Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47249

In relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non e’ obbligatoria, il giudice e’ tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione. Cio’ comporta che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

Consegue a quanto sopra che l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto, pur in presenza della ritualmente dichiarata adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienze, la trattazione del processo, in assenza dello stesso e dell’imputato (non rilevando la circostanza che fosse stata disposta la nomina ex articolo 97 c.p.p., comma 4, di altro difensore, atteso che solo la presenza del difensore che aveva formalizzato l’istanza di rinvio avrebbe potuto avere efficacia sanante della predetta nullita’, ove lo stesso avesse proseguito la sua partecipazione all’udienza ed esercitato le facolta’ connesse), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47249

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di BOLOGNA in data 19/09/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANGELILLIS C., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/09/2013, dep. 7/10/2013, la Corte d’appello di BOLOGNA, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il tribunale di Reggio Emilia del 19/07/2006, appellata dal PG e dal (OMISSIS), dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest’ultimo in ordine ai reati ascritti ai capi a), c) e d), della rubrica (maltrattamenti; violazione di domicilio aggravata; violenza privata continuata) perche’ estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di violenza sessuale continuata di cui al capo b) in 2 anni, 2 mesi e gg. 20 di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui all’articolo 609 bis c.p. contestato come commesso sino al (OMISSIS), ed in particolare nei mesi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel relativo capo di imputazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con il primo e secondo motivo – che attesa la sostanziale omogeneita’ dei profili di doglianza ad essi sottesi, meritano congiunta illustrazione -, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge in relazione agli articoli 178 e 179 c.p.p., articoli 97 e 422 ter c.p.p..

In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di rinvio dell’udienza camerale tenutasi in data 19/09/2013 nonostante la richiesta di rinvio trasmessa via fax in data 17/09/2013 dal difensore di fiducia, rappresentando l’intenzione di aderire all’astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza; i giudici territoriali avrebbero dunque ritenuto inapplicabile l’istituto dell’impedimento a comparire alle udienze camerali d’appello, violando il diritto dell’imputato ad essere difeso; inoltre, con particolare riferimento al secondo motivo, si duole il ricorrente per aver la Corte d’appello provveduto alla nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, procedendo nella discussione dell’appello; detta sostituzione sarebbe stata illegittima in quanto, non essendo necessaria secondo la Corte d’appello la presenza del difensore, i giudici territoriali non avrebbero dovuto nemmeno procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, cosi’ pertanto violando il diritto dell’imputato ad essere assistito dal proprio difensore fiduciario).

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il profilo del vizio motivazionale per travisamento probatorio.

In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello sarebbe incorsa nel dedotto vizio ritenendo che non avesse pregio la censura dell’appellante secondo cui la p.o. potesse accettare di avere rapporti consensuali con l’imputato, ossia il marito da cui fuggiva; tale affermazione tradirebbe la mancata percezione del reale motivo di doglianza dell’appellante, il quale non aveva sollevato la questione della consensualita’, sostenendo invece che i rapporti non vi fossero proprio stati; cio’ sarebbe stato confermato dalle persone conviventi con il (OMISSIS), rendendo quindi inattendibile il narrato della p.o.).

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), per violazione di legge in relazione all’articolo 62 bis c.p..

In sintesi la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove questi sarebbe stato meritevole, tenuto conto delle sue condizioni psico – fisiche e dalla documentata disponibilita’ a sottoporsi a trattamenti terapeutici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ fondato.

4. Ed invero, deve ritenersi che, illegittimamente, i giudici di appello abbiano disatteso l’istanza di rinvio per adesione all’astensione collettiva proclamata dalla categoria professionale di appartenenza.

Sul punto, se e’ ben vero che sulla questione si era registrato in passato un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite secondo cui il disposto dell’articolo 486 c.p.p., comma 5, a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall’articolo 127 c.p.p. (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 – dep. 27/06/1998, Cerroni, Rv. 21079501, relativa proprio a fattispecie di adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello; v. anche, Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 175), e’ altrettanto vero che la piu’ recente giurisprudenza, di cui e’ espressione Sez. U, n. 15232 del 14/04/2015, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021), ha affermato – a seguito di una profonda rivalutazione della questione, condotta anche alla luce dei principi affermati dalle Sez. U, n. 40187 del 29/09/2014, Lattanzio, Rv. 259926 e delle Sez. U, n. 26711 del 19/06/2013, Ucciero, Rv. 255346 – il principio secondo cui in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non e’ obbligatoria, il giudice e’ tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione. Cio’ comporta, secondo le Sezioni Unite, che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (v., di recente, in senso conforme: Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015 – dep. 05/02/2016, Colli, Rv. 26592801).

5. Consegue a quanto sopra che l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto, pur in presenza della ritualmente dichiarata adesione del difensore di fiducia all’astensione dalle udienze, la trattazione del processo, in assenza dello stesso e dell’imputato (non rilevando la circostanza che fosse stata disposta la nomina ex articolo 97 c.p.p., comma 4, di altro difensore, atteso che solo la presenza del difensore che aveva formalizzato l’istanza di rinvio avrebbe potuto avere efficacia sanante della predetta nullita’, ove lo stesso avesse proseguito la sua partecipazione all’udienza ed esercitato le facolta’ connesse: Sez. 6, n. 8943 dei 11/02/2015 – dep. 27/02/2015, PG in proc. Messaoudi, Rv. 26461301), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti.

Si e’ cosi’ determinata la nullita’ a regime intermedio, non sanata e ritualmente eccepita con il ricorso, della sentenza impugnata ex articolo 178 c.p.p., lettera c), e articolo 180 c.p.p..

6. L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. La natura assolutamente preliminare ed assorbente del dedotto vizio processuale esime questa Corte dall’esame delle ulteriori doglianze, che si intendono pertanto assorbite.

7. Poiche’ i fatti riguardano reati di violenza sessuale, deve farsi luogo al c.d. “oscuramento” dei dati identificativi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

8. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Bologna.

Motivazione semplificata.

Dispone, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, che – a tutela dei diritti o della dignita’ degli interessati – sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalita’ e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *