Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 giugno 2017, n. 16270

Il giudizio di soccombenza reciproca, il quale è legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in più capi, va operato a stregua dell’esito complessivo della lite, non del numero dei motivi accolti in sede di gravame

Suprema Corte di Cassazione

sezione II civile

sentenza 30 giugno 2017, n. 16270

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22130-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), IN PERRSONA DEL SUO AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1530/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), partecipanti al condominio (OMISSIS), impugnavano la delibera dell’assemblea condominiale in data 2.4.2005, che aveva disposto la dismissione dell’impianto centralizzato di produzione dell’acqua calda. Separatamente, promuovevano altra causa diretta ad ottenere il risarcimento del danno per la mancata fruizione di detto servizio.

In entrambe la cause il condominio resisteva.

Riunite le due cause, il Tribunale di Cuneo accoglieva entrambe le domande e, in particolare, condannava il condominio al risarcimento del danno, che quantificava in Euro 2.000,00.

L’appello proposto dal condominio era parzialmente accolto dalla Corte distrettuale di Torino, che rigettava la domanda risarcitoria, perche’ non provata, confermava nel resto la sentenza di primo grado e compensava integralmente le spese del doppio grado di merito “attesi i limiti di accoglimento dell’appello”.

Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il condominio (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso lamenta l’omessa. insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno, per non aver la Corte territoriale valutato: un telegramma del 6.7.2005, col quale i (OMISSIS) lamentavano la mancata erogazione d’acqua calda nel loro appartamento; la deposizione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno confermato che il boiler condominiale normalmente non e’ in uso; la deposizione del teste (OMISSIS), che ebbe ad assistere ad una telefonata della sig.ra (OMISSIS) che lamentava all’amministratore del condominio il guasto della caldaia; la testimonianza del teste (OMISSIS), che ha confermato che gli odierni ricorrenti si recavano in vacanza ad (OMISSIS) nel mese di agosto.

2. – Il secondo mezzo denuncia, in ordine al medesimo fatto, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente alle prove documentali offerte, in particolare il telegramma inviato da (OMISSIS) il 6.7.2005 all’amministratore del condominio per lamentare la mancata erogazione dell’acqua calda.

3. – Il terzo motivo deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese, considerato che dei tre motivi di gravame proposti dal condominio la Corte d’appello aveva accolto soltanto il terzo, sicche’ quest’ultima avrebbe dovuto considerare la prevalente soccombenza del condominio stesso.

4. – I primi due motivi – connessi ed omogenei e da esaminare, dunque, congiuntamente – sono infondati.

Essi disattendono il fermo indirizzo di questa Corte secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non puo’ invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ la citata norma non conferisce alla Corte di legittimita’ il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove. controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. fra le tantissime, Cass. nn. 6288/11, 27162/09, 17477/07, 15489/07, 828/07 e 8718/05).

Cio’ significa che e’ inattaccabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (da applicarsi ratione temporis nel testo previgente alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) non la motivazione che sia l’unica o la migliore possibile in base ai fatti emersi nel giudizio di merito, ma quella che e’ sorretta da un ordito motivazionale logico e sufficiente, sicche’ resta escluso ogni giudizio di valenza con ipotesi alternative che, del pari e in ipotesi, possano essere consentite dagli atti.

Nella specie, parte ricorrente, lungi dal dimostrare la benche’ minima illogicita’ intrinseca (cioe’ desumibile dalla stessa e dalla sola lettura) della motivazione, si limita a richiamare elementi istruttori di segno opposto, nell’erronea supposizione che in sede di legittimita’ se ne possa assumere e discutere la prevalenza per minare la decisione di merito.

5. – Anche il terzo motivo non ha pregio.

Premesso che la causa soggiace al testo originario dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, (le due cause sono state introdotte nel 2005), va rilevato che il giudizio di soccombenza reciproca (il quale e’ legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in piu’ capi: cfr. Cass. nn. 3438/16, 21684/13 e 22381/09) va operato a stregua dell’esito complessivo della lite, non del numero dei motivi accolti in sede di gravame. Ne deriva che anche il parziale accoglimento dell’appello, il quale a sua volta abbia determinato – come nella specie – un accoglimento quantitativamente ridotto della domanda, legittima la pronuncia di compensazione.

6. – In conclusione, il ricorso va respinto.

7. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

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