Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43494

L’ente non assume la qualità di persona offesa dal reato e il pubblico ministero non è tenuto a notificargli l’avviso della richiesta di archiviazione se il reato non ha comportato una lesione diretta e immediata dell’interesse primario perseguito, la cui tutela è fondamento della sua stessa costituzione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 13 ottobre 2016, n. 43494

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. ARIOLLI Giovann – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento c/:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 194/2015 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 03/10/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 3/10/2015, il G.I.P. del Tribunale di Firenze disponeva l’archiviazione del procedimento R.G. n. 2735/15 iscritto a mod. 45 e relativo ad un’ipotesi di truffa commessa da (OMISSIS) ai danni della provincia e del comune di Firenze.
2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), “in proprio e nella sua qualita’ di presidente della (OMISSIS)”, chiedendone l’annullamento.
2.1. Al riguardo, premette anzitutto che il ricorso, depositato in data 15/4/2016 presso altro ufficio giudiziario, deve ritenersi tempestivo avendo egli occasionalmente appreso della definizione del menzionato procedimento penale soltanto in data 1/4/2016, allorche’, presentando istanza di avocazione delle indagini alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, il Procuratore generale motivava il rigetto evidenziando che il pubblico ministero procedente aveva gia’ assunto le proprie determinazioni con la richiesta di archiviazione sulla quale il G.I.P. aveva provveduto in conformita’.
2.2. Con riguardo ai motivi di ricorso, deduce la violazione dell’articolo 408 c.p.p., comma 2, e articolo 409 c.p.p., comma 1. In particolare, lamenta che il G.I.P. ha disposto l’archiviazione del procedimento senza che al ricorrente e all’Associazione di cui e’ presidente fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante avesse chiesto espressamente di esserne informato nella denuncia che aveva dato origine all’indicato procedimento (presentata in data 30/7/2015). Osserva il ricorrente che l’Associazione deve essere considerata persona offesa dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti ad interessi di natura collettiva, di cui deve essere considerata portatrice anche in ragione della tutela prevista dalle norme del codice del consumo”; che “il reato prospettato (truffa a danni dei contribuenti e del comune e della Provincia di (OMISSIS)) risulta plurioffensivo ed e’ idoneo a ledere non solo l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della Pubblica amministrazione, ma anche il concorrente interesse dei cittadini”. Per tali ragioni, l’Associazione aveva il diritto di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonche’ a presentare la relativa opposizione, “potendo far autonomamente valere un interesse “collettivo/corporativo” suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata”.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con articolata memoria depositata in data 18/7/2016, ha chiesto rigettarsi il ricorso, stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non potendosi riconoscere all’Associazione (OMISSIS) la qualita’ di persona offesa.
4. In data 26/9/2016 il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, privo della qualita’ di persona offesa sia come denunziante che come presidente dell’Associazione (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Deve darsi, preliminarmente, atto della tardivita’ della memoria presentata dalla difesa di (OMISSIS), tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., le parti possono presentare memorie sino a quindici giorni prima dell’udienza e memorie di replica sino a cinque giorni prima. La tardivita’ del deposito esime la Corte di cassazione dal prendere specificatamente in esame la memoria (Sez. 1, sent. n. 8960 del 7/2/2012).
6. Con riferimento al rispetto dei termini per impugnare, per come osservato dallo stesso Procuratore generale, deve ritenersi tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal (OMISSIS).
In materia di osservanza dei termini per impugnare vige, infatti, il principio della conoscenza legale del provvedimento sicche’, in mancanza della notifica del decreto di archiviazione, prevista soltanto in favore dell’indagato nei cui confronti sia stata applicata la custodia cautelare, l’eventuale conoscenza aliunde di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare. Si e’ poi, al riguardo, affermato che spetta al pubblico ministero che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l’eventuale intempestivita’ del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto da quest’ultima, non essendo configurabile a carico della persona offesa l’onere di fornire la prova di non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato (Sez. 4, sent. n. 8006 del 15/11/2013, Rv. 259271. Conforme, Sez. 3, sent. n. 24063 del 13/5/2010, Rv. 247795).
Nel caso di specie, peraltro, non emerge dalle risultanze processuali che il ricorrente avesse avuto conoscenza del decreto impugnato e dalle dichiarazioni dallo stesso rese, nonche’ dagli atti del fascicolo, risulta che egli e’ venuto a conoscenza del decreto di archiviazione del G.I.P. soltanto il 1/4/2016, allorche’ prese cognizione del provvedimento con cui il Procuratore generale di Firenze aveva rigettato la richiesta di avocazione delle indagini presentata dal denunciante.
7. Seppur tempestivo, il ricorso risulta inammissibile stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
7.1. Occorre premettere che dalla richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 16/9/2015 e condivisa dal G.I.P. che ha emesso il relativo decreto il 3/10/2015, risulta che (OMISSIS) ha assunto la qualifica di dirigente dell’azienda di famiglia denominata “(OMISSIS) s.r.l.” nell'(OMISSIS); che nel (OMISSIS) egli era divenuto presidente della provincia di (OMISSIS) e poi, nel (OMISSIS), era divenuto sindaco del comune di (OMISSIS); che ai sensi al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 86, (Testo Unico enti locali), per il periodo temporale in cui l’indagato aveva ricoperto la carica di presidente della provincia e poi di sindaco, gli oneri previdenziali, relativi alla sua qualita’ di dirigente in aspettativa, sono stati assunti dai suddetti enti territoriali; che gli accertamenti effettuati dalla G.d.F., alla quale erano state delegate le indagini, non avevano evidenziato alcun elemento idoneo a far ritenere la fittizieta’ del menzionato rapporto di lavoro; che l’assunzione alla qualifica dirigenziale, avvenuta poco prima della presentazione della sua candidatura, non rivestiva rilevanza penale atteso che dagli atti era emerso che il (OMISSIS) aveva ricoperto detto incarico lavorativo per diversi mesi prima di essere eletto, dopo che sempre per detta societa’ aveva lavorato per diversi anni con contratto co.co.co. dal (OMISSIS) al (OMISSIS); che, peraltro, l’esito favorevole delle elezioni alle quali partecipo’ (OMISSIS), forse probabile sulla base dei risultati elettorali, non poteva dirsi scontato.
7.2. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, va innanzitutto esaminata, avendo carattere preliminare, la questione giuridica relativa alla legittimazione del ricorrente, sia in proprio che quale presidente dell’Associazione (OMISSIS), a ricevere, quale persona offesa dal reato, l’avviso, ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2, dell’avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione, cosi’ da poter presentare, se del caso, l’atto di opposizione, con la richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. La questione si pone sotto una duplice veste, in quanto il ricorrente ebbe a presentare un esposto-denunzia alla Procura della Repubblica di Firenze in data 30/7/2015, sottoscrivendolo sia personalmente che come presidente dell’Associazione (OMISSIS) (l’atto reca due firme, la prima del (OMISSIS) e una seconda sempre del (OMISSIS) apposta sotto al timbro di Presidente dell’Associazione). Parimenti, col presente ricorso dichiara di proporre ricorso per cassazione in proprio e nella qualifica di presidente della Associazione (OMISSIS), apponendo alla fine dell’atto una sottoscrizione nelle predette qualita’.
7.2.1. Con riferimento al diritto di ricevere l’avviso ex articolo 408 c.p.p., comma 2, “in proprio”, va escluso che il ricorrente assuma, in tale veste e in relazione all’ipotesi di reato per cui si procede, la qualita’ di persona offesa. Invero, la persona offesa a cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis e’ soltanto il soggetto passivo del reato da individuarsi sulla base dell’oggettivita’ giuridica normativamente determinata della fattispecie (da individuarsi nel patrimonio e nella liberta’ di disporne al riparo da capziose intromissioni altrui). Nel caso di specie, il ricorrente “in proprio” non ha dimostrato la sua posizione di persona direttamente offesa dal reato, e, in ragione delle modalita’ del fatto, va escluso qualunque pregiudizio che questi possa avere subito dalla condotta truffaldina ipotizzata, stante l’assenza di una posizione soggettiva tutelabile in relazione al bene giuridico protetto. Con la conseguenza che la mera qualita’ di denunciante esclude il diritto ad essere informato della richiesta di archiviazione, nonche’ la legittimazione a proporre ricorso per cassazione nel caso di omesso avviso della richiesta (sull’affermazione del principio secondo cui non e’ sufficiente la mera qualita’ di denunziante per esercitare i diritti e le facolta’ attribuiti alla persona offesa, vedi ex multis: Sez. 6, sent. n. 28847 del 21/5/2010, Rv. 247390; Sez. 5, sent. n. 1523 del 31/3/1999, Rv. 214588; Sez. 6, sent. n. 3598 del 12/10/1999, Rv. 203329). Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto “in proprio” da (OMISSIS) avverso il decreto impugnato.
7.2.2. Con riferimento, poi, all’ulteriore profilo della questione, ossia alla legittimazione dell’Associazione (OMISSIS) a ricevere, quale persona offesa, l’avviso della richiesta di archiviazione, vanno condivise le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente nella qualita’ di presidente di tale sodalizio.
Nel caso in esame, va anzitutto osservato che si esula dalle ipotesi di diretto riconoscimento normativo (sia ex lege che per decreto ministeriale) agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, delle facolta’ processuali attribuite alla persona offesa, il cui esercizio e’, peraltro subordinato al consenso di quest’ultima (articolo 91 c.p.p.). Cio’ non esclude, ovviamente, che un’associazione diretta alla protezione di un determinato interesse possa essere qualificata come “persona offesa” dal reato in base a principi generali e possa, per conseguenza, essere legittimata a chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell’articolo 408 c.p.p., comma 2, (Sez. 3, sent. n. 34095 del 12/5/2006, Rv. 235138). Ma, rifacendosi alla natura ed alla struttura della fattispecie per cui si procede, occorrera’ verificare se in capo a tale soggetto possa direttamente riverberarsi un pregiudizio effettivo e concreto, in particolare sul versante degli interessi “di cui l’Associazione e’ portatrice, rispetto agli “interessi” direttamente offesi dal reato. Se si ha riguardo alle finalita’ di tutela e agli interessi collettivi per cui agisce l’Associazione ricorrente, risulta come il sodalizio in questione assuma la propria legittimazione sulla base evidente di una petizione di principio, in quanto tende a confondere la posizione del soggetto portatore di interessi in qualche modo correlati alla consumazione di un reato, con la posizione – ontologicamente diversa – di chi sia titolare dello specifico e qualificato interesse direttamente coinvolto dal reato e che traspare non solo e non tanto dalla identificazione del relativo oggetto giuridico, quanto e soprattutto dalla struttura della fattispecie incriminatrice presa in considerazione e dai valori interni ad essa che il legislatore ha inteso imprimervi. Cio’ e’ tanto vero che la dottrina esclude la validita’ dell’antica impostazione dogmatica secondo la quale lo Stato collettivita’ possa essere identificato quale persona offesa “finale” di tutti i reati. Ed al riguardo, vanno sottolineate le varie pronunzie con cui questa Corte, proprio facendo leva sul previo riconoscimento ordinamentale della ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall’ente e quelli offesi da alcune categorie di reati, ha affermato la natura “esponenziale” di quegli enti in funzione di tutela di quegli specifici “interessi” (Sez. 5, sent. n. 28157 del 3/2/2015, Rv. 264915, in tema di legittimazione esponenziale della Consob per gli interessi diffusi propri del mercato immobiliare, affidati ex lege alla sua tutela; Sez. 2, sent. n. 3886 del 27/9/1995, Rv. 204042, riguardo alla SIAE quale ente pubblico preposto alla tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno; Sez. 5, sent. n. 7015 del 17/11/2010, Rv. 249829; Sez. 3, sent. n. 3872 del 22/10/2010, Rv. 249152 e n. 34220 del 24/6/2010, Rv. 248224, a proposito delle associazioni di protezione ambientale e in tale ambito del Codacons e di Legambiente espressamente menzionati).
Tutto cio’ d’altra parte, e’ in linea con la stessa “genesi” storica che indusse, dopo ampio dibattito parlamentare, il legislatore delegante prima e il legislatore del “nuovo” codice poi, ad introdurre, per la prima volta nel sistema processuale, la partecipazione di soggetti che, pur non rivestendo la qualita’ formale di parti, assumevano uno specifico ruolo di impulso e controllo democratico attraverso specifiche facolta’ calibrate sulla falsariga di quelle riconosciute alla persona offesa. In sostanza, per la prima volta nel sistema, una figura “partecipativa” entrava nel procedimento al di fuori di uno specifico interesse patrimoniale. Il che, se da un lato consentiva, sul piano del rispetto del diritto di difesa costituzionalmente presidiato, una sorta di “affievolimento” dei diritti e della facolta’ processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle “vere” parti del procedimento, dall’altro e, per converso, imponeva una delimitazione in termini decisamente rigorosi del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, ad impedire il proliferarsi di soggettivita’ processuali, potenzialmente – ma necessariamente – antagoniste rispetto all’imputato. In questa prospettiva e’ dunque agevole intravedere una sorta di continuum ideale tra tali nuove figure soggettive e i vari enti c.d. “rappresentativi” che erano cominciati a sorgere gia’ a partire dalla fine degli anni ‘60 a tutela dei c.d. interessi diffusi. Era preminente, infatti, l’esigenza di controllo generalizzato proprio di quelle realta’ collettive nelle quali maggiormente trovava spazio la sensibilita’ pubblica nel controllo della prevenzione e della repressione dei fenomeni lesivi. Basti pensare al riguardo alle problematiche connesse all’ambiente, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi connessi alla criminalita’ organizzata, ecc..
Il corollario che da cio’ puo’ e deve essere desunto e’ quindi di tutta evidenza: anche al di fuori di una specifica correlabilita’ tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti ed i c.d. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentativita’ dell’ente deve essere valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacche’ qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di “rappresentativita’” e finirebbe per fare dell’ente un rappresentante “innominato” di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che, a tacer d’altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la “creazione” dei relativi presupposti di legittimazione.
Ebbene nel caso di specie, come puntualmente messo in luce dal Procuratore generale nella conclusioni scritte, deve ritenersi che non sussiste alcuna corrispondenza o sovrapponibilita’ tra il bene giuridico tutelato dal reato per cui si procede (integrita’ patrimoniale del soggetto leso dal reato di truffa) e lo scopo statutario perseguito dalla (OMISSIS). Dalla denominazione del gruppo associato (Associazione (OMISSIS)) e, soprattutto, dall’atto costitutivo e dallo statuto si puo’ evincere con immediatezza che l’azione dell’Associazione non sia volta a tutelare l’immunita’ del patrimonio statale, quanto piuttosto il corretto funzionamento dell’economia, la libera concorrenza, il patrimonio individuale e la sfera di liberta’ morale del soggetto passivo.
La sfera di intervento riguarda, quindi, l’azione di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e divulgazione dei fenomeni usurari ed estorsivi, con mirati interventi finalizzati a scoraggiare concreti episodi di infiltrazione criminale nel tessuto economico e la commissione dei reati di cui agli articoli 644 e 629 c.p., mediante raccolta di studi e analisi di dati, organizzazione di dibattiti, incontri, convegni, trasmissioni radiotelevisive e compimento di ogni utile intervento per favorire l’accesso al credito (cfr. articolo 3 dell’atto costitutivo e dello statuto). In senso decisivo, poi, va ulteriormente rilevato che mentre il reato di truffa per cui si procede tutela il patrimonio del soggetto passivo, i delitti di usura ed estorsione non sono commessi con condotte frodatorie e decettive, ma con ben piu’ gravi azioni di minaccia o violenze che finiscono per vulnerare anche la sfera di tranquillita’ psicologica della vittima. Infine, dall’articolo 3, punto 4, dell’atto costitutivo e dallo stesso statuto emerge che il potere di stimolo, sollecitazione e intervento sia espressamente limitato “alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi” e non invece alla fase del procedimento di archiviazione, rispetto al quale non vi e’ alcun diretto richiamo.
Inconferente, infine, risulta anche il richiamo operato dal ricorrente a sostengo della sua legittimazione al codice del consumo e al riconoscimento della qualita’ di persone offese alle associazioni dei consumatori. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimita’, alle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 137, (c.d. codice del consumo), della legittimazione ad intervenire autonomamente nel procedimento penale, in qualita’ di persona offesa ex articolo 90 c.p.p. (e non in forza dell’articolo 91 codice di rito), attiene anzitutto esclusivamente agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti materie disciplinate dal medesimo decreto legislativo (vedi articoli 1 e 2 recanti rispettivamente la finalita’ ed oggetto del codice ed i diritti dei consumatori). Inoltre, deve trattarsi di reati strutturalmente ed oggettivamente riconducibili agli interessi dell’associazione che se ne e’ fatta portatrice, la quale deve essere in possesso dei requisiti di struttura e rappresentativita’ imposti dalla legge, essendo stata previamente costituita proprio in vista della salvaguardia di tali interessi (Sez. 6, sent. n. 51080 del 3/11/2014, Rv. 261373). Solo in tal caso l’associazione puo’ far valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata, distinto rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci.
Nel caso di specie, invece, come osservato, ne’ dalla denominazione del gruppo associato, ne’ dall’atto costitutivo, ne’ dallo statuto si puo’ evincere che la funzione dell’Associazione ricorrente sia volta a tutelare i beni rappresentati dal reato per cui si procede. Dagli atti citati emerge con evidenza la rilevante diversita’ dei reati e dei fenomeni oggetto di interesse dell’Associazione, rispetto al delitto di truffa oggetto delle indagini preliminari svolte.
E cio’ a prescindere anche dall’ulteriore rilievo della necessaria presenza non evincibile dagli atti allegati – di requisiti di carattere strutturale che, unitamente al dato formale, rendono ragionevole l’attribuzione della qualita’ di persona offesa a chi, da tempo ed in modo organizzato, svolge attivita’ proprio a tutela di quegli interessi lesi dalle condotte criminose.
8. Il ricorso, pertanto, proposto dal ricorrente sia in proprio che quale presidente dell’Associazione (OMISSIS), deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna delle due predette qualita’ dava diritto a ricevere l’avviso previsto dall’articolo 408 c.p.p., comma 2; pertanto la mancanza di tale adempimento da parte del pubblico ministero non ha comportato alcuna nullita’ del decreto di archiviazione emesso.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto debbono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 750,00 ciascuna, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti (OMISSIS) e la ricorrente Associazione (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 750,00 alla Cassa delle ammende.

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