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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 agosto 2013 n. 19602[1]

 

La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario, per l’articolo 1218 cod. civ., l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa. Peraltro, tale accertamento dev’essere condotto con riferimento al momento dell’inadempimento e non con riferimento a comportamenti delle parti successivi al suo verificarsi, potendo tali comportamenti successivi all’inadempimento tutelato da clausola risolutiva espressa, ove si verifichino prima della dichiarazione di volersene avvalere assumere semmai solo l’eventuale significato di evidenziare per facta concludentia, a latere della parte che può dichiarare di volersi avvalere della clausola ed ancora non l’abbia fatto, il valore di rinuncia ad esercitare il diritto di avvalersene


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/08/locazione-per-lo-sfratto-va-provata-la-colpevolezza-dellinadempimento.html
 

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