Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 ottobre 2016, n. 20625

La società di trasporto, come depositario della merce, risponde per i danni provocati ai beni anche se questi sono stati dati in custodia alla società che gestisce l’aeroporto

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 13 ottobre 2016, n. 20625

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26151/2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) LTD (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) LTD (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale notarile;

– ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2889/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2006 la societa’ (OMISSIS) AG (che in seguito mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) AG; d’ora innanzi, per brevita’, sempre e comunque “la HDI”) convenne dinanzi al Tribunale di Milano la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (olim, (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:

-) aveva assicurato la societa’ (OMISSIS) s.p.a. contro il rischio di danni alle cose;

-) la societa’ (OMISSIS) aveva acquistato dalla societa’ (OMISSIS) AG una partita di reagenti chimici, che erano stati affidati dalla mittente al vettore aereo (OMISSIS) Ltd. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”);

-) giunta la merce allo scalo aeroportuale di (OMISSIS), il vettore aereo affido’ la merce alla (OMISSIS), la quale a sua volta li affido’ in custodia temporanea alla societa’ (OMISSIS) s.p.a.;

-) al momento del ritiro da parte dell’incaricato del destinatario la merce tuttavia si rivelo’ avariata e inservibile, per non essere stata conservata in cella frigorifera, come necessario;

-) la HDI, in adempimento dei propri obblighi contrattuali, aveva indennizzato la (OMISSIS) del danno da questa patito, ed intendeva ora surrogarsi ai sensi dell’articolo 1916 c.c., nei confronti del responsabile, ovvero la (OMISSIS).

2. La (OMISSIS) si costitui’ e, oltre a negare la propria responsabilita’, chiamo’ in causa per esserne manlevata la (OMISSIS) (vettore aereo) e la (OMISSIS).

3. Il Tribunale di Milano con sentenza 26.4.2011 n. 5686 rigetto’ la domanda sulla base plurime rationes decidendi, ovvero:

-) non vi era prova che la merce fosse davvero danneggiata ed inservibile; -) non vi era prova che il danneggiamento fosse ascrivibile a colpa di (OMISSIS); -) non vi era prova che la HDI (assicuratore del destinatario) avesse pagato l’assicurato e fosse divenuto cessionario dei diritti di questi verso il responsabile.

4. La sentenza del Tribunale venne appellata dalla (OMISSIS).

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2.8.2013 n. 2889 accolse l’appello e, di conseguenza:

-) condanno’ la (OMISSIS) a tenere indenne la (OMISSIS) delle somme da quest’ultima versate al proprio assicurato (OMISSIS);

-) rigetto’ nel merito la domanda di manleva proposta dalla di (OMISSIS) nei confronti dei chiamati in causa (OMISSIS) e (OMISSIS).

5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su sei motivi.

Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) e la (OMISSIS); la seconda ha altresi’ proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno depositato altresi’ memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Si rinviene in atti un controricorso, formalmente nell’interesse di (OMISSIS), sottoscritto dall’avv. (OMISSIS), ma privo della prova dell’avvenuta notificazione.

Esso va dunque dichiarato inesistente.

2. Il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS).

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realta’ due censure.

2.1.1. Con una prima censura la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe affetta da un “vizio logico”.

Deduce che la Corte d’appello, dopo avere rilevato che la (OMISSIS), costituendosi, eccepi’ nella propria comparsa di costituzione il difetto di titolarita’ attiva del credito in capo alla (OMISSIS), ha poi contraddittoriamente dichiarato quell’eccezione tardiva. In tal modo la Corte d’appello avrebbe contemporaneamente affermato e negato la medesima circostanza processuale (ovvero la tempestiva formulazione dell’eccezione di difetto di titolarita’ del credito, o legittimazione sostanziale che dir si voglia).

2.1.2. Con una seconda censura la (OMISSIS) deduce di avere tempestivamente formulato, nella comparsa di costituzione e risposta, una seconda eccezione, quella di “difetto di legittimazione (processuale) attiva”. Sostiene che per tale eccezione non sussistevano problemi di tempestivita’, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio; e che essa era fondata, perche’ la (OMISSIS) non aveva dimostrato di essere cessionaria dei diritti spettanti all’assicurato (OMISSIS), i quali vennero ceduti ad un soggetto diverso (ovvero la “Rappresentanza Generale per l’Italia di 1-101”).

2.2. La prima delle censure formulate dalla (OMISSIS) col primo motivo di ricorso, e riassunta al § 2.1.1., e’ infondata, e cio’ vuol dirsi a prescindere da qualsiasi rilievo – che pure non mancherebbe – circa la denunciabilita’ del “vizio logico” della motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

La censura della (OMISSIS), infatti, si fonda su una erronea interpretazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello non ha affatto affermato che la (OMISSIS) abbia sollevato due eccezioni (una di difetto di titolarita’ del credito, l’altra di difetto di legittimazione attiva); ne’ ha contemporaneamente affermato e negato che l’eccezione di difetto di titolarita’ del credito sia stata sollevata tempestivamente.

La Corte d’appello, al contrario, ha svolto il seguente ragionamento:

(a) la (OMISSIS) ha eccepito il difetto di titolarita’ del credito in capo alla (OMISSIS);

(b) questa eccezione e’ stata fondata sue due diverse circostanze di fatto: ovvero che la (OMISSIS) non avesse validamente provato il pagamento dell’indennizzo; e che comunque i diritti dell’assicurato erano stati ceduti a soggetto diverso dalla (OMISSIS), ovvero alla “Rappresentanza Generale per l’Italia” della (OMISSIS);

(c) mentre la prima circostanza di fatto (mancanza di prova dell’avvenuto pagamento dell’indennizzo) era stata tempestivamente dedotta in causa, la seconda no.

Cosi’ inquadrate le eccezioni sollevate dalla (OMISSIS), la Corte d’appello le ha ritenuta infondate, sul presupposto che:

(a) l’allegazione secondo cui la (OMISSIS) non aveva provato il pagamento dell’indennizzo era tempestiva ma infondata nel merito;

(b) l’allegazione in fatto secondo cui la (OMISSIS) non era la cessionaria del credito dell’assicurato era tardiva (cosi’ la sentenza impugnata, pp. 19-20).

2.3. Non vi e’ dunque nessun “vizio logico” nella motivazione della sentenza impugnata. In particolare non e’ esatto che la Corte d’appello abbia nello stesso tempo dichiarato prima tempestiva e poi intempestiva la medesima eccezione. La Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che l’eccezione di difetto di titolarita’ del credito in capo alla (OMISSIS) era stata fondata dalla (OMISSIS) su una pluralita’ di fatti materiali, alcuni dei quali (mancanza di prova del pagamento) tempestivamente dedotti, ed altri no.

2.4. Anche la seconda censura contenuta nell’illustrazione del primo motivo di ricorso (di cui supra, § 2.1.2) e’ infondata.

Sostenere che chi si afferma cessionario del credito non e’ tale, perche’ il diritto e’ stato ceduto a terzi, non significa contestare la “legittimazione processuale attiva”, ma negare che l’attore sia creditore, e dunque negare la titolarita’ in capo a lui del credito azionato.

Nel nostro caso la (OMISSIS) nel costituirsi si dolse del fatto che la (OMISSIS) non fosse la vera creditrice per non avere provato di essere cessionaria, e dunque ha sollevato una eccezione di difetto di titolarita’ attiva dell’obbligazione, non di “difetto di legittimazione attiva”.

Difetto di legittimazione attiva vi sarebbe stato solo se la (OMISSIS), chiedendo il pagamento dell’indennizzo, avesse dichiarato: “nonostante il credito da me preteso sia stato ceduto a terzi, Il creditore sono io”.

Pertanto:

-) correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che la (OMISSIS) abbia sollevato solo una eccezione di difetto di titolarita’ del credito dal lato attivo;

-) correttamente la Corte d’appello ha rifiutato di esaminare fatti materiali tardivamente dedotti in giudizio.

Tutte le altre questioni circa l’effettiva titolarita’ in capo alla (OMISSIS) del credito indennitario riguardano il merito e non sono sindacabili in questa sede.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere dimostrato l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a parte della (OMISSIS) in favore della propria assicurata (OMISSIS).

3.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

Lo e’, innanzitutto, con riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, posto che accertare se un pagamento sia avvenuto o no e’ questione di fatto, non certo di diritto. Ne’ ritenere che la data di un documento possa ricavarsi aliunde costituisce certo violazione dell’articolo 116 c.p.c., come preteso dalla (OMISSIS).

Lo e’, altresi’, con riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, che non viene nemmeno compiutamente illustrato: sia perche’ l’omesso esame d’un elemento istruttorio non integra gli estremi del vizio di omesso esame del fatto decisivo (cosi’ le Sezioni unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 8053 del 2014); sia perche’ in ogni caso la Corte d’appello ha esaminato il fatto controverso rappresentato dall’avvenuto pagamento da parte della (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) (pp. 20-21 della sentenza impugnata).

4. Il terzo motivo di ricorso.

4.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1768, 1787 e 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la (OMISSIS) fosse un “ausiliario”, ex articolo 1228 c.c., della (OMISSIS) (e che quindi la seconda dovesse rispondere dell’operato della prima).

Di un rapporto diretto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), infatti, non solo non vi era prova, ma era stata la stessa (OMISSIS) ad ammettere in corso di causa di avere intrattenuto rapporti contrattuali solo con la (OMISSIS) (il vettore aereo). In subordine, la ricorrente lamenta che comunque nella sentenza impugnata mancherebbe qualsiasi spiegazione sia delle ragioni giuridiche e di fatto per le quali e’ stata ritenuta depositaria del materiale danneggiato, sia delle ragioni per le quali e’ stata ritenuta responsabile.

4.2. Il motivo impone in primo luogo una ricognizione della reale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.

Sebbene in piu’ punti di questa si affermi che la merce perduta era stata depositata nei magazzini della (OMISSIS) s.p.a. su incarico della (OMISSIS), in nessun punto della decisione si afferma che il danno fu causato dalla (OMISSIS), e che dell’operato di questa la (OMISSIS) dovesse rispondere ex articolo 1228 c.c..

Il riferimento compiuto dalla Corte d’appello alla societa’ (OMISSIS) quale “ausiliario” della (OMISSIS), contenuto a p. 23 della sentenza, alla luce dell’intera motivazione adottata dalla Corte milanese e’ piuttosto il seguente: che nei rapporti tra danneggiato e (OMISSIS), era irrilevante stabilire se l’ammanco si fosse verificato mentre la merce era nella custodia diretta del depositario (OMISSIS), ovvero dei suoi ausiliari: nell’uno come nell’altro caso, infatti, il depositario resterebbe comunque obbligato nei confronti del depositante.

Questa essendo la concreta ratio decidendi, il motivo qui in esame appare infondato nella parte in cui lamenta il vizio di violazione di legge.

Anche in questo caso, infatti, quel che viene censurato sono tipici apprezzamenti di fatto (stabilire se sia stato stipulato un contratto di deposito; stabilire se il depositario si sia o no avvalso di ausiliari; stabilire se vi sia stata colpa nella custodia), non una valutazione in punto di diritto.

Nella parte in cui lamenta il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, il motivo e’ inammissibile, in quanto censura come gia’ detto tipici apprezzamenti di fatto, peraltro adeguatamente motivato dalla Corte d’appello.

La sentenza impugnata ha infatti indicato sia le ragioni per cui ha ritenuto che (OMISSIS) fosse “custode” della merce (p. 23, § 4 bis della sentenza impugnata); sia le ragioni per le quali ha ritenuto che (OMISSIS) fosse un ausiliario di (OMISSIS) (p. 25, ultimo capoverso).

5. Il quarto motivo di ricorso.

5.1. Anche col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 201.2, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il danno si sarebbe verificato durante la custodia del pacco da parte di (OMISSIS); in realta’ doveva essersi verificato durante il trasporto o a causa dell’imballaggio.

5.2. Anche questo motivo e’ manifestamente inammissibile in tutti e due i profili in cui si articola, in quanto censura un accertamento di fatto, e pretende da questa Corte che siano nuovamente valutate le prove, in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

6. Il quinto motivo di ricorso.

6.1. Anche col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato, in assenza di valida prova, l’ammontare del danno patito dal destinatario della merce, e di conseguenza la congruita’ dell’indennizzo pagato dalla (OMISSIS) all’assicurata.

6.2. Il motivo e’ infondato.

In tema di surrogazione, il creditore surrogato deve provare solo il pagamento, ed e’ onere del debitore dimostrare che la somma da questa pagate sia stata eccessiva. In ogni caso la censura investe, anche in questo caso, un accertamento di fatto.

7. Il sesto motivo di ricorso.

7.1. Anche col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 113, 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Lamenta che la Corte d’appello ha errato nel rigettare la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS). Sostiene la ricorrente che, una volta affermata la responsabilita’ ex recepto del depositario (OMISSIS) nei confronti del depositante, a fortiori doveva affermarsi la responsabilita’ del subdepositario (OMISSIS) nei confronti del subdepositante (OMISSIS).

7.2. Il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) in base ai seguenti presupposti:

(a) (OMISSIS) prelevo’ la merce dal magazzino della (OMISSIS) il (OMISSIS), e la consegno’ al destinatario il successivo (OMISSIS);

(b) “quando la merce fu ritirata da (OMISSIS) dai magazzini di (OMISSIS) (la (OMISSIS)) non formulo’ alcuna riserva”, e quindi l’avaria non era avvenuta durante la giacenza nei suddetti magazzini.

Secondo la Corte d’appello, dunque, vi fu un lasso di tempo durante il quale la merce si trovo’ nella custodia diretta della (OMISSIS), ed in questo lasso di tempo ritenne avvenuta l’avaria.

Giusta o sbagliata che fosse tale statuizione, essa costituisce un accertamento di merito, rispetto al quale la Corte d’appello ha indicato le fonti del proprio convincimento (la distinta delle spedizioni di (OMISSIS) Logistica, allegata sub 3 al fascicolo (OMISSIS): cosi’ la sentenza, p. 27), e che non puo’ essere rivisitato in questa sede.

8. Il ricorso incidentale (OMISSIS).

8.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare nel merito la domanda di garanzia proposta dalla (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), in quanto la relativa domanda doveva invece dichiararsi inammissibile perche’ tardiva.

8.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile per difetto di interesse la (OMISSIS) infatti non ha impugnato la statuizione di rigetto della propria domanda nei confronti di (OMISSIS).

9. Le spese.

9.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

9.2. L’infondatezza del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) AG delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) Ltd. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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