Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 11 maggio 2016, n. 19500

Va annullato il provvedimento del giudice che, in un procedimento penale per omesso versamento dell’IVA, confermi la legittimità del sequestro preventivo operato sulle somme depositate su di un conto corrente intestato all’indagato, rigettando la richiesta di revoca formulata da un ente creditizio che sulle stesse somme ha costituito pegno irregolare a garanzia di un’anticipazione bancaria. Infatti, dalla qualificazione della garanzia quale pegno irregolare a favore della banca ai sensi dell’art. 1851 c.c. discende l’esclusiva titolarità delle somme in capo all’istituto bancario

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 11 maggio 2016, n. 19500

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona dei suoi legali rappresentanti;
avverso l’ordinanza n. 45/15 RTLR del Tribunale di Salerno del 27 aprile 2015;
letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresi’, per parte ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Salerno, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Salerno ha rigettato il ricorso col quale la (OMISSIS) (di seguito (OMISSIS)), in persona dei suoi legali rappresentanti, aveva proposto appello avverso il provvedimento con il quale il medesimo Tribunale, in composizione monocratica, aveva rigettato l’istanza di restituzione della somma di Euro 272.849,18 sequestrata in danno di (OMISSIS), indagata per la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal locale Gip in previsione della confisca per equivalente.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento il detto istituto di credito, osservando che il sequestro, operato sulle somme depositate su di un conto corrente intestato dalla (OMISSIS) intrattenuto presso detta banca, non poteva essere eseguito in quanto le dette somme erano state costituite dalla (OMISSIS) in pegno a garanzia del credito vantato dalla banca a seguito dell’avvenuta apertura di credito da questa effettuata, per un importo pari ad Euro 755.000,00, in favore della (OMISSIS) SpA.
Al riguardo va chiarito che il Tribunale aveva, invece, ritenuto che il pegno in questione fosse un pegno regolare in quanto la detta banca aveva provveduto a riversare alla (OMISSIS) gli interessi maturati sulla somme date a garanzia, con cio’ evidenziando il fatto che la titolarita’ della somma di danaro era rimasta in capo alla (OMISSIS), ed in quanto la banca stessa in due occasioni aveva avvertito la (OMISSIS) della prossima escussione della somma data a pegno, indice anche questo della natura non irregolare del pegno in questione.
Avverso detto provvedimento ha, come detto, proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), ribadendo, in sostanza, la natura irregolare del pegno in questione, siccome disciplinato dall’articolo 1851 c.c., e non dall’articolo 2784 c.c. e ss.; irrilevanti sarebbero, rispetto allo schema negoziale invocato, gli elementi valorizzati dal Tribunale di Salerno, posto che il trasferimento alla originaria intestataria del conto corrente degli interessi maturati sulla predetta somma era una operazione che andava inserita nell’ambito delle facolta’ che contrattualmente la banca si era riservata; in particolare essa concerneva la possibilita’ di consentire prelevamenti parziali della somma data a pegno; mentre per cio’ che riguardava l’avviso che l’istituto di credito aveva dato alla (OMISSIS) della prossima escussione della garanzia, esso non andava ad intaccare il meccanismo, tipico del pegno irregolare, consistente nella immediata soddisfazione del credito garantito, in assenza di qualsivoglia mediazione pubblica in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.
Osserva la Corte che la questione che sta sullo sfondo della presente vicenda, ed in sostanza ne condiziona gli esiti, e’ la valutazione della natura del rapporto contrattuale intervenuto fra la odierna ricorrente e la indagata (OMISSIS), titolare del conto corrente bancario il cui attivo ha formato oggetto dell’avvenuto sequestro.
In punto e’, cioe’, se il contratto intervenuto fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), con il quale quest’ultima ha offerto a garanzia della apertura di credito concessa dalla predetta banca – sino ad un ammontare massimo di Euro 755.000,00 in favore della (OMISSIS) Spa, societa’ le cui sorti finanziarie erano evidentemente nell’interesse della (OMISSIS), il saldo del conto corrente bancario n. (OMISSIS) da lei intrattenuto con la banca in questione, doveva intendersi come tale da costituire le somme in questione in pegno regolare ovvero in pegno irregolare.
Una siffatta qualificazione giuridica della natura del rapporto fra la indagata e la banca, che si assume terza rispetto alle indagini in corso, e’ evidentemente pregiudiziale, rispetto alla definizione della presente controversia, in quanto, come questa Corte ha in passato avuto occasione di affermare e di ribadire, sia pure a distanza di tempo, che e’ invalido il sequestro (nell’occasione si trattava di un sequestro conservativo, ma il dato non appare rilevante dovendosi, come infra si vedra’, applicare il principio ad ogni tipo di misura cautelare reale il cui scopo sia la successiva definitiva privazione del bene in danno dell’avente diritto) che sia stato disposto su titoli ed obbligazioni non piu’ dell’imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore di una banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto, a titolo di pegno irregolare ai sensi dell’articolo 1851 c.c. (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 15 maggio 1995, n. 507).
Tornandosi sull’argomento, sia pure, come accennato, a distanza di tempo, il principio dianzi riportato e’ stato ripetutamente confermato da questa Corte, precisandone la possibile estensione anche al caso del sequestro preventivo, allorche’ si e’ rilevato che non puo’ essere disposta la confisca per equivalente, cui il sequestro preventivo e’ prodromico, di beni costituiti in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell’imputato, attesa la immediata acquisizione della proprieta’ da parte del creditore. (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 18 giugno 2010, n. 23659; idem Sezione I penale, 10 dicembre 2013, n. 49719).
Corollario dei principi esposti e’ la legittimazione della banca, quale persona giuridica titolare di un diritto di proprieta’ sulla cose sequestrate (articolo 318 c.p.p.), all’impugnazione del provvedimento di sequestro (Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 15 maggio 1995, n. 507).
In tal senso deve, infatti, distinguersi da quella del portatore del pegno irregolare la posizione del titolare di un diritto reale di garanzia (tradizionalmente ipoteca e pegno) il quale, sebbene sia assistito dal cosiddetto diritto di sequela, non e’ pero’ legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprieta’, la cui sussistenza – essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato – comporta l’immediata restituzione del bene ai sensi dell’articolo 321 c.p.c., comma 3, (Corte di cassazione, Sezione 2 penale, 5 marzo 2014, n. 10471).
Deve, pertanto, preliminarmente, sciogliersi il quesito sulla qualificazione giuridica da attribuirsi al rapporto contrattuale intercorso fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).
A tale proposito va chiarito che la natura del rapporto non dipende, come d’altra parte per ogni altro rapporto giuridico, dalla volonta’ delle parti ma dal suo concreto modo di atteggiarsi anche a dispetto del nomen che contrattualmente gli sia stato attribuito; con espresso riferimento al pegno, infatti, questa Corte ha precisato che, sebbene le parti, nella loro autonomia negoziale, abbiano il potere di determinarne l’oggetto, la durata ed, eventualmente, la possibilita’ di sostituzione mediante il meccanismo cosiddetto rotativo, le stesse non hanno anche la facolta’ di qualificare, con efficacia vincolante, il pegno come regolare o irregolare, discendendo tale conseguenza giuridica non dalla volonta’ delle parti ma dalle norme del codice civile in tema di diritti reali di garanzia opponibili a terzi, che hanno carattere indisponibile (Corte di cassazione, Sezione 1 civile, 31 gennaio 2014, n. 2120).
Come e’ noto la caratteristica principale del pegno irregolare, caratteristica peraltro come gia’ illustrato, determinante ai fini della definizione della presente controversia, e’ la circostanza che – diversamente da quanto si verifica nel caso del pegno regolare, nel quale la titolarita’ del bene permane in capo al debitore ed il creditore consegue esclusivamente il possesso del bene pignoratizio, di tal che, laddove il creditore intenda conseguire il credito che gli e’ dovuto, egli non puo’ direttamente rivalersi sul bene datogli in garanzia dovendo, invece, procedere nelle forme di cui agli articoli 2796 e 2797 c.c., ad attivare una forma di vendita pubblica – il creditore pignoratizio “irregolare” consegue al momento della conclusione del contratto la titolarita’ della cosa data a pegno e, secondo la previsione di cui all’articolo 1851 c.c., espressamente disciplinante il pegno irregolare concesso a garanzia di un’anticipazione bancaria, l’istituto di credito dovra’ restituire solamente la somma, ove sia stata data a pegno una somma di danaro, ovvero la parte di merci o di titoli, ove questo sia l’oggetto del contratto di garanzia, nella misura in cui essa ecceda l’ammontare dei crediti garantiti, potendo direttamente soddisfarsi sul valore dei beni dati in pegno, avendone conseguito non il mero possesso ma la piena titolarita’ dominicale.
Come e’ stato rappresentato dalla giurisprudenza civile di questa Corte, anzi, ai fini della diagnosi differenziale fra l’una figura di pegno e l’altra, l’elemento semeioticamente decisivo e’ proprio la possibilita’ che il creditore ha di soddisfarsi direttamente sul bene datogli in garanzia della obbligazione gravante sul debitore. E’ stato, infatti, osservato che il pegno di danaro o altro bene mobile rappresentativo di un valore concesso in favore di un istituto di credito si configura come pegno irregolare soltanto quando sia conferita espressamente alla banca la facolta’ di disporre direttamente del bene in questione, mentre si rientra nella disciplina del pegno regolare nel caso in cui difetti il conferimento di tale facolta’ al creditore pignoratizio (Corte di cassazione, Sezione 1 civile, 10 marzo 2006, n. 5290). Nello stesso senso si era gia’ espressa la il giudice della legittimita’ in sede civile, precisando che l’esistenza di un preventivo accordo fra debitore e creditore pignoratizio in ordine alla negoziazione presso terzi dei beni dati a pegno, al fine di consentire al secondo il soddisfacimento del credito vantato tramite la acquisizione del ricavato, ovvero di parte di esso, ponendosi in logico contrasto con la piena disponibilita’ dei beni in capo al creditore tipica del pegno irregolare, ha fatto ritenere applicabile al caso allora in esame la disciplina del pegno regolare (Corte di cassazione, Sezione 1 civile, 5 marzo 2004, n. 4507).
Cio’ posto, osserva il Collegio che nella fattispecie in scrutinio era espressamente previsto, all’articolo 6 della convenzione intercorsa fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), che quest’ultima, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, avrebbe avuto diritto di “utilizzare il saldo, per capitale ed interessi del rapporto di conto corrente e/o deposito bancario costituito in pegno, ponendo in essere ogni relativa attivita’ ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite”. Era, altresi’, precisato come (OMISSIS) fosse “autorizzata a soddisfarsi del suo credito addebitando il relativo importo al conto vincolato”.
Appare, pertanto, evidente che nella relazione intercorrente fra la (OMISSIS) e (OMISSIS) fosse chiaramente percepibile la presenza del dato connotativo del pegno irregolare, cioe’ la facolta’ del creditore di soddisfarsi immediatamente sul bene conferito in pegno, senza dovere passare per alcuna ulteriore fase intermedia.
Ne’ ha un qualche significativo rilievo, in senso opposto, il fatto, valorizzato nella ordinanza del Tribunale di Salerno che le somme continuassero ad essere depositate in un conto corrente intestato alla (OMISSIS), trattandosi, all’evidenza di una mera intestazione contabile, propria, peraltro, di ogni rapporto bancario gestito in conto corrente, senza che da cio’ potesse derivare necessariamente la conseguenza che le somme siano rimaste nella disponibilita’ della (OMISSIS) e non siano passate, salva evidentemente la loro gestione tramite le opportune annotazioni contabili, in quella della (OMISSIS);
parimenti irrilevante e’ il fatto che sulle somme in questione abbiano continuato ad essere computati gli interessi, posto che, come ancora un volta segnalato dalla Cassazione civile, il fatto che una somma di danaro depositata presso un conto corrente bancario ed assegnata al creditore a titolo di pegno, abbia continuato a maturare interessi non si pone in logico contrasto con la natura irregolare del pegno (Corte di cassazione, Sezione 1 civile, 15 febbraio 2008, n. 3794), dovendosi ritenere che siffatti interessi vadano ad integrare l’importo della somma data in pegno cosi’ come pare risultare, nel caso ora in esame, dalla previsione contrattuale secondo la quale l’oggetto del pegno e’ costituito, oltre che dal saldo del conto corrente intestato alla (OMISSIS), anche dagli interessi maturati e maturandi su tali somme.
Sul punto va infatti precisato che non risulta suffragata da alcun argomento l’affermazione (che e’, pertanto, suscettibile di formare oggetto di sindacato di fronte al questa Corte di legittimita’, anche in questa sede di impugnazione riguardante un provvedimento cautelare reale – nel quale come e’ noto e’ ammissibile solo il sindacato concernente la violazione di legge posto che l’assenza di motivazione del provvedimento giurisdizionale ridonda quale violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, che impone, a pena di nullita’, che i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati), contenuta nella ordinanza impugnata, secondo la quale gli interessi maturati sulle somme versate sul conto corrente oggetto del sequestro venivano incamerate dalla (OMISSIS) anche successivamente al marzo 2007, epoca di conclusione del contratto avente ad oggetto il pegno di cui trattasi.
Infine egualmente non tale da fare escludere la natura di pegno irregolare e’ la previsione contenuta nel contratto concluso fra la (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo la quale quest’ultima deve, prima di realizzare il pegno, darne preavviso di almeno 5 giorni in forma scritta alla debitrice.
Una siffatta formalita’ non risulta, ad avviso di questa Corte, tale da porsi in logica antinomia con la sopradescritta caratteristica principale del pegno irregolare, cioe’ quella costituita dalla possibilita’ in capo al creditore di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulla cose date a pegno, in quanto di tali beni, una volta conclusosi il contratto volto a garantire la apertura di credito, il detto creditore e’ divenuto proprietario.
Tale peculiare meccanismo di soddisfazione del credito non pare che venga messo in crisi nelle sue peculiari caratteristiche dal fatto che, prima di procedere al definitivo incameramento del bene dato in pegno, sino alla concorrenza del credito garantito, il creditore debba darne comunicazione al debitore, onde, evidentemente, sollecitare questo – in ossequio al principio della buona fede contrattuale che deve animare le condotte dei soggetti del rapporto obbligatorio nella esecuzione di esso (articolo 1375 c.c.) – a realizzare le eventuali possibili contromisure all’attivazione del meccanismo di automatica soddisfazione dell’interesse creditorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che il Tribunale di Salerno abbia erroneamente applicato la disciplina che regola il rapporto di pegno irregolare, escludendo che il contratto intercorso fra la (OMISSIS), soggetto indagato nell’ambito della inchiesta in seno alla quale e’ stato disposto il sequestro preventivo delle somme risultanti dal saldo conto del conto corrente da costei intrattenuto con la (OMISSIS), e quest’ultimo istituto di credito sia sussumibile entro i limiti propri del pegno irregolare.
Posto che, come gia’ dianzi rilevato, la qualificazione giuridica di detto rapporto si pone come elemento pregiudiziale rispetto alla legittimita’ del disposto sequestro e, pertanto, della legittimita’ della ordinanza con la quale e’ stata rigettata la richiesta di revoca del medesimo, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio al Tribunale di Salerno che, in diversa composizione personale, rivalutera’, alla luce dei rilievi sopraesposti, la fondatezza o meno dell’appello proposto dalla (OMISSIS) in data 6 febbraio 2015 avverso il provvedimento col il quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro medesimo.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.

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