Legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di gioielli della moglie dell’imprenditore che abbia commesso reati tributari nella misura in cui i beni rientrino nella comunione legale dei beni.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 13 febbraio 2017, n. 6595
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/05/2016 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dalla sig.ra (OMISSIS), il Tribunale del riesame di Roma ha ordinato la restituzione, in favore di quest’ultima, dei preziosi sottoposti a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di valore, decretato dal G.i.p. del Tribunale di Monza nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico anche del marito, (OMISSIS), per vari reati, anche associativi, di natura tributaria.
1.1. Sostiene il Tribunale che il vincolo reale non si giustifica nei confronti della (OMISSIS) per due ragioni concorrenti: a) la mancanza di un sequestro preventivo emesso direttamente nei confronti della donna, titolare di redditi propri; b) la mancanza di prova che i beni fossero nella disponibilita’ del marito, (OMISSIS).
2. Per l’annullamento dell’ordinanza ricorre il Pubblico Ministero articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce l’inosservanza dell’articolo 321 c.p.p., articolo 322 ter c.p., e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, e vizio di travisamento della prova.
Deduce, al riguardo, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto beni ulteriori e diversi da quelli in relazione ai quali la (OMISSIS) aveva dato prova (fotografica) della sua esclusiva disponibilita’. Ci si riferisce, in particolare, a vari orologi da uomo e a una moneta d’oro degli Emirati Arabi.
La decisione del Tribunale si fonda, dunque, sul travisamento di una prova che non esiste, vizio riconducibile a violazione di legge, motivo di ricorso ammesso in materia cautelare reale.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce il vizio di carenza di motivazione, sotto il profilo della sua natura apparente, perche’ – deduce – il Tribunale si e’ limitato a dare atto della titolarita’ di redditi da parte della (OMISSIS), di cui pero’ non ha scandagliato la adeguatezza rispetto all’ingente valore dei beni sequestrati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
4. La vicenda riguarda alcuni “gioielli”, rivendicati dalla (OMISSIS) in esclusiva proprieta’ e disponibilita’, sottoposti a sequestro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei confronti del marito per vari reati associativi e di natura fiscale, e rinvenuti, appunto, nella casa coniugale.
4.1. Il G.i.p., successivamente adito, aveva respinto la richiesta di restituzione dei “gioielli” sul rilievo del loro rinvenimento nella casa coniugale e della non titolarita’, da parte della (OMISSIS), di redditi tali da giustificarne l’acquisto.
4.2. Il Tribunale ha accolto l’appello cautelare osservando che il rinvenimento dei gioielli nella casa coniugale non costituisce prova della loro disponibilita’ da parte del (OMISSIS), come confermato dalla natura dei beni e dalla documentazione fotografica prodotta, e che in relazione a beni formalmente intestati a terzi non e’ sufficiente allegare la indisponibilita’ di redditi da parte del terzo, occorrendo fornire la prova della disponibilita’ da parte dell’indagato.
4.3. Osserva il Collegio che secondo quanto prevede (oggi) il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, (che ripete, sul punto, quanto gia’ disponeva l’articolo 322 ter c.p.), deve essere sempre ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
4.4. Come questa Corte ha gia’ spiegato, per “disponibilita’” si deve intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprieta’ (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). Si tratta, dunque, di un concetto che, nell’interpretazione giurisprudenziale, e’ sovrapponibile al possesso civilistico (in questo senso, espressamente, Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378, secondo cui per disponibilita’ dell’indagato si devono intendere, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche’ il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi).
4.5. La “disponibilita’” del bene non necessariamente corrisponde al suo uso effettivo, essendo noto che il possesso puo’ essere esercitato anche per mezzo di terzi (come non ha mancato di evidenziare proprio Sez. 3, n. 15210 del 2012, cit.). L’uso e’ un dato esteriore che ha natura di per se’ neutra (l’uso dell’autovettura coniugale da parte del coniuge intestatario, non ne esclude la disponibilita’ dell’altro coniuge; allo stesso modo, determinati orologi ben possono essere indossati indifferentemente da uno dei coniugi, anche se oggetto di regalo coniugale).
4.6. L’uso, insomma, dimostra la disponibilita’ del bene da parte del coniuge, ma non esclude quella dell’altro, legittimando, semmai, la confisca del 50% del valore del bene stesso (Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438; Sez. 3, n. 3535 del 06/10/2015, Miluzzi, Rv. 266246). L’uso esclude la disponibilita’ dell’altro coniuge solo quando ha ad oggetto un bene strettamente personale che, per questa ragione, e’ sottratto alla comunione legale (articolo 179 c.c., comma 1, lettera c).
4.7. In ogni caso, la comunione legale dei beni non e’ di ostacolo di per se’ alla confisca “pro-quota” del bene che ne costituisce oggetto. Cio’ sul rilievo che tale regime patrimoniale, per esempio, non esclude la disponibilita’ dell’immobile da parte dell’autore del reato e non lo sottrae all’azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge (articolo 189 c.c.), salvo in tal caso l’assegnazione, a favore dell’altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo (Cass. civ. Sez. 3, n. 6575 del 14/03/2013, Rv. 625462). Occorre peraltro aggiungere che, secondo quanto gia’ affermato da questa Corte, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente puo’ riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprieta’ con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato (Sez. 3, n. 29898 del 27/03/2013, Giorgiani, Rv. 256438).
4.8. Pertanto, il ricorso, in termini assoluti, al criterio della natura del bene (gioiello o orologio o orecchino) ovvero a quello della disponibilita’ di un reddito da parte del coniuge che ne rivendica la disponibilita’ e’ metodologicamente errato perche’ prescinde completamente dal regime patrimoniale della famiglia. E’ evidente, infatti, che in caso di comunione legale dei beni gli acquisti effettuati dopo il matrimonio sono di proprieta’ anche dell’altro coniuge, a meno che, come detto, non si tratti di beni di uso strettamente personale del tutto sottratti, in quanto tali, alla disponibilita’ dell’altro.
4.9. Nel caso di specie, il ricorso al criterio del reddito potrebbe assumere rilevanza solo se gli acquisti sono stati effettuati in regime di separazione dei beni (il che non e’ dato sapere); in tal caso, pero’, l’acquisto effettuato con provviste dell’altro coniuge legittima la presunzione “iuris tantum” della disponibilita’ anche da parte di quest’ultimo (esclusi, ovviamente, i casi in cui il bene sia di natura strettamente personale) (Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, Trotta, Rv. 262695).
4.10. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che nel riesaminare l’appello dovra’ verificare quel sia il regime patrimoniale dei coniugi (OMISSIS)/ (OMISSIS) e, in caso di comunione legale dei beni, escludere dal sequestro solo i beni di natura strettamente personale della (OMISSIS). In caso contrario dovra’ verificare se il reddito di quest’ultima fosse tale da giustificare l’acquisto dei beni sequestrati e, ove cio’ non fosse, onerare quest’ultima della prova della sua disponibilita’ esclusiva di tali beni.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, Sezione riesame
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