Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21481

Il sequestro conservativo disposto in sede penale non viene meno a seguito di sentenza di condanna del debitore in forma generica. La misura cautelare, infatti, deve necessariamente proseguire nel giudizio civile.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 25 ottobre 2016, n. 21481

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21195 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F.: (OMISSIS)), entrambe in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Reggio Emilia n. 608/2014, depositata in data 16 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6 ottobre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato (OMISSIS), per le societa’ ricorrenti;

l’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ottenuto sequestro conservativo nei confronti di (OMISSIS) per l’importo di 2,63 miliardi di Euro, le societa’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. instaurarono giudizio di merito in sede civile, poi trasferito in sede penale mediante costituzione di parte civile nel processo contro il debitore per bancarotta e altri reati. Dopo la condanna in primo grado del (OMISSIS) ad una provvisionale di 2 miliardi di Euro, instaurarono diverse procedure esecutive, di cui una presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Una volta che, in grado di appello, la provvisionale venne ridotta a 6 milioni di Euro, il (OMISSIS) chiese in tali limiti la riduzione e la conversione del pignoramento al giudice dell’esecuzione, il quale determino’ su tale importo il credito residuo e ne ordino’ il pagamento, dichiarando poi estinta la procedura e disponendo la cancellazione della trascrizione del sequestro e dei pignoramenti.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, ritenendo che questo si fosse convertito in pignoramento solo nei limiti dell’importo oggetto di condanna, e che non avesse conservato efficacia per la differenza. Ricorrono la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS) S.p.A., sulla base di un unico motivo (articolato in quattro profili), illustrato con memorie depositate ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2905 c.c., articoli 671, 686 e 669 novies c.p.c., articolo 539 c.p.c., in relazione all’articolo 111 Cost.; difetto assoluto di motivazione in relazione all’articolo 111 Cost.”.

Il motivo e’ fondato.

Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, una volta ottenuto sequestro conservativo, laddove l’azione civile sia esercitata o trasferita in sede penale e il processo penale si concluda con una sentenza di condanna del debitore in forma generica, con contestuale riconoscimento di una provvisionale di importo inferiore a quello del sequestro, ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., commi 1 e 2, quest’ultimo si convertirebbe in pignoramento limitatamente all’importo della provvisionale, e perderebbe invece efficacia per l’importo residuo.

Ma, ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., la condanna ad una provvisionale e’ possibile in caso di condanna generica dell’imputato al risarcimento dei danni, con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione.

Ed e’ pacifico che “la conversione del sequestro in pignoramento che secondo l’articolo 686 c.p.p., comma 1, e articolo 474 c.p.p., comma 2, n. 1, puo’ avvenire solo in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca percio’ titolo esecutivo – nel caso di condanna generica ai sensi degli articoli 538 e 539 c.p.p., si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell’atto esecutivo” (Cass. penale, Sez. 6, n. 42698 del 10 luglio 2008, dep. 14 novembre 2008, Fabris; Sez. 3, Ordinanza n. 13981 del 12 aprile 2012; Sez. 4, Sentenza n. 9851 del 6 marzo 2015, Rv. 262439, Biagini).

La relativa azione civile puo’ essere promossa senza limiti di tempo, ad eccezione di quello generale della prescrizione (“nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza penale, che contenga anche la condanna generica al risarcimento del danno, l’azione per la relativa quantificazione si prescrive, a norma dell’articolo 2953 c.c., nel termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui la sentenza stessa era divenuta irrevocabile”: Cass. civile, Sez. 3, Sentenza n. 6901 del 07/04/2015, Rv. 635239).

La giurisprudenza di questa Corte, in sede penale, ha altresi’ chiarito che il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda senza l’assoluzione di questi con sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere definitiva (articolo 317 c.p.p.), ma con una sentenza di condanna (o anche con mero patteggiamento della pena) che non dia luogo alla formazione di un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., ma che renda necessaria la prosecuzione del processo per la determinazione del quantum del risarcimento in sede civile, purche’ la riassunzione del processo in tale sede abbia luogo nei termini previsti per l’esercizio dell’azione di merito in caso di misura cautelare conservativa concessa ante causam (Cass. penale, Sez. 1, n. 22062 del 21 gennaio 2011 – dep. 1 giugno 2011, Gaucci: “il sequestro conservativo disposto sui beni dell’imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l’azione risarcitoria, gia’ esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall’articolo 669 octies c.p.c.”).

In motivazione cosi’ si esprime la sentenza sopra richiamata: “la disposizione dell’articolo 317 c.p.p., comma 4, che prevede i casi in cui il sequestro conservativo perde efficacia non puo’ che essere letta ed interpretata alla luce dei presupposti e della ratio della misura cautelare appena richiamati. Nella giurisprudenza penale e’ considerato dato pacifico che il sequestro conservativo esplica una funzione cautelare a tutela dei diritti derivanti dalle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno anche in forma generica, ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., nonche’ dalle statuizioni della futura sentenza civile di condanna al pagamento della somma liquidata quale ammontare del risarcimento (Sez. 3, n. 26105, 06/05/2009, Valle; Sez. 6, n. 1614, 27/04/1995, Saladino). In detti casi – e’ stato affermato (Sez. 6, n. 42698, 10/07/2008, Fabris) – la conversione del sequestro in pignoramento, che secondo l’articolo 686 c.p.p., comma 1, e l’articolo 474 c.p.p., comma 2, n. 1, puo’ avvenire soltanto in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca percio’ titolo esecutivo, si verifica solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell’atto esecutivo (Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007 n. 18536; Sez. 3, 29/04/2006 n. 10029). Pertanto, pur non operando una conversione immediata del sequestro conservativo in pignoramento, il sequestro mantiene il suo effetto di garanzia. Non diversamente deve ritenersi che, a seguito della sentenza di applicazione della pena, il sequestro conservativo penale non viene meno ma segue l’azione civile. Tanto, invero, risulta evidente alla luce della disciplina in tema di sequestro conservativo del codice di procedura civile che consente di individuare i rapporti con il sequestro conservativo disposto in sede penale e di rilevare come la perdita di efficacia del sequestro conservativo sia prevista sempre come conseguenza o del definitivo accertamento dell’insussistenza del diritto al risarcimento fatto valere, cui si collega strumentalmente l’azione cautelare, ovvero all’inerzia della parte nel portare avanti la sua pretesa sostanziale”…… “Risulta evidente, quindi, che non puo’ ricondursi un effetto estintivo del sequestro conservativo a vicende processuali quale e’ il cd. patteggia-mento che, a norma dell’articolo 444 c.p.p., comma 2, – in ragione della scelta dell’imputato (ovverosia del soggetto che con riguardo all’azione di risarcimento rappresenta la parte convenuta) – forzatamente estromette dal processo penale la parte civile imponendole, anche in deroga all’articolo 75 c.p.p., comma 3, di proseguire l’azione risarcitoria nella sede propria”……”Il diritto di azione e difesa della parte civile sarebbe gravemente compromesso se si negasse in siffatta situazione la perdurante efficacia del sequestro conservativo legittimamente ottenuto dalla parte civile, ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., a garanzia dei propri crediti prima d’essere costretta a riassumere la sua pretesa nel giudizio civile. Se e’ vero, dunque, che – come sostenuto dal ricorrente – il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento, ai sensi dell’articolo 320 c.p.p., comma 1, solamente in forza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria o di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile che ne costituiscono il titolo, la circostanza, tuttavia, che il sequestro conservativo non possa ancora convertirsi di diritto in pignoramento non implica affatto che esso non mantenga la funzione di garanzia sua propria, quando il processo penale, lungi dall’essersi concluso con una sentenza irrevocabile di proscioglimento o di non luogo a procedere, e’ stato definito con una sentenza irrevocabile con la quale e’ stata applicata la vena, ex articolo 444 c.p.p.. Naturalmente, non puo’ per cio’ solo ritenersi che il sequestro conservativo conservi effetti giuridici illimitati nel tempo, stante la natura cautelare della misura che, come si e’ detto, e’ legittima solo in quanto funzionale e collegata ad una pronunzia sul merito della domanda risarcitoria. Deve, quindi, ritenersi che – in analogia con quanto dispone il codice di procedura civile nel caso di azioni cautelari ante causam o di azioni cautelari collegate a domande per le quali sopravviene un difetto di giurisdizione (articolo 669 nonies c.p.p., u.c.) – in caso di applicazione di pena, il sequestro conservativo e’ destinato a divenire inefficace soltanto ove l’azione risarcitoria, gia’ esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall’articolo 669 octies c.p.c.”.

Nella specie, peraltro, non assume rilievo la problematica del termine per l’inizio dell’azione in sede civile ai fini della conservazione degli effetti del sequestro dopo la pronunzia della sentenza penale contenente condanna generica dell’imputato ed eventuale provvisionale (secondo altro orientamento, potrebbe del resto ritenersi diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza penale sopra richiamata – che la mancanza di una espressa disciplina normativa impedisca di estendere analogicamente la previsione degli articoli 669 octies e 669 novies c.p.c., e che quindi il sequestro mantenga i suoi effetti indefinitamente, salva la possibilita’ per il sequestrato di agire per l’accertamento negativo del diritto a cautela del quale esso venne autorizzato, cosi’ ottenendo una sentenza di cognizione che ne determini la caducazione). Non risulta infatti posta nella presente sede (ne’ risulta che sia stata posta in sede di merito) alcuna questione in ordine alla mancata o tardiva riassunzione del giudizio in sede civile, dopo la pronunzia della sentenza penale che ha ridotto l’importo della provvisionale.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: “il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde automaticamente la sua efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica, e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile, ai sensi dell’articolo 539 c.p.p., comma 1, dovendo il giudizio proseguire in sede civile per la determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile; a maggior ragione, dunque, esso non perde efficacia in caso di sentenza di condanna generica, con riconoscimento di una provvisionale ai sensi del secondo comma dell’articolo 539 c.p.p.; in tal caso il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l’importo residuo”.

In base a tale principio, il sequestro ottenuto dalle societa’ ricorrenti non avrebbe potuto ritenersi inefficace per la sola circostanza della intervenuta condanna del debitore al pagamento di una provvisionale in misura inferiore all’importo originario per cui esso era stato originariamente autorizzato, e di conseguenza non avrebbe potuto essere disposta, per questo solo motivo, la cancellazione della sua trascrizione.

La pronunzia impugnata va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in persona di diverso magistrato, perche’ rivaluti la fattispecie, sulla base del principio di diritto sopra indicato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

2. Il ricorso e’ accolto.

La pronunzia impugnata e’ cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, perche’ rivaluti la fattispecie, sulla base del principio di diritto sopra indicato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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