Il danno alla reputazione sociale che deriva all’azienda da un’errata segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia può essere provato anche per presunzioni.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 6 luglio 2017, n. 16659
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13909-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, in persona del Direttore Generale Dott. MACCHIOLA LUIGI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) SNC), in persona del legale rappresentante pro tempore signor (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1834/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Firenze con sentenza 25.11.203 n. 1834 in riforma della decisione di prime cura ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.n.c. (poi trasformatasi in (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS)) ed ha condannato Mo (OMISSIS) banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. a risarcire il danno non patrimoniale per lesione al diritto alla immagine subito dalla societa’ in conseguenza della erronea segnalazione effettuata da (OMISSIS) s.p.a. di insoluti, relativi al pagamento di canoni di contratto di leasing, con conseguente iscrizione della societa’ commerciale tra i debitori inadempienti nel registro della banca dati privata (OMISSIS).
Rilevato che la lesione dei diritti della personalita’, riconosciuti dalla Carta costituzionale, ove non dipendente dalla natura fisica della persona umana, era configurabile anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalita’ giuridica, se pur dotati di minore autonomia patrimoniale, e ritenuto che il danno – conseguenza dovesse essere ravvisato nella concreta percepibilita’ della informazione negativa – suscettibili di pregiudicare l’accesso al credito – da parte dei terzi – operatori finanziari che si avvalevano del servizio della banca – dati privata, ha liquidato in via equitativa pure la somma attualizzata di Euro 15.000,00 a ristoro del danno.
La sentenza di appello e’ stata ritualmente impugnata per cassazione da (OMISSIS) s.p.a. con un unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C.. Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la banca censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2059, 2043, 2697 e 1226 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Assume la ricorrente che la “ratio decidendi” si palesa equivoca in quanto, da un lato, il Giudice di appello viene a ritenere che la durata (oltre due mesi) della permanenza della errata segnalazione nella banca – dati ha realizzato “una concreta interferenza sulle esigenze di accesso al credito”; dall’altro ha invece individuato il danno-conseguenza nella “effettiva percepibilita’ che i terzi societa’ e banche- hanno della segnalazione”. In ogni caso la pronuncia incorre nell’errore di diritto in quanto: a) la violazione dei diritti protetti da norme costituzionali non determina ex se l’automatica produzione di un “eventus – damni”, che deve invece pur sempre essere provato dal danneggiato nell’ “an” e nel “quantum”; b) tale danno non puo’ essere identificato nella “percepibilita’” della segnalazione inserita nella banca – dati, in quanto tale evento deve ricondursi alla fattispecie illecita violativa del diritto e non al momento successivo della produzione delle conseguenze dannose.
Il motivo, che individua chiaramente le statuizioni impugnate ed assolve ai requisiti di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1 -dovendo conseguentemente rigettarsi la eccezione di inammissibilita’ proposta dalla parte resistente – e’ fondato.
La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la risarcibilita’ del danno non patrimoniale in quanto conseguenza immediata e diretta della lesione di diritti fondamentali della persona, garantiti da copertura costituzionale, con riferimento – al caso di specie – alla violazione del “diritto alla immagine” od alla “reputazione sociale” di una societa’ commerciale (inteso come diritto della personalita’, rinveniente fondamento nell’articolo 2 Cost., e nell’articolo 8, paragr. 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE, concernente la identificazione e la rappresentazione della di se stessi, che trova realizzazione attraverso la espressione di determinati requisiti caratterizzanti la individualita’ della persona fisica, giuridica, od altro ente comunque dotato di parziale autonomia nei rapporti giuridici, e declinabile in senso riflessivo – percezione e considerazione di se’; autostima; reputazione personale- ed in senso ostensivo – percezione e considerazione accreditata presso gli altri; reputazione sociale-). Le questioni prospettate dal motivo di ricorso attengono in particolare:
a) alla individuazione del danno non patrimoniale come danno – evento, o danno “in re ipsa” (coincidente con la condotta violativa del diritto, e cioe’ con il perfezionamento della fattispecie illecita) ovvero come “danno-conseguenza” (ossia come ulteriore “prodotto”, effetto ontologicamente distinto, e cronologicamente successivo, rispetto alla violazione del diritto, id est al perfezionamento della fattispecie illecita).
b) alla descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito consistente nella violazione dell’immagine o della reputazione della societa’, avuto riguardo alla condotta materiale necessaria ad integrare la violazione del diritto tutelato.
Orbene, quanto al primo aspetto, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo abbandonato la originaria e risalente tesi, prospettata in relazione al danno biologico per la lesione della integrita’ psicofisica da Corte cost. 14 luglio 1986 n. 184, ed estesa alla lesione di diritti fondamentali – insuscettibili di valutazione economica, secondo cui la condotta lesiva era “ex se” dimostrativa del pregiudizio – di natura non patrimoniale- risarcibile, essendo approdata in seguito ad un complesso e travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell’illecito produttivo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c., nell’ambito dello schema strutturale della norma generale sull’illecito extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., alla indifferenziata applicazione del criterio causale, fondato sulla relazione “condotta materiale evento-lesivo – conseguenza dannosa” (articoli 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente suscettibile di protezione secondo l’ordinamento giuridico, con la conseguenza che del tutto identiche si pongono le esigenze di prova della esistenza e dell’ammontare del danno “patrimoniale” e “non patrimoniale”, non rilevando in contrario, ai fini dell’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la natura non economica -insuscettibile di espressione equivalente attraverso la misura del valore di scambio – dell’interesse tutelato dall’ordinamento che e’ stato leso, operando su un diverso piano ontologico la determinazione dell’ “an” e del “quantum” del danno risarcibile.
In particolare questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008 ha definitivamente chiarito che l’articolo 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilita’ del danno non patrimoniale “ai soli casi previsti dalla legge” (1- illecito astrattamente configurabile come reato: articolo 185 c.p., comma 2; 2 – illecito, non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale; 3 – illecito non bagatellare- che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell’illecito ex articolo 2043 c.c. (la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso).
Il principio ha trovato seguito nella giurisprudenza di legittimita’, per cui puo’ conclusivamente affermarsi che il “danno non patrimoniale”, costituendo anch’esso pur sempre un danno – conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi “in re ipsa” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20987 del 08/10/2007 -con riferimento alla prova del danno esistenziale; id. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. 1, Sentenza n. 7471 del 14/05/2012 – relativa alla prova del danno non patrimoniale derivato dalla lesione della dignita’ personale-; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013 concernente la prova del danno non patrimoniale derivato dalla elevazione di protesto illegittimo; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016 – con riferimento alla prova del danno non patrimoniale per lesione della reputazione sociale di un ente collettivo).
Tanto premesso la censura e’ infondata.
Il richiamo effettuato dal Giudice di appello al risalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’effettivo danno morale dovuto alla perdita di immagine determina in questo caso un danno che si ritiene in re ipsa….senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza di uno specifico pregiudizio…” (sentenza appello in motiv. pag. 6), proposizione estrapolata dall’intero contesto motivazionale sulla quale si incentra la critica della banca, si innesta infatti nella descrizione storica della evoluzione giurisprudenziale di legittimita’ in tema di danno non patrimoniale, mentre la conclusione argomentativa che viene a trarre, in esito a tale excursus, la Corte territoriale, appare conforme agli indicati principi di diritto laddove coniugando, sia pure con una non felice costruzione sintattica, la “concreta interferenza sulle esigenze di accesso del credito” con la “effettiva’ percepibilita’”, da parte degli utenti della banca-dati, della segnalazione arrecante il discredito sociale, ha inteso accertare gli effetti pregiudizievoli di natura non patrimoniale prodotti dalla condotta illecita della banca consistiti, non nella perdita di occasioni di finanziamento (suscettibile comunque di valutazione patrimoniale anche ove considerata in termini di “chance”), sibbene nella situazione in cui si era venuta a trovare la societa’ nell’ambiente in cui operava (e cioe’, come correttamente evidenziato dal Giudice di appello, tra i soggetti autorizzati ad accedere alla banca-dati, e dunque tra “gli operatori economici e commerciali ai quali l’impresa si rivolge abitualmente per l’indispensabile accesso al credito”) che la qualificava come soggetto economico se non impresentabile comunque a ridotta affidabilita’ rispetto alle societa’ regolarmente adempienti agli obblighi restitutori delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing.
La decisione e’ conforme ai principi enunciati nel precedente di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007, anch’esso richiamato nella sentenza di appello, che ha ribadito la distinzione tra evento lesivo e danno-conseguenza, puntualizzando come anche nella lesione della “reputazione personale” (che si manifesta nel “foro interno” come sentimento di appartenenza all’organismo collettivo dei titolari degli organi amministrativi ed assembleari) e della “reputazione sociale” (intesa come immagine di serieta’ ed affidabilita’ dell’ente collettivo proiettata all’esterno) della persona giuridica o di centri dotati comunque di livelli differenti di soggettivita’, il danno-conseguenza deve essere provato, rimanendo esclusa la ipotesi del danno “in re ipsa”, ben potendosi pervenire anche attraverso elementi presuntivi alla dimostrazione della conseguenza pregiudizievole derivata -ex articolo 1223 c.c., – all’ente collettivo dalla “deminutio” della propria immagine determinata dalla comunicazione della notizia lesiva (nella specie si trattava di comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia dello “stato di sofferenza” di una impresa), da individuarsi, quanto alla lesione della reputazione personale, nella “incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente collettivo” che “rappresenta un danno non patrimoniale che non si identifica nella lesione dell’immagine in se’, ma ne rappresenta una conseguenza a detta lesione ricollegata da un nesso causale”, e quanto alla lesione della reputazione sociale nella effettiva diffusione della notizia screditante, nella specie accertata dalla Corte d’appello in relazione alla permanenza della segnalazione negativa nella banca-dati per oltre due mesi.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la societa’ ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
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