Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 14 novembre 2016, n. 47978

Al fine di stabilire se sussiste l’aggravante dell’ingente quantità per l’hashish, occorre considerare come base di calcolo il valore soglia di mg. 500 e non quello di mg. 1000

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 14 novembre 2016, n. 47978

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/06/2015 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ACETO Aldo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento della sentenza del 22/06/2015 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 27/01/0215 del G.i.p. del Tribunale di quello stesso capoluogo, ha rideterminato la pena nella minor misura di due anni e tre mesi di reclusione e 6.000,00 Euro di multa ciascuno confermando, nel resto, l’affermazione della loro responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 73, commi 1 e 4, articolo 80, cpv., per aver detenuto, in concorso fra loro, a fine di cessione a terzi, kg. 25,3 di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenenti gr. 3.149,84 di principio attivo da cui erano ricavabili 125.993 dosi. Fatto commesso in (OMISSIS).

1.1.Con unico motivo, (OMISSIS) eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, cpv. e vizio di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione circa la sua mancata esclusione.

Deduce al riguardo che il criterio di giudizio, pur autorevolmente proposto da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, deve ritenersi superato perche’ non regge piu’ il confronto con un quadro normativo nel frattempo radicalmente modificato che oggi prevede sanzioni diversificate a seconda del tipo di sostanza stupefacente trattata. Il ripristino della distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti” non consente, in buona sostanza, la persistente applicabilita’ di un criterio matematico elaborato sul presupposto dell’identita’, ai fini sanzionatori, di tutte le sostanze stupefacenti.

In ogni caso, anche a voler ritenere ancora valido il suddetto criterio di giudizio, la Corte di appello non ne ha fatto corretta applicazione, avendo limitato il proprio esame al numero delle dosi e ad un’inesistente sistematicita’ e continuita’ della condotta che non ha riscontro negli atti di indagine.

1.2. (OMISSIS) propone gli stessi motivi di doglianza.

2. Con dichiarazione a propria firma, depositata nella Cancelleria di questa Corte il 02/09/2016, il (OMISSIS) ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile per rinuncia; e’ infondato quello del (OMISSIS).

4. La rinuncia all’impugnazione e’ una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilita’ dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). E’ altresi’ negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall’articolo 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.

4.1. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia del (OMISSIS) e’ stata fatta personalmente dall’imputato con specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed e’ stata tempestivamente depositata nei termini in epigrafe indicati.

4.2. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, ai sensi dell’articolo 589 c.p.p. e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d).

4.3. Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

5. Il ricorso del (OMISSIS) e’, come detto, infondato.

5.1. E’ noto l’arresto di questa Suprema Corte che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ha affermato il principio secondo il quale l’aggravante della ingente quantita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, non e’ di norma ravvisabile quando la quantita’ sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantita’ sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).

5.2. Tale principio e’ stato messo in discussione da alcune pronunce piu’ recenti di questa Sezione (la cui applicazione il ricorrente invoca) sul rilievo che la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantita’, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante (cosi’ Sez. 3, n. 25176 del 21/05/2014, Amato, Rv. 259397; Sez. 3, n. 45458 del 01/10/2014, Bouzaroita, Rv. 260964; Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, dep. 18/01/2016, Gavagna, Rv. 265810).

5.3. In senso contrario, si e’ invece sostenuto che per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di quantita’ massima detenibile, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, comma 1 bis, come modificato dalla citata L. 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validita’ i criteri basati sul rapporto tra quantita’ di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, (Sez. 4, n. 32126 del 20/06/2014, Jitaru, Rv. 260123; Sez. 4, n. 43465 del 02/07/2014, Gallizzi, Rv. 260307; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, Rv. 261253; Sez. 4, n. 1292 del 17/10/2014, Kapsimalis, Rv. 261770; Sez. 6, n. 47907 del 14/11/2014, Keci, Rv. 261261; Sez. 4, n. 3799 del 05/12/2014, dep. il 27/01/2015, Vabanesi, Rv. 263203; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523).

5.4. Occorre convenire con l’indirizzo maggioritario che, da un lato, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale (che ha determinato il successivo intervento legislativo) “non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla “ratio legis” su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di incostituzionalita’ su ragioni procedurali”; dall’altro che “la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri quali – quantitativi di riferimento dell’arresto delle S.U. del 2012” (cosi’, in motivazione, Sez. 6, n. 46301 del 2014, cit.; si vedano, pero’, le precisazioni di cui si parlera’ piu’ avanti).

5.5. Non si e’ mancato di sottolineare, sotto altro profilo, che l’intervento del legislatore del 2014, che ha “reintrodotto” il concetto di quantitativo massimo detenibile e “rivitalizzato” il Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, che tali limiti prevedeva (L. n. 79 del 2014, articolo 21) ha definitivamente sancito la validita’ dell’opzione ermeneutica di Sez. U, Biondi di cui la valorizzazione di quel concetto costituisce pietra angolare.

5.6. Del resto, a prescindere dalla diversita’ del quadro normativo, il principio espresso dalle citate Sezioni Unite Biondi aveva comunque valorizzato il dato ponderale del principio attivo di ogni singola sostanza, pur tenendo conto della diversita’ di ciascuna di esse, adottando un criterio oggettivo, ritenuto piu’ certo (ancorche’ di matrice empirico – convenzionale) di quello fluido (perche’ esposto a variabili “giurisprudenze” locali) proposto dalla precedente Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666, secondo cui “la circostanza aggravante speciale dell’ingente quantita’ di sostanza stupefacente prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 80, comma 2, la cui “ratio legis” e’ da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realta’ sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, e’ da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza”.

5.7. Per quel che rileva ai fini della presente decisione e’ pero’ importante sottolineare che Sez. U, Primavera, nell’indicare il criterio ermeneutico appena indicato, pur avvalendosi di un quadro normativo identico a quello attuale, non ha diversificato le droghe “leggere” da quelle “pesanti”, non ritenendo evidentemente di trarre dalla diversa qualita’ delle sostanza conseguenze apprezzabili in tema di ingente quantita’.

5.8. In questo senso, invece, Sez. U. Biondi, e’ “paradossalmente” piu’ attenta alla diversa natura delle sostanze perche’, al fine della individuazione del criterio interpretativo da essa proposto, prende a riferimento dati ponderali di partenza diversi a seconda che si tratti, appunto, di droghe “leggere” o di droghe “pesanti”.

5.9. Tuttavia e’ necessario precisare, con riferimento alle cd. “droghe leggere” ed in particolare all’hashish, che la Sez. U, Biondi ha fissato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile indicandolo espressamente nella misura di 1.000,00 mg., ipotizzando una percentuale media di principio attivo del 5% e un quantitativo lordo di sostanza di circa 50 kg.

5.10. La Corte ha attinto il dato dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, nella versione modificata dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2006, articolo 1, che aveva innalzato il moltiplicatore della dose media singola (25 mg) elevandolo a 40 volte. Sennonche’, il Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 e’ stato annullato dal Tar Lazio, Sez. Terza quater, con sentenza n. 2487 del 21 marzo 2007, riportando il quantitativo di principio giornaliero massimo nella misura degli originari 500 mg.

5.11. Ne consegue, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza Sez. U, Biondi, che, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell’annullamento del d.m. 1 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish al di sotto del quale non e’ ravvisabile la circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, cpv., deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che puo’ essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 kg. di principio attivo, che del resto corrisponde a quanto ipotizzato immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%).

5.12. Orbene, anche utilizzando questo parametro, la quantita’ di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata all’imputato e’ pari kg. 3,149,84 e cio’ a causa dell’elevatissima percentuale di purezza della sostanza (tra il 12.79% ed il 17,05%), di gran lunga superiore a quella (5%) ipotizzata dalle Sez. U, Biondi, cit. (che, come detto, si erano poste come riferimento un dato ponderale complessivo lordo di 50 chilogrammi di sostanza).

5.13. Nel caso di specie il dato ponderale lordo e’ pari kg. 24.613,53, ma tutti gli altri indicatori (la ben piu’ elevata percentuale di principio attivo e la enorme quantita’ di dosi singole ricavabili, in grado di “invadere” una intera citta’ di provincia in un sol giorno) convergono verso l’integrazione della circostanza aggravante dell’ingente quantita’.

5.14. La Corte di appello, sul punto, motiva anche con il riferimento alla saturazione del mercato di (OMISSIS) per un lasso di tempo apprezzabile.

5.15. Le censure sollevate sul punto dal ricorrente sono generiche, per non dire inesistenti, perche’ non si confrontano con quest’ultima specifica (e dirimente) considerazione.

5.16. Ne consegue che il ricorso dello (OMISSIS) deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS).

Dichiara inammissibile per rinunzia il ricorso di (OMISSIS) Azeddine.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il solo (OMISSIS) anche della somma di Euro 500,00 (cinquecento) in favore della Cassa delle Ammende

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