Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 27 ottobre 2016, n. 45396

In tema di reati tributari, il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, oltre che agli atti indicati nell’articolo 160 c.p., anche al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e all’atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 27 ottobre 2016, n. 45396

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA;

nei confronti di:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/05/2015 del TRIBUNALE di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI, che ha concluso per: “annullamento con rinvio”;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS): “accoglimento”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma con sentenza del 27 maggio 2015 ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al reato di sui al Decreto Legislativo 74 n. del 2000, articolo 5, commesso in (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS).

2. Ricorre in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2.1. Vizio di motivazione e di violazione di legge.

Il giudicante ha ritenuto primo atto interruttivo della prescrizione il decreto di citazione a giudizio, ma il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, prevede altri atti interruttivi della fase amministrativa di accertamento tributario, nella fattispecie il p.v.c. del 5 ottobre 2010; quindi il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6, e’ al 30 aprile 2016.

Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e’ fondato e deve accogliersi.

In tema di reati tributari, il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, attribuisce efficacia interruttiva della prescrizione, oltre che agli atti indicati nell’articolo 160 c.p., anche al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e all’atto di accertamento delle relative violazioni redatto dagli Uffici finanziari. (Sez. 3, n. 11977 del 09/01/2014 – dep. 13/03/2014, Finco, Rv. 258892; Sez. 3, n. 17120 del 20/01/2015 – dep. 24/04/2015, Nicosi, Rv. 263251).

Errata e’ quindi la decisione del giudice che non ha tenuto conto degli atti interruttivi espressamente previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, e ha dichiarato la prescrizione per il decorso dei 6 anni, gia’ decorsi, per la sentenza impugnata, alla data del 20 luglio 2014, del decreto di citazione; invece in data 5 ottobre 2010 e’ stato emesso il P.V.C. che, come sopra visto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 17, e’ atto interruttivo della prescrizione.

La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma

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