In tema di riparazione per ingiusta detenzione anche l’affidamento ai servizi sociali, quale misura alternativa alla detenzione, è equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 14 ottobre 2016, n. 43550
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere
Dott. ACETO Aldo – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 20-03-2015 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni con le quali il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha respinto la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione presentata dal ricorrente in data 10 aprile 2013.
1.1. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 aprile 2014, aveva rilevato che, con ordinanza in data 5 luglio 2013, la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di (OMISSIS), aveva assegnato allo stesso la somma di Euro 62.725,00.
Il (OMISSIS) fu arrestato in flagranza di reato il (OMISSIS) dai Carabinieri di Rovereto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, molestia e disturbo alle persone per condotte tenute all’interno del ristorante pizzeria (OMISSIS) e poi nei confronti dei militari intervenuti sul luogo e che venne scarcerato il giorno successivo dal pubblico ministero, trattandosi di reati per i quali era previsto l’arresto facoltativo in flagranza e per cui era prevedibile, trattandosi di incensurato, l’applicazione di una pena per la quale sarebbe stata concedibile la sospensione condizionale. Con sentenza in data 6 marzo 2008, il Tribunale di Rovereto condanno’ il (OMISSIS), in contumacia, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e mesi quattro di arresto, per i reati di cui agli articoli 660, 110, 81 e 337, articolo 635, comma 2, nn. 1 e 3 in relazione all’articolo 625 c.p., n. 7, senza sospensione condizionale della pena e la sentenza divenne definitiva, in quanto non impugnata, in data 29 maggio 2008. In data 22 settembre 2008, il Procuratore della Repubblica di Rovereto emise ordine di carcerazione, eseguito il data 17 settembre 2009, con arresto e traduzione del condannato presso la casa circondariale di Forli’. In data 23 novembre 2009, il (OMISSIS) presento’ incidente di esecuzione, lamentando la invalidita’ del titolo esecutivo e chiedendo la remissione in termini per impugnare la sentenza; in data 22 dicembre 2009, propose comunque impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Trento. Con provvedimento del 29 dicembre 2009, il giudice dell’esecuzione di Rovereto ritenne la validita’ del titolo esecutivo, omettendo di provvedere sulla istanza di rimessione in termini; con ordinanza del 16 aprile 2010 la Corte d’appello di Trento, investita dell’appello, rimise gli atti al Tribunale ritenendo pregiudiziale, rispetto all’esame della impugnazione, la decisione sulla rimessione in termini. Con ordinanza in data 4 giugno 2010, il giudice dell’esecuzione di Rovereto respinse l’istanza ritenendo la validita’ dell’elezione di domicilio all’atto della scarcerazione dopo l’arresto e la conseguente validita’ delle successive notificazioni. Con sentenza della Corte di cassazione del 7 aprile 2011, vennero annullati i provvedimenti del giudice dell’esecuzione di Rovereto e quest’ultimo, con ordinanza del 24 ottobre 2011, rimise il (OMISSIS) in termini per l’impugnazione. Con sentenza n. 348 del 2011, divenuta irrevocabile, la Corte d’Appello di Trento assolse il (OMISSIS) dal reato di danneggiamento per non aver commesso il fatto, riducendo la pena per il reato di cui all’articolo 660 c.p., a due mesi di arresto e concedendo la sospensione condizionale. Nelle more il (OMISSIS) aveva espiato interamente la pena inflitta in primo grado con 238 giorni di detenzione nella casa circondariale di Forli’ e di Lecce e 176 giorni di detenzione domiciliare, con autorizzazione al lavoro, e 134 giorni di affidamento in prova al servizio sociale.
1.2. Con l’ordinanza del 5 luglio 2013, la Corte d’appello di Trento aveva liquidato la suindicata somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione a decorrere dal 29 dicembre 2009, ossia dal giorno in cui era stata implicitamente respinta, con una omissione di pronuncia, l’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione, sul presupposto che essa, ove accolta, avrebbe determinato la scarcerazione, in relazione alla sopravvenuta sentenza parziale di assoluzione ed alla concessione della sospensione condizionale della pena.
1.3. Avverso l’ordinanza del 5 luglio 2013 emessa dalla Corte d’Appello di Trento di accoglimento dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, propose ricorso in cassazione il Ministero dell’Economia e Finanze deducendo la inosservanza, violazione e falsa applicazione degli articoli 125, 314 e segg., articoli 643, 273, 275 e 280 c.p.p., nonche’ la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione con riferimento ai presupposti per l’applicabilita’ dell’istituto nel caso di specie.
1.5. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente del 17 aprile 2014, dichiaro’ il ricorso del Ministero fondato, nei limiti indicati nella motivazione, osservando che il problema era costituito dalla difficolta’ di inquadrare la fattispecie in esame nella disciplina normativa prevista dall’articolo 314 c.p.p., che, al comma 1, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di proscioglimento mentre il comma 2, dello stesso articolo, nella parte relativa anche al condannato, riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che sussistessero le condizioni previste dagli articoli 273 e 280 c.p.p..
1.5.1. Al riguardo, la Corte di cassazione ha ricordato che le Sezioni unite penali, con ordinanza 19 luglio 2006, sollevarono la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 314 c.p.p., nella parte in cui precludeva la possibilita’ di indennizzare la detenzione subita dalla persona che, sottoposta a custodia cautelare per piu’ ipotesi di reato, venisse poi definitivamente assolta da alcuni di essi e condannata ad una pena inferiore alla custodia cautelare subita. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2008 n. 219, risolse positivamente l’incidente di costituzionalita’ dichiarando l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 314 cod. proc. pen. “nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni secondo quanto precisato in motivazione”. Il giudice delle leggi ritenne che non fosse possibile dare un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della norma citata e richiamo’ la sua precedente giurisprudenza – ed in particolare le decisioni che avevano riaffermato la natura “servente” della custodia cautelare rispetto al perseguimento delle finalita’ del processo e alla necessita’ di bilanciare gli interessi in gioco (esigenze di tutela della collettivita’ e temporaneo sacrificio della liberta’ personale per chi non sia stato ancora definitivamente giudicato colpevole) – affermando che ove “la custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva e’ di immediata evidenza che l’ordinamento, al fine di perseguire le predette finalita’, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla liberta’ che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilita’ personale”. Quindi concluse nel senso che “solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dell’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l’ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta)” perche’ in entrambi i casi “l’imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l’obbligo di indennizzare il pregiudizio”, con la conseguente dichiarazione di incostituzionalita’ dell’articolo 314 c.p.p., in parte qua per violazione del principio di uguaglianza disciplinato dall’articolo 3 Cost..
1.5.2. Secondo il dictum della sentenza rescindente, il caso oggetto del presente procedimento rientra appieno nella fattispecie esaminata dal giudice delle leggi, con la conseguenza che, venuto meno il vincolo della necessita’ di una sentenza di proscioglimento secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, la custodia cautelare sofferta, oltre il limite della condanna, deve pertanto ritenersi astrattamente indennizzabile ove, in mancanza di cause ostative, il giudice ne accerti l’esistenza e i presupposti.
Percio’ – riaccostate le ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., commi 1 e 2, – l’elemento della accertata ingiustizia della custodia patita caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa), disvelandone il comune fondamento e imponendone una comune disciplina, quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento. Tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, secondo il dictum della sentenza rescindente, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia” (Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663), avendo le Sezioni unite, nella sentenza richiamata, pure evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”; e che risulta percio’ infondata la tesi che considera normativamente inapplicabile all’ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 2, la condizione ostativa della causa sinergica discendente dal comportamento doloso o colposo del richiedente.
Da tutto cio’ consegue che il sistema della riparazione, come delineato dalla Corte regolatrice, risulti permeato dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in ogni sua estrinsecazione, inerisce oggettivamente al limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia, sul rilievo che il principio solidaristico sotteso all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, “trova (…) il suo naturale contemperamento nel dovere di responsabilita’ che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati” (Sez. 4, n. 6628 del 23/01/2009, Totaro, Rv. 242727).
1.5.3. La sentenza rescindente ha conseguentemente ritenuto che, per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, il limite della non interferenza causale della condotta posta in essere dal richiedente operi anche nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione che concernono il soggetto condannato, sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo piu’ lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli.
Siffatto profilo, specificamente censurato nel giudizio rescindente, non era stato tuttavia oggetto di alcuna valutazione da parte della Corte di appello di Trento con l’ordinanza del 5 luglio 2013, conseguendo da cio’ l’annullamento della predetta ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento, alla quale la Corte di cassazione ha commesso, con la sentenza del 17 aprile 2014, di esaminare la domanda di riparazione, considerando anche quanto sottolineato dalla Corte costituzionale che ha evidenziato come, nella determinazione del quantum, il giudice della riparazione dovra’ tener conto della peculiarita’ di ogni caso ed in particolare della circostanza che “il grado di sofferenza cui e’ esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena”.
1.6. La Corte di appello di Trento, dopo avere riepilogato i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, ha ritenuto che, in ossequio al primo degli enunciati principi in base al quale e’ stata statuita la indennizzabilita’ del periodo detentivo “che soverchi la pena inflitta”, ha considerato che dei 548 giorni, per i quali il ricorrente aveva chiesto la riparazione, erano indennizzabili astrattamente soltanto 123 giorni, dovendo detrarsi dal totale di giorni 548, l’anno e i due mesi definitivamente inflitti.
Ha poi ritenuto che la successiva operazione, commessa al giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione con l’espressione “(…) ove il giudice ne accerti l’esistenza e i presupposti e sempreche’ non esistano cause ostative”, sarebbe consistito nell’accertamento, prima ancora che delle eventuali cause ostative, dei presupposti legali della richiesta e, siccome il ricorrente aveva scontato i residui 123 giorni in regime di affidamento in prova al servizio sociale, ha ritenuto, pur trattandosi di una misura afflittiva, non indennizzabile tale periodo, trattandosi di una misura alternativa alla detenzione e quindi insuscettibile di computarsi come pena detentiva, in considerazione del fatto che l’articolo 314 c.p.p., prevede il ristoro solo per la ingiusta detenzione, alla quale non possono essere assimilate una restrizione personale che preveda esclusivamente una permanenza in casa nelle ore notturne e una prescrizione lavorativa, al pari di altre misure, quali l’obbligo di dimora con prescrizioni, che pacificamente non danno luogo al diritto riparativo, rigettando, per difetto di una detenzione idonea a fondare il diritto alla riparazione, la domanda del ricorrente e ritenendo assorbite tutte le altre questioni, in ordine alle quali ha ritenuto che non si fosse formato un giudicato interno o implicito su di esse.
2. Per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, solleva cinque motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 627 c.p.p., comma terzo, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), per non essersi la Corte di appello uniformata alla sentenza della Corte di cassazione emessa in data 19 agosto 2014.
Assume il ricorrente che la sentenza rescindente aveva testualmente affermato: “Deve, conseguentemente, ritenersi che, per effetto della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 219/2008, il limite della non interferenza causale della condotta posta in essere dal richiedente operi anche nelle ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione che concernono il soggetto condannato, sottoposto a regime cautelare carcerario per un periodo piu’ lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli.
Nella specie su siffatto profilo – come giustamente osservato dal PG nella sua requisitoria scritta – non e’ stata effettuata alcuna valutazione da parte della Corte territoriale.
(…) Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento. Il giudice di merito dovra’ quindi esaminare la domanda di riparazione, considerando anche quanto sottolineato dalla Corte costituzionale che ha evidenziato come, nella determinazione del quantum, il giudice della riparazione dovra’ tener conto della peculiarita’ di ogni caso ed in particolare della circostanza che “il grado di sofferenza cui e’ esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena”.
Osserva pertanto il ricorrente come dalla motivazione della Corte di cassazione si desuma che la sentenza rescindente non abbia accolto tutti i motivi di ricorso prescrivendo al giudice del rinvio di uniformarsi esclusivamente ai principi enunciati in precedenza e ad effettuare le conformi indagini in fatto e di in diritto riguardanti:
a) la verifica sotto il profilo dell’an della sussistenza o meno dell’interferenza causale della condotta posta in essere dal ricorrente, in quanto omessa nella decisione cassata;
b) la verifica sotto il profilo del quantum del grado di sofferenza subito dal ricorrente tenendo conto del principio enunciato nella pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 219 del 2008 e cioe’ del minor grado di sofferenza al quale e’ esposto il colpevole per l’espiazione di una detenzione eccedente il periodo stabilito con la sentenza di condanna.
La Corte di appello, quale giudice di rinvio, non si sarebbe allora limitata ad espletare le indagini commesse sulla base del principio enunciato dalla sentenza rescindente ma avrebbe invece affrontato un’indagine autonoma riguardante altro principio non espresso nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, compiendo un accertamento sull’entita’ della condanna inflitta con la sentenza della Corte di appello di Trento del 23 novembre 2011, non oggetto della statuizione della Corte di cassazione, e conducendo peraltro l’indagine senza tenere conto dell’effetto della sospensione condizionale della pena e quindi della impossibilita’ che il ricorrente avesse effettuato anche un solo giorno della detenzione di fatto sofferta.
Ha poi comparato l’entita’ della condanna nominale inflitta con la pena espiata, sempre senza tener conto della sospensione condizionale della pena, sottraendo il periodo complessivo della condanna nominale pari a giorni 385 ai 548 giorni di fatto subiti. Ha inoltre stabilito che i residui 123 giorni non fossero indennizzabili in quanto scontati in regime di affidamento in prova al servizio sociale ed ha infine successivamente dichiarato superflua proprio l’indagine che invece avrebbe dovuto compiere, a seguito del principio enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione del 19 agosto 2014.
Quindi, secondo il ricorrente, la Corte di appello di Trento, a seguito del giudizio rescissorio, avrebbe violato il disposto dell’articolo 627 del codice di procedura penale giacche’ la Corte di cassazione aveva commesso alla Corte d’appello un diverso accertamento che non aveva ad oggetto la parte della precedente ordinanza cassata, emessa dalla medesima Corte di appello, sia laddove la stessa aveva affermato che l’ingiusta detenzione aveva iniziato a decorrere dalla data del 29 dicembre 2009, quando era stata respinta, con omissione di pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione del tribunale, l’istanza di rimessione in termini che, se accolta, avrebbe determinato l’immediata scarcerazione del ricorrente, sia la parte della decisione della Corte di appello di Trento che aveva riconosciuto la sussistenza del diritto alla riparazione anche per i 113 giorni di affidamento in prova al servizio sociale, oltre che per i 125 giorni di detenzione in carcere ed i 176 giorni per la detenzione domiciliare.
In conclusione, il ricorrente osserva che la Corte di cassazione aveva prescritto esclusivamente alla Corte di appello di Trento di verificare la sussistenza o meno del nesso causale ed il quantum del grado di sofferenza.
La Corte di appello di Trento, invece, non si sarebbe attenuta a cio’, violando conseguentemente una disposizione di legge che viceversa avrebbe dovuto osservare.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 314 c.p.p., per non avere la Corte di appello tenuto in considerazione la sospensione condizionale della pena irrogata dalla Corte di appello di Trento con la sentenza del 23 novembre 2011 (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)).
Sostiene il ricorrente che il diritto alla riparazione non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena ed in ogni caso che la Corte di appello avrebbe, nel caso di specie, omesso di tenere conto che l’ingiusta detenzione subita dal ricorrente derivava dal mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini da parte del giudice dell’esecuzione del tribunale di Rovereto, come aveva peraltro statuito la Corte di cassazione con la decisione del 7 aprile 2011, cosicche’, tenendo conto della sospensione della pena successivamente concessa, a seguito della proposta e impugnazione, tutto il periodo detentivo sopportato dal 17 settembre 2009 al 19 marzo 2011, sarebbe stato oggetto di indennizzo, in quanto il ricorrente non avrebbe mai effettuato neppure un giorno di carcere per effetto della sospensione condizionale della pena successivamente concessagli.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione per non avere la Corte di appello tenuto in considerazione la sospensione condizionale della pena irrogata dalla Corte di appello di Trento con la sentenza del 23 novembre 2011 (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata appare viziata laddove ha, da un lato, affermato che fosse astrattamente indennizzabile il periodo detentivo soverchiante la pena inflitta e, dall’altro, non ha tenuto conto, manifestamente contraddicendosi, della pena effettivamente inflitta, laddove non ha preso in considerazione la sospensione condizionale della pena ovvero ha presupposto che, della sospensione condizionale della pena, non doversi tenersi conto ai fini del concetto di pena inflitta.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente prospetta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 5, comma 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali nonche’ dell’articolo 9, comma 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici per quanto riguarda l’indennizzabilita’ della privazione della liberta’ alle vittime di arresti o detenzioni illegali (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c)).
Osserva il ricorrente che la Corte d’appello ha escluso un qualsiasi indennizzo per il periodo di affidamento in prova sul presupposto che si tratti di una misura alternativa alla detenzione e che quindi sarebbe inidonea a dar luogo all’indennizzo.
Nella fattispecie tuttavia il ricorrente non era affatto libero di muoversi ma come ha riconosciuto la stessa Corte d’appello era costretto a rimanere in casa (in un luogo diverso dalla sua residenza in Slovacchia) nelle ore notturne e doveva esercitare un’attivita’ lavorativa (diversa dalla sua) nonche’ aveva l’obbligo di dimora nell’ambito del territorio, cosicche’ affermare che tali limitazioni di luogo e di tempo non determinino una privazione della liberta’ costituisce una palese violazione dell’articolo 5 della Convenzione di New York del 1966 dovendo comunque dare luogo ad un indennizzo.
La Corte di appello avrebbe infine errato nel ritenere che le restrizioni della liberta’ personale, che costringevano il ricorrente a rimanere lontano dal suo paese d’origine e a limitare la propria liberta’ di movimento in assoluto nelle ore notturne e relativamente ai limiti territoriali delle ore giornaliere nonche’ l’obbligo di esercitare un’attivita’ lavorativa diversa dalla sua, non dessero luogo ad alcun indennizzo in palese violazione della sopra citata normativa internazionale.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della mancanza, della contraddittorieta’ e della manifesta illogicita’ della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e)) per non avere il Giudice del rinvio tenuto conto che la condanna a due mesi di arresto, inflitta dalla Corte di appello di Trento per la contravvenzione, non comportava la espiazione della pena in carcere.
Sostiene il ricorrente come la Corte di appello abbia errato nel sottrarre dalla pena complessiva di 548 giorni anche i due mesi di arresto che non comportano l’applicazione della pena detentiva.
Qualora non li avesse sottratti, il giudice del rinvio avrebbe dovuto in ogni caso maggiorare la pena residua di ulteriori 60 giorni cosicche’, anche applicando le erronee statuizioni in precedenza censurate dal ricorrente, avrebbe dovuto comunque riconoscergli una parte dell’indennizzo dovuto alla detenzione domiciliare.
Infatti il ricorrente aveva trascorso 134 giorni di affidamento in prova al servizio sociale cosicche’, riconoscendogli ulteriori 60 giorni, la pena residua di 183 giorni sarebbe ricaduta in parte (183 – 134 = 49) per 49 giorni tra quelli trascorsi per l’affidamento in prova e quelli indennizzabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per quanto di ragione in relazione al primo motivo nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. La questione agitata con il primo motivo di impugnazione attiene ai poteri esercitati dal giudice del rinvio in conseguenza dei vincoli impostigli con la sentenza di annullamento.
Sostiene infatti il ricorrente che la Corte di appello, in violazione dell’articolo 627 c.p.p., avrebbe esorbitato dalle incombenze commesse con la sentenza rescindente, sul rilievo che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva esclusivamente chiesto al giudice del rinvio di verificare, sotto il profilo dell’an debeatur, la sussistenza o meno dell’interferenza causale della condotta posta in essere dal ricorrente (circa l’emissione e/o il mantenimento del titolo detentivo, n.d.r.), indagine del tutto omessa nella decisione cassata, nonche’ di verificare, sotto il profilo del quantum debeatur, il grado di sofferenza subito dal ricorrente tenendo conto del principio enunciato nella pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 219 del 2008 e cioe’ del minor grado di sofferenza al quale e’ esposto il colpevole per l’espiazione di una detenzione eccedente il periodo stabilito con la sentenza di condanna.
Il rilievo e’ solo parzialmente fondato.
Il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, giacche’ quel principio, in quanto immodificabile da parte del giudice, e’ sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione ed acquista autorita’ di giudicato interno per il caso di specie (ex plurimis, Sez. 3, n. 12947 del 29/10/1998, Schiavone, Rv. 212423) ma un simile effetto vincolante scaturisce soltanto dal “principio di diritto” che, a norma dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 2, deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio, e non da qualsiasi affermazione esplicativa della ratio decidendi o, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in se’, le indicazioni riparatorie in punto di legittimita’ (Sez. 1, n. 8242 del 18/05/1999, Di Virgilio, Rv. 213873).
A questo proposito, la giurisprudenza d legittimita’ ha chiarito che la norma impone alla suprema Corte, in caso di annullamento con rinvio, di enunciare specificamente il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve attenersi, ma non gli prescrive affatto di indicare tale principio nel dispositivo della decisione, in quanto esso trova la sua sede naturale nella motivazione allorche’ si indicano le ragioni della decisione e si segnalano gli errori giuridici contenuti nella decisione censurata (Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2009, Ministero Econ. Fin., Rv. 243437), con la conseguenza che l’omessa esplicita enunciazione del principio di diritto, sia in sede civile che in sede penale, non esonera il giudice del rinvio dall’obbligo di uniformarsi al dettato della Suprema Corte allorche’ un principio di diritto sia comunque desumibile dalla motivazione.
Peraltro, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicche’ il giudice di rinvio, pur conservando la liberta’ di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, e’ tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, dep.2013, Scavetto, Rv. 254830).
Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha specificamente enunciato due principi di diritto riguardanti, da un lato, il vizio di motivazione circa l’omessa valutazione da parte della Corte di appello di Trento con l’ordinanza cassata del limite della non interferenza causale (l’aver cioe’ il ricorrente dato, o concorso a dare, causa alla detenzione per dolo o colpa grave) della condotta posta in essere dal richiedente circa l’emissione e/o il mantenimento del titolo detentivo per la riparazione dell’ingiusta detenzione concernente, nel caso di specie, un soggetto condannato e sottoposto a regime detentivo per un periodo piu’ lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli e, dall’altro, il vizio di motivazione in merito all’esame della domanda di riparazione, sul punto della determinazione del quantum, sul rilievo che il giudice della riparazione avrebbe dovuto tener conto della circostanza secondo la quale “il grado di sofferenza cui e’ esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena”.
Nel disegnare il perimetro all’interno del quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto esercitare i propri poteri, la sentenza rescindente ha dato conseguentemente atto che il ricorrente fosse stato ristretto per un periodo detentivo piu’ lungo rispetto alla pena definitiva inflittagli, con conseguente ingiustizia della detenzione in eccesso, sempre che (an debeatur) l’introduzione o il mantenimento non fosse dovuto a dolo o colpa grave dell’istante (punto omesso dall’ordinanza cassata) e fermo restando che, per la determinazione del quantum debeatur, si sarebbe dovuta diversificare la situazione della persona innocente rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia stato ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena in concreto irrogata (altro punto omesso dall’ordinanza cassata).
3. Da cio’ consegue che del tutto legittimamente il giudice del rinvio ha provveduto a determinare in giorni 123 il periodo detentivo sopportato in eccesso dal ricorrente, avendo decurtato, dal periodo complessivo di giorni 548, il periodo di anni uno e mesi due corrispondente alla pena in concreto inflittagli, uniformandosi pertanto al principio di diritto circa l’indennizzabilita’ del periodo detentivo soverchiante la pena inflitta, salvo poi a disattenderlo allorquando ha ritenuto in concreto non indennizzabile il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, invece di procedere all’indagine commessa, diretta a stabilire se il ricorrente avesse dato o concorso a dare causa, con dolo o colpa grave, allo stato detentivo e, in caso di accertamento della pretesa riparatoria sotto tale specifico ed unico profilo commesso sul punto, stabilire il quantum secondo l’ulteriore indicazione imposta dalla sentenza di annullamento riguardante l’altro e conclusivo punto della decisione cassata.
4. Peraltro, implicitamente disatteso anche dalla sentenza di annullamento, non e’ condivisibile il principio affermato dalla Corte di appello secondo il quale non sarebbe indennizzabile, ai fini della rivendicazione di una pretesa riparatoria, l’affidamento in prova al servizio sociale, sul rilievo che tale forma di espiazione della pena non si risolve in una fattispecie detentiva, non potendo equipararsi alla detenzione la permanenza in casa nel corso delle ore notturne e una prescrizione lavorativa che, al pari di altre misure, quali l’obbligo di dimora con prescrizioni non darebbero luogo pacificamente al diritto riparativo.
Una tale impostazione sembra trascurare, da un lato, il percorso che la giurisprudenza costituzionale (nella sentenza n. 310 del 1996 con la quale e’ stata dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita, come nel caso in esame, a causa di erroneo ordine di esecuzione e nella stessa sentenza n. 219 del 2008, cit.) ha tracciato nell’estendere l’ambito di applicazione del diritto riparativo, tenendo distinti i profili connessi alle limitazioni della liberta’ personale disposte e mantenute “in itinere iudicii” da quelle concernenti l’esecuzione della pena, e sembra, dall’altro, svalutare alcuni indicatori normativi che equiparano toto iure l’affidamento in prova al sevizio sociale, a differenza degli istituti previsti per le misure cautelari non custodiali, alle fattispecie detentive.
A quest’ultimo proposito, sia pure sotto un diverso ma convergente profilo, la giurisprudenza di legittimita’ ha reiteratamente affermato (Sez. 4, n. 1768 del 10/12/2013, dep. 2014, Vandi, in motiv.; Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, Savio, Rv. 246392; Sez. 4, n. 24355 del 13/12/2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533) che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, anche l’affidamento in prova, quale misura alternativa alla detenzione, e’ equiparabile ad altre modalita’ di espiazione della pena, disattendendo il rilievo in base al quale l’affidamento in prova al servizio sociale non possa considerarsi una modalita’ di esecuzione della pena, in quanto misura congegnata in modo tale che il condannato perda ogni contatto con l’istituzione penitenziaria e instauri, invece, un rapporto di tipo collaborativo con il Servizio Sociale, ed osservando come la giurisprudenza della Corte abbia piu’ volte ribadito il principio secondo il quale, proprio perche’ l’affidamento in prova e’ da considerare una modalita’ esecutiva della pena detentiva, esso estingue, anche ai fini della recidiva, la pena detentiva ed ogni altro effetto penale (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251688; Sez. 3, n. 27689 del 13/05/2010, Salzano, Rv. 247925), puo’ essere computato ai sensi dell’articolo 657, comma 2, cod. proc. pen., (Sez. 1, n.7651 del 23/01/2004, Del Vecchio, Rv.227116), e’ valutabile come situazione di pendenza del rapporto esecutivo in tema di liberazione anticipata (Sez. 1, n.30302 del 6/07/2001, Rossi, Rv. 219554), non e’ applicabile alla liberta’ controllata (Sez. U, n. 8058 del 19/12/2001, dep. 2002, Baffico, Rv. 220821).
5. In questi sensi, in parziale accoglimento del primo motivo di gravame, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sui punti oggetto del precedente annullamento e non considerati dalla Corte di appello perche’ ritenuti assorbiti dalla soluzione della questione, invero non devoluta con la precedente sentenza di annullamento, circa l’indennizzabilita’ del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, questione sulla quale doveva ritenersi formato il giudicato interno sull’integrazione del diritto ripartivo, salvo l’ulteriore esame sul punto commesso.
I restanti motivi di impugnazione, presentati peraltro in via subordinata rispetto al primo, devono ritenersi assorbiti dalla parziale fondatezza del motivo accolto, che deve invece stimarsi inammissibile nella rimanente parte a causa, anche qui, del giudicato interno formatosi sul punto della precedente decisione cassata, che ha ritenuto indennizzabile non l’intero periodo detentivo, sia pure a partire dal 29 dicembre 2009 ossia dall’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione sulla istanza di rimessione in termini, ma esclusivamente quello in eccesso rispetto alla pena in concreto inflitta.
Il Giudice del rinvio dovra’ quindi porre riparo al difetto di motivazione sui punti oggetto del precedente annullamento, attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di riparazione per ingiusta detenzione, anche l’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura alternativa alla detenzione, e’ equiparabile alle altre modalita’ di espiazione della pena e va pertanto considerato a tutti gli effetti di cui all’articolo 314 del codice di procedura penale sia per quanto puo’ giovare, sia per quanto puo’ nuocere alla posizione del condannato, con la conseguenza che, da un lato, il periodo di affidamento in prova al servizio sociale e’ equiparabile ad altre modalita’ di espiazione della pena per le quali e’ escluso il diritto alla riparazione a norma dell’articolo 314 c.p.p., comma 4, poiche’ la norma, nell’escludere tale diritto nei casi in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia cautelare siano state sofferte anche in virtu’ di altro titolo, fa riferimento solo al titolo senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l’una o l’altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente con quella espiata in virtu’ di altro legittimo provvedimento definitivo e che, dall’altro, il periodo di affidamento in prova al servizio sociale e’ indennizzabile, radicando il diritto riparativo, sempre che l’interessato non abbia dato o concorso a dare causa, con dolo o colpa grave, alla detenzione e dovendosi, in ogni caso, considerare, ai fini del quantum debeatur, che il grado di sofferenza cui e’ esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena in concreto irrogata”.
Sulla base di tale principio, il Giudice del rinvio provvedera’ quindi a verificare se, con riferimento ai 123 giorni di affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente abbia dato o concorso a dare causa, con dolo o colpa grave, allo stato detentivo e, qualora ritenga integrato, sotto tale esclusivo profilo, il diritto alla riparazione (an debeatur), provvedera’ di conseguenza, per la determinazione del quantum debeatur, a diversificare la situazione del ricorrente – che, dichiarato colpevole di alcuni reati ascrittigli, e’ stato ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena in concreto irrogata – riguardo alla persona innocente, il cui grado di sofferenza, per l’ingiusta detenzione sofferta, risulta, in via di principio, amplificato rispetto al primo.
Consegue pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trento per l’esame sui predetti punti.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Trento.
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