Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 17 gennaio 2017, n. 925

In una causa per responsabilità professionale, l’avvocato che voglia essere manlevato dal proprio assicuratore, è tenuto a reiterare in appello la specifica domanda presentata in primo grado. La mancata riproposizione della domanda, infatti, deve intendersi come rinuncia alla stessa da parte del professionista

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 17 gennaio 2017, n. 925

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25133/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., ((OMISSIS)), nella persona del suo legale rappresentante Rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio l’avvocato (OMISSIS) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a causa dell’inadempimento al mandato professionale affidatogli in relazione a procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento, da parte del medesimo (OMISSIS), di canoni locatizi ed oneri accessori.

Nel costituirsi in giudizio l’avvocato (OMISSIS) contesto’ la fondatezza della domanda e, in ogni caso, chiese ed ottenne di chiamare in causa la (OMISSIS) S.p.A., per essere manlevato in forza di polizza per la responsabilita’ civile stipulata con essa compagnia.

La (OMISSIS) S.p.A. si costitui’ in giudizio, chiedendo la reiezione della domanda attorea.

L’adito Tribunale di Bologna, con sentenza del dicembre 2004, rigetto’ la domanda.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione (OMISSIS), la quale – nel contraddittorio con la (OMISSIS) S.p.A. (che chiedeva la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata) e nella contumacia di (OMISSIS) – veniva accolta dalla Corte di appello di Bologna con sentenza resa pubblica il 29 marzo 2011, che condannava lo (OMISSIS) al pagamento, a titolo di risarcimento danni per responsabilita’ professionale in favore dell’appellante, della somma di Euro 44.894,29, oltre accessori e spese del doppio grado del giudizio, dichiarando altresi’ la (OMISSIS) tenuta “a tenere indenne il predetto avvocato dal pagamento sopra indicato”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.p.A. sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS), altresi’ proponendo ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’intimato (OMISSIS).

La causa e’ pervenuta all’udienza odierna a seguito di rinvio, disposto con ordinanza interlocutoria n. 18004 dell’11 settembre 2015, in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine al contrasto giurisprudenziale sulla questione del rapporto processuale, in sede di impugnazione, tra assicurato ed assicuratore della responsabilita’ civile, fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo del ricorso principale della (OMISSIS) S.p.A. e’ denunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di ultra od extra petizione in violazione dell’articolo 112 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe condannato la compagnia (OMISSIS) a tenere indenne l’assicurato avvocato (OMISSIS) in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che quest’ultimo, essendo rimasto contumace in appello, non aveva riproposto in sede di gravame la domanda subordinata di manleva, ne’, peraltro, alcuna domanda nei confronti della stessa compagnia assicurativa era stata avanzata dall’appellante (OMISSIS).

2. – Con il secondo mezzo del medesimo ricorso principale e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di ultra petizione in violazione dell’articolo 112 c.p.c..

In subordine al mancato accoglimento del motivo che precede, la societa’ ricorrente assume che il giudice di appello avrebbe, comunque, errato a condannare la (OMISSIS) a tenere indenne il professionista da quanto lo stesso era tenuto a pagare in favore del cliente, senza pero’ detrarre la franchigia prevista nella polizza, come dall’assicurato (OMISSIS) richiesto con la domanda subordinata di manleva proposta in primo grado.

2.1. – Il primo motivo e’ fondato e cio’ comporta l’assorbimento del secondo mezzo.

2.1.1. – Nell’assicurazione per la responsabilita’ civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore e’ obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche’, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato e’ legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non e’ tenuto per vincolo contrattuale, ne’ a titolo di responsabilita’ aquiliana (Cass., 20 aprile 2007, n. 9516). Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, (Cass., 12 aprile 2006, n. 8622); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso di specie.

Ne’, peraltro, puo’ nella fattispecie invocarsi il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, che rileva solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia che (come nel caso in esame) e’ fondata sull’autonomia dei rapporti.

2.1.2. – Cio’ premesso, lo (OMISSIS) ha chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile ed ha proposto domanda, subordinata all’accoglimento di quella principale di risarcimento danni per responsabilita’ professionale, di condanna della (OMISSIS) S.p.A. a tenerlo “indenne e manievato… da ogni richiesta avanzata da parte attrice, detratta la franchigia prevista in polizza”.

La domanda del (OMISSIS) e’ stata respinta in primo grado ed il Tribunale adito non si e’ pronunciato sulla domanda di garanzia dello (OMISSIS).

Lo stesso (OMISSIS) ha, quindi, proposto appello avverso la sentenza sfavorevole, insistendo (correttamente in iure) per la sola condanna dello (OMISSIS).

Quest’ultimo non si e’ costituito in giudizio, mentre si e’ costituito il suo assicuratore (la societa’ (OMISSIS)), che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.

2.1.3. – Va precisato, anzitutto, che nella specie e’ da ravvisare – in ragione della richiesta di condanna dell’assicuratore (condizionata all’accoglimento di quella principale risarcitoria) a tenere indenne l’assicurato di quanto tenuto verso il danneggiato – una chiamata in garanzia non circoscritta alla sola estensione soggettiva al garante dell’accertamento sul rapporto principale, ma concernente anche il riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale; dunque, anche comportante una estensione oggettiva del giudizio (in tale prospettiva, Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707).

In tale ipotesi, posto che l’impugnazione dell’attore soccombente, in forza del litisconsorzio necessario processuale all’uopo esistente, e’ da rivolgersi necessariamente nei confronti sia del danneggiante/garantito, che del garante, il garantito (che ha proposto domanda di condanna del garante alla relativa prestazione di garanzia), non essendovi stata decisione su di essa, la puo’ riproporre ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..

2.1.4. – Nel caso di specie, il (OMISSIS) ha correttamente proposto appello nei confronti dello (OMISSIS) (danneggiante/garantito) e della (OMISSIS) S.p.A. (garante), ma il garantito, essendo rimasto contumace in appello, non ha riproposto la domanda di condanna del garante.

Trova, quindi, applicazione il principio (cfr., tra le altre, Cass., 19 dicembre 2013, n. 28454) secondo cui l’articolo 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non piu’ riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, e’ operante anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, cosi’ ponendo appellato e appellante su un piano di parita’ – senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – si’ da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.

Con la precisazione che, proprio in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700).

2.1.5. – Posto, dunque, che lo (OMISSIS), se intendeva ottenere la condanna alla manleva del proprio assicuratore, era tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice (perche’, in quanto subordinata all’accoglimento di quella principale, rimasta assorbita dal rigetto di quest’ultima), la mancata riproposizione della domanda stessa era da intendersi come rinunciata ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. e, dunque, non piu’ esaminabile dalla Corte territoriale, la quale, statuendo su di essa, ha pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c..

Peraltro, quanto messo complessivamente in rilievo da’ altresi’ evidente contezza dell’interesse ad impugnare in capo alla soccombente (OMISSIS) (interesse contestato dalla parte controricorrente), giacche’, al di la’ del profilo della estensione soggettiva del giudizio (e del relativo giudicato, su cui verte l’ulteriore motivo di ricorso principale), quanto ai rapporti tra garantito e garante, l’accoglimento dell’impugnazione consentira’ di porre ancora in discussione la sussistenza stessa del rapporto di garanzia, la debenza della garanzia in base ad esso e tutte le questioni ad essa relative.

3. – Con il terzo mezzo e’ prospettato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di “contraddittoria ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia… inerente la ritenuta responsabilita’ professionale – articoli 1176, 2236 e 2697 c.c.”.

La Corte territoriale, pur richiamando le risultanze dell’interrogatorio formale reso dall’avvocato (OMISSIS) all’udienza dell’8 aprile 2003, avrebbe fondato la decisione su un errato presupposto fattuale, ossia che il professionista non avesse informato il cliente sui modi e tempi dell’azione da intraprendere per il recupero delle somme illegittimamente corrisposte a titolo di canoni di locazione, la’ dove, invece, era incontestabile che l’avvocato (OMISSIS), in detto interrogatorio, aveva affermato di aver dato al (OMISSIS) la predetta informazione.

3.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Con esso, oltre a non fornirsi (sia pure per sintesi) il contenuto del verbale di interrogatorio formale, ne’ della memoria in cui lo stesso si assume articolato (con ulteriore difetto di localizzazione ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non si coglie affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale da’ atto, in base alle risultanze dell’interrogatorio formale, dell’informazione del professionista al cliente circa “le possibili scelte difensive da attuare”, ma evidenzia il mancato riscontro probatorio (gravante sullo stesso avvocato) sul fatto che al (OMISSIS) sia stato anche prospettato “quali conseguenze si sarebbero potute realizzare nell’un caso e nell’altro, eventualmente ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di effetti dannosi”.

La’ dove, poi, la doglianza intendesse proprio postulare un errore di fatto del giudice del merito sulla lettura stessa di detto interrogatorio (ossia di un travisamento del relativo contenuto), essa, come tale, integrerebbe il presupposto della revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e, dunque, non quello di un vizio denunciabile con l’impugnazione in questa sede.

4. – Con l’unico mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 91 c.p.c..

Il giudice di appello, nel condannare lo (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e nel dichiarare che la (OMISSIS) S.p.A. doveva tenerlo indenne anche per dette spese, avrebbe errato a non condannare anche la compagnia di assicurazioni al pagamento delle spese processuali, per aver quest’ultima, con la contestazione della domanda di esso (OMISSIS) e la richiesta di relativo rigetto, assunto la veste di controparte dell’attore e, poi, appellante.

4.1. – Il motivo e’ fondato.

La posizione dell’assicuratore della responsabilita’ civile nel giudizio nel quale viene chiamato in causa – e nel cui ambito si determina, anche a prescindere da una domanda del garantito sull’accertamento del rapporto di garanzia e/o sulla relativa prestazione, l’estensione soggettiva dello stesso giudizio nei confronti del garante, con conseguente litisconsorzio necessario processuale – e’ quella di un interventore adesivo autonomo (cfr. la citata Cass., sez. un., n. 24707 del 2015).

Sicche’, avendo la (OMISSIS) S.p.A. contestato la fondatezza della domanda attorea (al fine di evitare una pronuncia favorevole al danneggiato che, sul punto della responsabilita’, estendesse il giudicato anche nei suoi confronti, quale garante del danneggiante), essa resta soggetto al principio della soccombenza, al fine della regolamentazione delle spese, a prescindere da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento (tra le altre, Cass., 21 dicembre 1982, n. 7057; Cass., 15 marzo 2006, n. 5684) e puo’ essere anche condannata in solido con la parte della quale condivide il medesimo interesse (Cass., 23 luglio 1997, n. 6880).

5. – Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo motivo del medesimo ricorso; va, altresi’, accolto il ricorso incidentale, basato su un unico motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c..

A tal fine, va dichiarata la rinuncia, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., della domanda di garanzia e manleva di (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., restando confermata la sentenza di appello in punto di condanna dello (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), sia titolo di responsabilita’ professionale, sia per le spese processuali.

La (OMISSIS) S.p.A., nella sua posizione di interventore soccombente nei confronti dell’appellante quanto alla domanda di responsabilita’ professionale, va condannata, in solido con lo (OMISSIS), a rifondere le spese processuali del doppio grado in favore dello stesso (OMISSIS), da liquidarsi nella stessa misura indicata dalla sentenza di appello.

6. – (OMISSIS), soccombente nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., va condannato a rifondere a quest’ultima societa’ le spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

La (OMISSIS) S.p.A., soccombente nei confronti del (OMISSIS), va condannata a rifondere a quest’ultimo le predette spese, come liquidate in dispositivo, in conformita’ ai predetti parametri.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo motivo dello stesso ricorso;

accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito: 1) dichiara rinunciata la domanda di garanzia e manleva originariamente proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A.; 2) condanna la (OMISSIS) S.p.A., in solido con (OMISSIS), al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese di entrambi i giudizi di merito, nella stessa misura liquidata dalla sentenza di appello;

condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della (OMISSIS) S.p.A., che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;

condanna la (OMISSIS) S.p.A. al pagamento delle predette spese in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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