Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 11 maggio 2016, n. 19506

Induzione indebita e non concussione per due carabinieri che nell’ambito di controlli volti alla repressione dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento della manodopera, ottengano da commercianti la dazione di somme di denaro che vanno dai 100 ai 3mila euro per volta

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 11 maggio 2016, n. 19506

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 2/07/2015 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cardia Delia, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che insiste nell’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia, all’esito di giudizio immediato, dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui agli articoli 110, 81 e 317 c.p. per avere, in concorso tra loro, in tempi diversi e con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in seguito ai controlli effettuati in qualita’ di pubblici ufficiali appartenenti all’Arma dei Carabinieri volti alla repressione dell’immigrazione clandestina e dello sfruttamento della manodopera, costretto cittadini cinesi, titolari di attivita’ commerciali, alla dazione di somme di denaro variabili tra i 100 ed i 3.000 Euro, per volta.
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, qualificava il fatto ascritto ai prevenuti ai sensi dell’articolo 319-quater c.p. e rideterminava la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione, revocando la sanzione accessoria di cui all’articolo 317-bis c.p., ed applicando ad entrambi gli imputati l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
2. Il difensore dei prevenuti propone ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza, affidando il proposto mezzo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa denuncia vizi di motivazione e violazione di legge processuale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), in relazione all’articolo 18, n. 1 e articolo 12, n. 1, lettera a) e b) e articolo 453 c.p.p.).
La ricorrente fa valere nullita’ assoluta ed insanabile per avere l’ufficio della Procura proceduto, nell’impossibilita’ di notificare il relativo atto, allo stralcio dell’interrogatorio del prevenuto (OMISSIS) disposto quanto alla fattispecie di cui all’articolo 118 c.p.m.p., di abbandono di posto o violazione di consegna, nella ritenuta evidenza di prova del solo reato concessivo, pure contestato, di competenza del giudice ordinario.
In tal modo sarebbe stato stravolto il principio di cui all’articolo 453 c.p.p., u.c., atteso che il reato contestato avrebbe invece presentato, nonostante l’operato stralcio, una concussione commessa in modo inscindibile al reato di violata consegna.
2.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, in relazione alla richiesta formulata dinanzi alla Corte territoriale di assoluzione per insussistenza del fatto, e per mancanza di prova del fatto medesimo dovuta a cattivo governo dei principi regolatori della prova (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 192 c.p.p.).
Il compendio di prova acquisito non avrebbe infatti fornito risposta al quesito se gli offesi, cittadini cinesi, nel momento in cui ricevevano l’accertamento dei Carabinieri, avendo commesso illeciti, fossero per cio’ stesso soggetti passibili dell’altrui azione concussiva o se, secondo alternativa lettura del dato di prova, per loro scelta e per osservate modalita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa, essi volessero conseguire il massimo guadagno con il minimo impiego di risorse, elargendo denaro alla vista di chi potesse loro nuocere.
Solo all’esito, si sarebbe potuto dare contenuto e portata alla frase “come facciamo” pure attribuita agli operanti ed intesa dalla Corte territoriale, diversamente che dal Tribunale, come espressiva di una forza suggestiva e di persuasione integrante quella blanda pressione morale che, lasciando al destinatario la liberta’ di autodeterminarsi, avrebbe consentito di ascrivere la condotta alla fattispecie di cui all’articolo 319-quater c.p.p..
Alla sostenuta derubricazione del reato per difetto di costrizione dei pretesi soggetti passivi, la difesa evidenzia come avrebbe dovuto accompagnarsi la declaratoria di prescrizione del reato, risalendo l’ultimo episodio concussivo all’anno 2006.
Inoltre gli offesi avendo versato denaro avrebbero comunque dovuto rispondere, ai sensi dell’articolo 319-quater c.p., comma 2.
2.3. Con il terzo motivo la difesa denuncia violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) con riferimento all’articolo 111 Cost. e dell’articolo 6, paragrafo 3 lettere a) e b) della Convenzione Edu, in relazione alla riqualificazione giuridica operata dalla Corte di appello senza che gli imputati ne venissero informati in tempo utile.
Sarebbe stato infatti in tal modo violato il diritto di difesa, non potendo i prevenuti a fronte dell’operata riqualificazione contenuta in sentenza esercitare detto diritto secondo canoni di concretezza ed effettivita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ per i proposti motivi inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo, di piu’ squisita indole processuale, e’ inammissibile poiche’ ripropone un tema, quello della non separabilita’ (articolo 18 c.p.p.) dell’originario procedimento, di competenza del giudice militare, di cui all’articolo 118 c.p.m.p., ad opera del Pubblico Ministero, che ha gia’ avuto piena valutazione nella sentenza impugnata, senza che per l’introdotto mezzo si sia evidenziata, dai ricorrenti, alcuna discontinuita’ logica nelle conclusioni raggiunte dai Giudici di merito.
La liquidita’ della prova, quanto al connesso reato di concussione, come originariamente contestato (articolo 317 c.p.), reato soggetto a cognizione del giudice ordinario, rileva correttamente la Corte di appello come sostenga la decisione della Pubblica Accusa di “stralciare” il relativo titolo, procedendo per lo stesso con la richiesta di giudizio immediato.
3. Il secondo motivo di ricorso e’ del pari inammissibile.
Per questo infatti la difesa, non ponendosi in diretto confronto con la motivazione spesa nell’impugnata sentenza, pone di nuovo in contestazione gli esiti del materiale probatorio che e’ stato gia’ vagliato dalla Corte di appello che, in tal modo, e’ pervenuta ad una diversa e piu’ mite, nel trattamento sanzionatorio, qualificazione del fatto-reato rispetto a quella originariamente contestata.
La difesa svolge infatti una critica inconducente a siffatta opera qualificatoria non sortendo neppure l’effetto di proporre un diverso inquadramento normativo – peraltro sollecitato nei termini poi osservati dalla Corte di appello dalla stessa difesa – in sede di della contestata vicenda.
Gli argomenti spesi non offrono, infatti, se non un problematico ed inconcludente approccio esegetico della locuzione “come facciamo”, espressione linguistica utilizzata dai prevenuti nel contesto di reato e quindi nel corso dei controlli effettuati a carico degli offesi, escludendo della prima il significato “induttivo-persuasivo” apprezzato dai giudici di appello (articolo 319-quater c.p.) senza utilmente proporre altra scelta ermeneutica.
4. Il terzo motivo e’ del pari inammissibile.
La diversa sussunzione del fatto contestato si colloca infatti, di contro alle deduzioni difensive spese sul punto, in una cornice di piena compatibilita’ con l’esercizio del diritto di difesa.
Risponde invero a chiaro indirizzo della Corte di legittimita’ quello per il quale, l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del Pubblico Ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza (articolo 521 c.p.p.).
Tanto non si registra neppure per effetto di una lettura della disposizione condotta alla luce di principi costituzionali e convenzionali (articolo 111 Cost., comma 2; articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea) qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novita’ che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 5, n. 48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv. 261356).
Tanto e’ accaduto nella specie in esame in cui si e’ registrato, tra il primo ed il secondo grado, il passaggio da una condanna per concussione (articolo 317 c.p.) ad una per induzione indebita (articolo 319-quater c.p.), nella identita’ dell’abuso perpetrato dal pubblico ufficiale e della dazione o promessa indebita finalizzata al conseguimento, ad opera del primo, di denaro o altra utilita’.
In siffatto quadro certa poi apparela ricomprensione nella piu’ grave condotta costrittiva, di quella di mera induzione- richiamo, quest’ultima, di persuasive pratiche, allusivamente in grado di evocare scenari pregiudizievoli per la vittima.
Resta ferma infatti per la nuova definizione del reato uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (Sez. 5, n. 37532 del 17/04/2015, Delia, Rv. 265675), risultando nel capo di imputazione la contestazione di tutti gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto successivamente ritenuto in sentenza.
Quest’ultimo resta infatti definito come accadimento storico, oggetto di qualificazione giuridica da parte della legge penale che spetta al giudice individuare nei suoi esatti contorni (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012 (dep. 2013), 3ovanovic, Rv. 254648), anche in forza della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich/c. Italia).
La diversa ed in ogni caso piu’ mite qualificazione del fatto in appello consente poi all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 259564; Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015, Bu, Rv. 262778).
5. L’inammissibilita’ del ricorso sottrae ogni rilievo alla dedotta prescrizione del contestato reato che si voglia medio tempore maturata (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016), Ricci, non massimata), certo essendo che alla data della sentenza in grado di appello (del 2 luglio 2015), nessuna prescrizione, pure per la nuova ritenuta qualificazione giuridica del fatto giusta la novella di cui alla L. n. 190 del 2012, fosse maturata (articolo 319-quater c.p., comma 1; articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2).
6. All’inammissibilita’ consegue al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa equo stimare, in ragione dei profili di colpa che connotano l’assunta iniziativa, in Euro 1.500,00, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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