Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 16 settembre 2016, n. 38487

Il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile e’ quello del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 16 settembre 2016, n. 38487

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/04/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCESCO SALZANO che ha concluso per: “Annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 21 aprile 2015, ha riformato, parzialmente, la sentenza del Tribunale di Campobasso (25 gennaio 2013) assolvendo (OMISSIS) dal reato sub A, rideterminando la pena in mesi 6 di reclusione per il capo B.
Capo A, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8; capo B, Decreto Legislativo 74 del 2000, articolo 10 ter, perche’ nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., non versava l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. In (OMISSIS).
2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; manifesta illogicita’ della motivazione.
L’articolo 10 ter, contestato prevede ai fini della configurabilita’ del reato due presupposti: il superamento della soglia; che l’omissione abbia ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata.
Non risulta la presentazione della dichiarazione annuale.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, “E’ punito… chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.
Per l’anno 2008 l’IVA dovuta comunque sarebbe sotto soglia, Euro 179.000,05, ma oltre a questo deve rilevarsi che non risulta sia stata presentata dal ricorrente la dichiarazione annuale, per gli anni in contestazione (anni d’imposta 2007 e 2008). Il presupposto del reato in oggetto e’ la presentazione della dichiarazione, ed il debito IVA risultante dalla stessa. Nell’ipotesi di omessa dichiarazione il reato configurabile e’ diverso (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5).
Il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente e, pertanto, la fattispecie non e’ integrata qualora nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario. (Sez. 3, n. 40361 del 19/09/2012 – dep. 15/10/2012, Facecchia, Rv. 253680; vedi anche Sez. 3, n. 53158 del 02/07/2014 – dep. 22/12/2014, Lombardi, Rv. 261596).
La sentenza impugnata deve quindi annullarsi senza rinvio perche’ il fatto non sussiste, affermando il seguente principio di diritto: “Il reato previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile e’ quello del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5”.

P.Q.M.

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