Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 10 novembre 2016, n. 47238

Sommario

In tema di reati sessuali, poiche’ la testimonianza della persona offesa e’ spesso unica fonte del convincimento del giudice, e’ essenziale la valutazione circa l’attendibilita’ del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, puo’ essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre e’ precluso in sede di legittimita’, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.

Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

In tema di reati sessuali nei confronti di minori, o di persone non pienamente capaci, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacita’ a testimoniare non rende per cio’ stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacche’ un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di eta’ assai ridotta, o di persone con ridottissima capacita’ intellettuale, non e’ tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilita’, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacita’.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 10 novembre 2016, n. 47238

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), PARTE CIVILE;

avverso la sentenza del 06/11/2014 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI SANTE, che ha concluso per: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 6 novembre 2014, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Larino dell’8 novembre 2011, condannava (OMISSIS) alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con la concessione delle generiche, con condanna alle spese per la costituita parte civile. La sentenza di primo grado aveva inflitto la pena di anni 2 di reclusione con la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese, per il delitto di cui all’articolo 609 bis c.p., commi 1 e 3, perche’ con violenza consistita nel raggiungere il (OMISSIS) in un vicolo isolato e nel fargli sbattere la testa per tre volte contro il muro, gli palpava il sedere ed i genitali, cosi’ costringendolo con violenza a subire atti sessuali. In (OMISSIS) il (OMISSIS).

2. (OMISSIS) ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E.

Nell’appello si lamentava l’erroneita’ della decisione del Tribunale di Larino relativamente all’attendibilita’ intrinseca della testimonianza della parte offesa. La sentenza di primo grado evidenziava la forma di insufficienza mentale della vittima (sindrome di down) e al contempo affermava la sua attendibilita’ e credibilita’, in evidente contraddizione logica. La sentenza di appello con motivazione illogica estrapolava il solo nucleo essenziale della deposizione della vittima relegando ad imprecisioni e ad una mera carente capacita’ di attenzione le incongruenze del racconto di (OMISSIS). La sentenza non chiarisce con logicita’ perche’ la disabilita’ non deprima il racconto nella sua complessita’ e non solo in alcune parti, senza valutazione ex articolo 196 c.p.p., comma 2.

La decisione impugnata non valuta con dovuta attenzione le discrasie e le profondissime contraddizioni del racconto della parte offesa. Alle semplici richieste di chiarimenti e specificazioni il (OMISSIS) entrava in uno stato confusionale con risposte inconcludenti. Inoltre nessuno degli altri testi sentiti ha visto i ritenuti toccamenti sulle parti intime.

2.2. Manifesta illogicita’ della motivazione, e travisamento e mancata assunzione di una prova decisiva, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C e lettera E.

La valutazione parcellizzata della deposizione del (OMISSIS) comporta un’incompatibilita’ tra l’informazione posta alla base della decisione e l’informazione risultante dagli atti processuali; si trascrive allo scopo la deposizione resa dal (OMISSIS) all’udienza dell’11 ottobre 2011. La conclamata impossibilita’ di riferire i fatti narrati con una seppur minima coerenza logica, spaziale e temporale – come evidenziano le trascrizioni fonografice delle deposizioni – impedisce quel giudizio di univocita’ considerato sussistente nella sentenza impugnata. Infatti il (OMISSIS) riferisce di essere stato toccato in altra occasione, e la sera dei fatti in contestazione a volte si trovava al bar a volte a casa e comunque lontano dall’imputato.

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata; allegava copia sentenza di primo grado e verbale delle deposizioni della parte offesa dell’11 ottobre 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Il ricorso valutato nel suo complesso contenuto, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, la stessa illogicita’ quando non manifesta, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione solo perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. La decisione impugnata (e gia’ la sentenza del Tribunale di Larino, doppia conforme) ha con adeguata motivazione, immune da manifesta illogicita’ e da contraddizioni valutato l’attendibilita’ della persona offesa, (OMISSIS).

Sull’attendibilita’ della parte offesa e sulle modalita’ della sua esternazione, si deve rilevare che la sentenza risulta adeguatamente motivata e non presenta vizi logici per un eventuale intervento di legittimita’. Infatti, in tema di reati sessuali, poiche’ la testimonianza della persona offesa e’ spesso unica fonte del convincimento del giudice, e’ essenziale la valutazione circa l’attendibilita’ del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, puo’ essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre e’ precluso in sede di legittimita’, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 – dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessita’ di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine e’ necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo cosi’ l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa. (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014 – dep. 14/01/2015, Pirajno e altro, Rv. 261730); le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).

5. Il ragazzo risulta affetto da sindrome di down, e nel ricorso si evidenzia come questa sua condizione abbia inciso sulla sua inattendibilita’, mentre la sentenza contraddittoriamente evidenziava la sindrome di down ma nel contempo affermava la sua piena attendibilita’; la condizione della parte offesa, pero’, non rende la deposizione inattendibile di per se’, ma obbliga il giudice di merito non soltanto a verificarne analiticamente la coerenza, costanza e precisione, ma anche a ricercare eventuali elementi esterni di supporto (Cassazione Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013 – dep. 21/11/2013, F. e altri, Rv. 257855; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007 – dep. 25/09/2007, Tasca, Rv. 237597).

In tema di reati sessuali nei confronti di minori, o di persone non pienamente capaci, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacita’ a testimoniare non rende per cio’ stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacche’ un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di eta’ assai ridotta, o di persone con ridottissima capacita’ intellettuale, non e’ tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell’attendibilita’, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacita’. (Sez. 3, n. 38211 del 07/07/2011 – dep. 24/10/2011, C., Rv. 251381).

Nel nostro caso l’analisi dell’attendibilita’ nelle due sentenze (doppia conforme) e’ precisa e dettagliata, completa, con l’individuazione di “plurimi e convergenti riscontri”; il teste (OMISSIS) riferiva della violenza (“lo metteva al muro”), inoltre tre ragazze intervenute subito dopo il fatto hanno soccorso la parte offesa, spaventata ed allarmata, che subito raccontava alle tre intervenute il fatto reato (testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)). Il (OMISSIS) inoltre raccontava tutto anche alla madre.

6. Con il secondo motivo l’imputato denuncia un travisamento e una mancata assunzione di una prova decisiva, ma non indica quale prova decisiva sia stata non ammessa. Il ricorso sul punto quindi non e’ specifico.

Il travisamento della prova e’ riferito alla testimonianza della parte offesa, ma, come sopra visto, il racconto del (OMISSIS) risulta credibile e riscontrato da piu’ fonti probatorie.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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