Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19388

Nel regime del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, qualora il tribunale, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per somme dovute a titolo di prestazioni giudiziali di avvocato e proposta con citazione anziche’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., previo rilievo dell’applicabilita’ del citato articolo 14, e disattendendo la replica in senso contrario dell’opponente in ordine alla inapplicabilita’ di quella norma (nella specie motivata dal non essere le prestazioni relative a giudizi civili, bensi’ rese davanti al giudice amministrativo), dichiari tardiva l’opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre il termine per la proposizione dell’opposizione riferito al deposito del ricorso, decidendo la causa con il rito ordinario di cognizione, come una normale opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza non e’ ricorribile ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 3, ma con l’appello ai sensi dell’articolo 339, primo comma, c.p.c., operando ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione il principio di c.d. ultrattivita’ del rito.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 30 settembre 2016, n. 19388

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20484/2014 proposto da:
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t. e Direttore Generale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 751/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato MARIO PLUTINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. L’ (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, contro l’Avvocato Antonino Infortuna avverso la sentenza del 6 maggio 2014, pronunciata ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’opposizione da essa ricorrente proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 974 del 2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma dovuta per prestazioni giudiziali rese dall’Infortuna in un giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione di Catanzaro.
§2. Il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto in quanto essa era stata proposta non gia’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., siccome previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, bensi’ con citazione e quest’ultima era stata iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, sicche’ pur applicando il principio di conservazione degli atti processuali ed intendendo l’attivita’ di deposito in funzione dell’iscrizione a ruolo come equivalente ad un deposito del prescritto ricorso, l’opposizione risultava tardiva.
§2.1. Il Tribunale e’ pervenuto a tale conclusione dopo avere: a) disatteso l’eccezione dell’opponente in ordine all’inapplicabilita’ del procedimento di cui all’articolo 14 nella specie, sotto il profilo di una sua limitazione (come accadeva per le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28) alle sole prestazioni giudiziali rese in giudizi civili; b) e, quindi, considerato irrilevante che nel decreto non fosse stato indicata come forma dell’opposizione quella del ricorso.
§3. Al ricorso, che, dopo una premessa giustificativa dell’accesso al ricorso straordinario, prospetta tre motivi, ha resistito con controricorso l’ (OMISSIS).
§4. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. I motivi di ricorso non possono essere esaminati, in quanto il ricorso e’ inammissibile, giacche’ e’ stato proposto contro una sentenza che avrebbe dovuto essere impugnata con il mezzo dell’appello, in quanto pronunciata al di fuori dei limiti nei quali, all’esito dello svolgimento del procedimento sommario di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e’ pronunciabile un’ordinanza non appellabile ai sensi dell’ultimo comma della stessa norma.
Queste le ragioni.
§2. Il Tribunale, non rileva se a torto o a ragione, ha ritenuto di dover rendere la decisione con la forma propria del normale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo avere ritenuto che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con la forma del ricorso da depositarsi presso l’ufficio del giudice e non con la citazione, cosi’ come invece era stata introdotta, e dopo avere altresi’ affermato tale tesi sulla base di un’esegesi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, nel senso che, quando esso allude all’opposizione ai sensi dell’articolo 645 c.p.c., lo fa con riferimento a tutti i crediti per prestazioni professionali di avvocato.
§3. Il modus procedendi che il Tribunale, nel solco della ritenuta applicabilita’ della disciplina dell’articolo 14 citato, avrebbe dovuto seguire sarebbe stato, in realta’, quello previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 4, comma 1, e, dunque, esso avrebbe dovuto disporre con ordinanza il mutamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito dell’articolo 702 bis c.c. e ss., che lo stesso articolo 14 dispone regoli, con le particolarita’ da esso stesso stabilite e con quelle emergenti dall’articolo 3 del citato d.lgs.
Ove tale mutamento fosse stato disposto e la trattazione fosse avvenuta con il rito c.d. sommario di cui a dette norme, la decisione avrebbe dovuto rendersi con ordinanza e sarebbe divenuta rilevante la questione dell’applicabilita’ o meno dell’articolo 14, comma 4, che dispone che “l’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile”.
Norma questa che, peraltro, seguendo una tesi dottrinale che reputa di interpretarla in senso conforme a come si interpretava il sistema della L. n. 794 del 1942, articolo 2829, si dovrebbe considerare limitata al solo caso in cui la controversia riguardi soltanto la misura degli onorari e non l’an o il quantum delle prestazioni, dovendosi altrimenti ritenere che l’ordinanza segua il regime dell’articolo 702 quater c.p.c., che non a caso non e’ derogato dall’articolo 3 citato del D.Lgs..
Lo ha ritenuto di recente Cass. n. 19873 del 2015, statuendo che “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, comma 4, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura L. n. 794 del 1942, ex articolo 28, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicche’ l’ordinanza che statuisca sull'”an” del compenso e non solo sul “quantum” e’ impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione.”).
§4. Ove il cambiamento del rito fosse stato disposto, seguendo tale tesi ne sarebbe derivato che il regime di impugnazione sarebbe stato comunque quello dell’appello e non del ricorso straordinario.
§5. Ora, in disparte questa questione, si deve rilevare che, non avendo il Tribunale disposto il cambiamento del rito ed avendo trattato e deciso la causa con il rito ordinario, tale rito avrebbe dovuto applicarsi anche ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione. Tanto alla stregua del principio per cui il rito in sede di impugnazioni e’ ultrattivo e, dunque, vincola chi deve esercitare il diritto di impugnazione ad esercitarlo nelle forme corrispondenti e previste per le decisioni rese all’esito della trattazione con il rito stesso.
Poiche’, di fronte ad una decisione resa in primo grado con il rito ordinario dal tribunale, il rito dell’impugnazione e’, salvo eccezioni espressamente previste, quello dell’appello, giusta il primo comma dell’articolo 339 c.p.c., e’ palese che la ricorrente avrebbe dovuto esercitare il diritto di impugnazione non gia’ con ricorso straordinario, bensi’, data l’ultrattivita’ del rito, con l’appello.
§6. Del tutto irrilevante e’ nella specie la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a proposito dell’esegesi della L. n. 794 del 1942, vecchio articolo 29, come pure quella richiamata per replicare dal resistente (cioe’ Cass. sez. un. n. 390 del 2011), le quali suppongono la situazione in cui la forma della decisione sia stata l’ordinanza non impugnabile (di cui al citato articolo 29, ed ora all’articolo 14 citato, comma 4), cioe’ la forma prevista dalla legge ed occorra considerare se la sostanza della decisione non fosse ad essa adeguata e non, come nella specie, un caso di decisione adottata con il rito errato.
§6. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Nel regime del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, qualora il tribunale, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per somme dovute a titolo di prestazioni giudiziali di avvocato e proposta con citazione anziche’ con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., previo rilievo dell’applicabilita’ del citato articolo 14, e disattendendo la replica in senso contrario dell’opponente in ordine alla inapplicabilita’ di quella norma (nella specie motivata dal non essere le prestazioni relative a giudizi civili, bensi’ rese davanti al giudice amministrativo), dichiari tardiva l’opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre il termine per la proposizione dell’opposizione riferito al deposito del ricorso, decidendo la causa con il rito ordinario di cognizione, come una normale opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza non e’ ricorribile ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 3, ma con l’appello ai sensi dell’articolo 339, primo comma, c.p.c., operando ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione il principio di c.d. ultrattivita’ del rito.”.
§7. Le spese del giudizio di cassazione, data la novita’ della questione esaminata, si possono compensare.
§8. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.
P.Q.M.

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