Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 30 settembre 2016, n. 19378

La responsabilità dell’appaltatore per i danni causati ai beni del committente nell’esecuzione di lavori ordinatigli non può essere esclusa per il solo fatto che le operazioni fonte di danno fossero estranee all’oggetto dell’appalto

Per un maggior approfondimento sull’appalto cliccare sull’immagine seguente

Il contratto d'appalto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 30 settembre 2016, n. 19378

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16781-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dei procuratori Dr.ssa (OMISSIS) e Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo p.t. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1049/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2013, R.G.N. 4599/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1994 la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in ” (OMISSIS) s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”) convenne dinanzi al Tribunale di Roma la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale in ” (OMISSIS) s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:
-) nel 1989, durante lavori di impermeabilizzazione nell’aeroporto di Fiumicino, prese fuoco un container di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) (indicata nella sentenza impugnata come ” (OMISSIS) s.p.a.”, ma la circostanza non e’ oggetto di contrasto tra le parti in questa sede), che custodiva costosi apparati elettronici;
-) in adempimento dei propri obblighi contrattuali, la (OMISSIS) aveva indennizzato la (OMISSIS) dei danni conseguiti all’incendio, surrogandosi nei diritti di questa verso i responsabili;
-) la responsabilita’ dell’incendio andava ascritta ai dipendenti della (OMISSIS), cui la stessa (OMISSIS) aveva appaltato varie opere di ristrutturazione.
Chiese pertanto la condanna della (OMISSIS) ex articolo 1916 c.c. alla rifusione dell’indennizzo pagato alla (OMISSIS).
2. La (OMISSIS) si costitui’ e, oltre a negare la propria responsabilita’, chiamo’ in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito’ mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.), chiedendo di essere garantita dalle pretese attoree in caso di accoglimento della domanda.
3. Il Tribunale di Roma con sentenza 20.5.2004 n. 16011 accolse sia la domanda principale, sia quella di garanzia.
La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS), la quale contesto’ la sussistenza della responsabilita’ della propria assicurata (OMISSIS).
La Corte d’appello Roma con sentenza 21.2.2013 n. 1049 accolse il gravarne e rigetto’ la domanda della (OMISSIS).
Ritenne la Corte d’appello che:
(a) i lavori causa del danno erano stati si’ eseguiti da operai della (OMISSIS), ma esorbitando dai compiti loro appaltati dalla (OMISSIS), ed obbedendo ad una richiesta loro rivolta per le vie brevi da un dipendente della stessa (OMISSIS); gli operai della (OMISSIS), pertanto, avevano agito quali nudi ministri sotto la direzione di persona dipendente dalla danneggiata, la quale non aveva dunque titolo per pretendere il risarcimento;
(b) in ogni caso, la (OMISSIS) non aveva validamente dimostrato l’ammontare del danno patito dalla sua assicurata (OMISSIS), e di conseguenza l’entita’ del diritto nel quale si era surrogata.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) (che ha proposto ricorso incidentale condizionato); e la (OMISSIS), che ha depositato altresi’ memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Lamenta la violazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata sarebbe “incomprensibile”; ha richiamato le prove testimoniali “prescindendo dal loro effettivo contenuto”; ed avrebbe adottato una motivazione solo apparente.
Il senso complessivo della censura e’ che dalle prove raccolte emergeva come la scelta di eseguire i lavori che saranno la causa del danno non fu affatto imposta ai dipendenti (OMISSIS) da un dipendente della (OMISSIS), ma fu iniziativa autonoma dei primi.
1.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Esso infatti sollecita da questa Corte una valutazione delle prove nuova e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Ne’ la sentenza impugnata puo’ dirsi “nulla” ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ipotesi ricorrente solo quando la motivazione manchi del tutto anche come segno grafico, ovvero sia totalmente inintelligibile.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la circostanza dell’ingerenza del dipendente di (OMISSIS) nei lavori eseguiti dalla (OMISSIS), ritenuta provata dalla Corte d’appello, era invece contraddetta dalle prove raccolte.
2.2. Anche questo motivo e’ manifestamente inammissibile.
La sentenza d’appello impugnata in questa sede e’ stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
Nel caso di specie, invece, cio’ di cui la (OMISSIS) si duole col secondo motivo di ricorso e’ proprio il modo in cui la Corte d’appello ha esaminato e valutato le prove raccolte: richiesta, per quanto appena detto, non consentita in questa sede.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 1655 c.c.. Ricorda, al riguardo, come la Corte d’appello abbia ritenuto che la (OMISSIS) (e quindi il suo assicuratore danni, che le si era surrogato) non potesse chiedere il risarcimento dei danni ad (OMISSIS), perche’ quel danno era stato causato dalla (OMISSIS) a se stessa: infatti l’operaio che mando’ a fuoco il container, mentre cercava di impermeabilizzarlo, era stato chiamato ad eseguire quel lavoro da un dipendente (OMISSIS), ed aveva percio’ agito quale nudus minister.
Cosi’ decidendo – prosegue la ricorrente – la Corte d’appello ha violato l’articolo 1655 c.c., perche’ non basta eseguire una lavorazione su incarico altrui per essere qualificato nudus minister.
3.2. Il motivo e’ fondato.
Con l’espressione “nudus minister”, coniata dalla prassi, si designa l’ipotesi in cui il committente imponga all’appaltatore istruzioni cosi’ stringenti e vincolanti, da sopprimere ogni sua autonomia e liberta’ di scelta.
La teorica del nudus minister e’ stata concepita per risolvere il problema della responsabilita’ del committente per i danni causati dall’appaltatore ai terzi.
La regola, infatti, e’ che il committente non risponda dei danni causati a terzi dall’appaltatore, a causa della autonomia organizzativa e decisionale di quest’ultimo. A questa regola, tuttavia, secondo la suddetta teoria si fa eccezione giustappunto quando ricorra l’ipotesi dell’appaltatore nudus minister, giacche’ in questa evenienza e’ il committente a divenire quasi un “autore mediato” del danno.
Appare dunque evidente come nel nostro caso sia fuori luogo il richiamo alla tematica del nudus minister compiuto dalla Corte d’appello. Qui, infatti, non si trattava di stabilire se (OMISSIS) (committente) fosse o meno responsabile dei danni causati da (OMISSIS) (appaltatore) a terzi. Si trattava, al contrario, di stabilire se (OMISSIS) (committente) avesse diritto al risarcimento dei danni che (OMISSIS) (appaltatore) le aveva causato per imperizia. Ed ovviamente l’appaltatore che causi un danno al committente non puo’ essere esonerato da responsabilita’ per il solo fatto che abbia ricevuto l’incarico dal committente stesso: altrimenti, a seguire il ragionamento della Corte d’appello, si perverrebbe all’assurdo che mai nessun committente potrebbe pretendere il risarcimento del danno da inadempimento dell’appaltatore, perche’ il secondo ha ricevuto necessariamente un incarico dal primo.
Per escludere dunque la responsabilita’ dell’appaltatore (OMISSIS) la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare non se l’incarico di eseguire i lavori rivelatisi dannosi fu o meno impartito dalla (OMISSIS), ma se l’erronea tecnica di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione fu dalla (OMISSIS) imposta alla (OMISSIS); se il danno sia derivato dal lavoro in se’, piuttosto che dalla sua imperita esecuzione; ed ancora se la dannosita’ dell’ordine eventualmente impartito dalla (OMISSIS) potesse, con l’ordinaria diligenza, essere percepita dai destinatari di esso.
3.3. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare il caso si atterra’ al seguente principio di diritto:
La responsabilita’ dell’appaltatore per i danni causati ai beni del committente nell’esecuzione dei lavori ordinatigli non puo’ essere esclusa per il solo fatto che le operazioni fonte di danno fossero estranee all’oggetto dell’appalto, ed eseguite su ordine diretto d’un dipendente del committente.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, con autonoma ratio decidendi, ha rigettato la domanda di surrogazione (anche) perche’ non provato il quantum. Tuttavia la Corte d’appello ha adottato tale decisione ritenendo che l’attrice avesse depositato solo una quietanza e una perizia di parte, cosi’ trascurando di considerare che la (OMISSIS) aveva invece depositato molti altri documenti dimostrativi dell’entita’ del danno.
4.2. Il motivo e’ fondato.
La (OMISSIS) aveva dedotto in giudizio di avere subito un danno in conseguenza dell’imperita condotta dei dipendenti della (OMISSIS).
Questo danno era consistito nella necessita’ di in parte riparare, ed in parte sostituire, un localizzatore “ILS” (o Instrumental Landing System), ovvero un sofisticato strumento che agevola la manovra di atterraggio dei velivoli, guidandoli lungo una traiettoria virtuale.
Pertanto i “fatti storici” dimostrativi dell’esistenza del danno erano rappresentati dalla circostanza che quel macchinario esistesse; che fosse stato danneggiato; che fosse stato speso del denaro per acquistare le parti di ricambio.
La societa’ (OMISSIS) ha dimostrato di avere prodotto in primo grado una perizia di parte (allegata altresi’ al ricorso per cassazione) cui erano allegati vari documenti, attestanti:
– l’elenco del materiale danneggiato;
– il prezzo d’acquisto del materiale danneggiato;
– il costo di riparazione del localizzatore;
– il costo d’acquisto delle parti sostituite.
Le circostanze che il localizzatore esistesse, che fosse stato danneggiato, e che fosse stato speso del denaro per ripararlo costituivano dunque altrettanto “fatti storici”, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere in esame, al fine di stabilire se sussistesse o meno un danno risarcibile.
5. Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS).
5.1. Col proprio ricorso incidentale la (OMISSIS) chiede “l’annullamento” della sentenza impugnata, per avere questa “escluso la domanda di manleva della (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS)”.
5.2. La doglianza non deve essere esaminata in questa sede: infatti tutte le questioni attinenti il rapporto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) non sono state esaminate dal giudice d’appello, perche’ assorbite dal rigetto della domanda principale, e dovranno dunque essere esaminate ex novo dal giudice di rinvio.
6. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *