediato proposto dalla persona offesa, inteso alla citazione a giudizio per un reato procedibile d’ufficio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 21, ma il Giudice di Pace aveva respinto l’eccezione condividendo le argomentazioni del Pubblico Ministero e della Difesa. Il Tribunale di Belluno nemmeno aveva motivato sul punto ed aveva condannato l’imputata per il solo reato di cui all’articolo 726 c.p., siccome era certamente da escludersi il reato, pure contestato, dell’articolo 594 c.p., in quanto il fatto era avvenuto in assenza della persona offesa e questi ne aveva avuto contezza solo a seguito della visione dei filmati della telecamera che dava sul viottolo.

Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per carenza dell’elemento soggettivo. Espone che, pur non comparendo al processo, aveva fatto pervenire il certificato medico relativo all’incontinenza urinaria. Nella perizia psichiatrica disposta dal Giudice di Pace era stata evidenziata l’incontinenza e l’urologo in data 2.7.2012 aveva concluso che la paziente era affetta da un’importante incontinenza urinaria di tipo misto, da sforzo e d’urgenza, e l’aveva definita “instabilita’ vescicale con minzione imperiosa”, segnalando ripetutamente l’incoercibilita’ del fenomeno. Il perito di parte aveva confermato che il disturbo era legato al sistema nervoso centrale e che la vescica si comportava in modo autonomo e senza controllo da parte del cervello. La sentenza impugnata aveva individuato un indizio di colpevolezza nel sorriso compiaciuto dell’imputata apparso nei fotogrammi, mentre la donna aveva piuttosto l’espressione preoccupata nel momento stesso in cui si era resa conto che era ripresa dalle fotocamere (verso cui si era rivolta con aria perplessa) installate dal vicino.

Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, ed alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p., stante le tenuita’ del fatto e l’esiguita’ del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il reato per cui v’e’ stata la condanna, punito e previsto dall’articolo 726 c.p., e’ stato depenalizzato dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 2. Pertanto si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Prefetto di Belluno per le sue determinazioni. Tale pronuncia non travolge pero’ anche le statuizioni civili che rimangono ferme, siccome l’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che il giudice dell’impugnazione comunque decida ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili sulle statuizioni civili.

4. A tali fini va osservato che, premessa la manifesta infondatezza della censura in rito in ordine alla competenza del giudice di pace sul reato di cui all’articolo 726 c.p., comma 1, stante l’espressa previsione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 4, l’accertamento dei fatti compiuto dal Giudice penale e le sue valutazioni in ordine alla responsabilita’ della prevenuta vanno confermati ai fini civili. Nella sentenza impugnata, il Giudice, con motivazione precisa ed immune da censure logiche, ha affermato che il fatto contestato si iscriveva nella faida tra vicini di causa gia’ nota alle aule di quel Tribunale, che le telecamere apposte fuori all’abitazione della persona offesa avevano ritratto l’imputata sorridente, mentre si abbassava i pantaloni per urinare innanzi alla sua abitazione, che le giustificazioni sull’incontinenza urinaria erano da ritenersi inconsistenti siccome la donna si trovava a pochi passi dalla propria abitazione, che il gesto aveva chiaramente il significato del dispetto alla persona offesa. Cio’ nondimeno, il Giudice, valutate le perizie mediche in atti, ha riconosciuto il vizio parziale di mente della donna ed ha significativamente ridotto il risarcimento del danno alla cifra, da considerarsi in realta’ simbolica, di Euro 150,00. Quanto al terzo motivo di ricorso, gia’ proposto in sede di appello, si desume dal tenore complessivo della decisione che il Giudice abbia ritenuto implicitamente di rigettarlo, giacche’ ha ricondotto il comportamento della donna non ad un’esigenza fisiologica ed improvvisa bensi’ ad un dispetto nel contesto di un clima astioso con il vicino.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, conferma il capo della sentenza impugnata concernente gli interessi civili, e ordina la trasmissione degli atti al Prefetto di Belluno.

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