Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 ottobre 2016, n. 20387

L’ente pubblico territoriale che abbia la disponibilità di un bene immobile, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 11 ottobre 2016, n. 20387

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1428/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2719/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e condanna aggravata alle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, (OMISSIS), affinche’ venisse convalidata la licenza per finita locazione di un immobile di proprieta’ dell’Azienda (a questa pervenuto dal Comune di Napoli, che l’aveva gestito tramite la societa’ (OMISSIS) s.p.a.), che gli era stato concesso in locazione, ad uso abitativo, con contratto stipulato con il Comune di Napoli il (OMISSIS), per un periodo di quattro anni. L’intimante esponeva che il rapporto si era tacitamente prorogato fino all'(OMISSIS) e che era stata comunicata disdetta per tale scadenza con raccomandata del (OMISSIS).
1.1.- Si costituiva (OMISSIS), il quale proponeva opposizione alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva e la nullita’ del contratto di locazione.
Rigettata la richiesta di ordinanza di rilascio dell’immobile e disposto il mutamento di rito da parte del giudice istruttore, il conduttore depositava memoria integrativa, proponendo domanda riconvenzionale di nullita’ del contratto di locazione; anche l’Azienda locatrice depositava memoria integrativa, ribadendo le precedenti difese e resistendo alla domanda riconvenzionale.
1.2.- Il Tribunale, con sentenza del 23 gennaio 2013, accoglieva la domanda della parte attrice e rigettava la domanda riconvenzionale; condannava la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, nonche’ al pagamento della somma di Euro 500,00, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
2.- Proposto appello da parte dell'(OMISSIS), la Corte di appello di Napoli, con la decisione ora impugnata, pubblicata l’8 luglio 2013, ha accolto parzialmente l’appello, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dall’Azienda ex articolo 96 c.p.c., comma 3, confermando nel resto la sentenza; ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, quantificate nell’importo complessivo di Euro 2.130,00, oltre accessori come per legge.
3.- Avverso questa sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 833 del 1978, articolo 66, comma 4 e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente argomenta in merito alla mancata acquisizione, in capo al Comune di Napoli, della proprieta’ dell’immobile per non essere stato adottato alcun provvedimento da parte dell’amministrazione regionale ai sensi della L. n. 833 del 1978, articolo 66. Sostiene che non sarebbe stato idoneo allo scopo il DPGRC n. 3490/2000, in se’ solo considerato, sul quale la Corte di appello, a detta del ricorrente, avrebbe basato la decisone.
1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 2248 del 1865 e Regio Decreto n. 2440 del 1923, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il principio secondo cui chi ha la disponibilita’ di un bene immobile puo’ legittimamente locarlo non soffra eccezioni quanto il locatore e’ una pubblica amministrazione. Ribadisce che il Comune di Napoli non sarebbe stato legittimato a dare in locazione l’immobile perche’ non ne avrebbe avuto la disponibilita’ giuridica (in quanto sarebbe mancato il decreto di acquisizione da parte del Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi della L. n. 833 del 1978, articolo 66), con conseguente nullita’ del contratto stipulato dall’ente territoriale.
2.- I motivi, che vanno trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, non meritano di essere accolti.
La Corte di appello ha basato la propria decisione su due distinte ragioni:
in primo luogo, ha dato conto della titolarita’ della proprieta’ del bene, oggetto di locazione, in capo all’Azienda Ospedaliera, gia’ attrice in primo grado, per essere stato a questa trasferito da parte del Comune di Napoli ai sensi della Legge Regionale Campania n. 32 del 1994, articolo 26. Il giudice ha ritenuto che questo trasferimento presupponesse, a sua volta, l’avvenuto trasferimento del bene in capo al Comune di Napoli, al quale la proprieta’ del bene – gia’ di pertinenza del soppresso ente ospedaliero “(OMISSIS)” – si sarebbe dovuta intendere originariamente trasmessa gia’ in forza delle previsioni della L. n. 833 del 1978, articoli 61 e 66, avendo gli atti amministrativi regionali natura meramente ricognitiva dell’attribuzione dei beni al patrimonio dei Comuni, con vincolo di destinazione alle unita’ sanitarie locali;
– in secondo luogo, ha richiamato la regola per la quale il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilita’ di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederlo in locazione.
2.1.- La sentenza e’ conforme ai principi di diritto di cui appresso, affermati da questa Corte in diversi precedenti:
– il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilita’ di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione e’ riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (cosi’, tra le piu’ recenti, Cass. n. 15443/11 e n. 22346/14);
– a seguito della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e delle leggi regionali emanate in applicazione di essa, i beni degli enti ospedalieri sono stati attribuiti ai comuni territorialmente competenti, distinguendosi secondo la loro destinazione all’erogazione di servizi igienico sanitari, ovvero a fornire rendite patrimoniali ed affidandosi i primi alla gestione diretta della U.S.L. ed i secondi alla gestione diretta del comune, subentrato anche nei rapporti pregressi non ancora definiti (Cass. n. 9230/96), con la precisazione che a seguito della soppressione degli enti ospedalieri, secondo la disciplina della L. 23 dicembre 1978, n. 833, i beni di detti enti sono stati trasferiti al patrimonio del comune, nel cui ambito territoriale sono collocati, estendendosi detto trasferimento non solo alla proprieta’, ma a tutti i rapporti giuridici che direttamente la riguardano o la presuppongono (cosi’ Cass. n. 11243/94, richiamata nel controricorso; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13625/04, richiamata in sentenza). In sintesi, a seguito dell’emanazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, nonche’ della Legge Regionale Campania 11 novembre 1980, n. 63 (i cui articoli 75 e segg. disponevano, tra l’altro, per la presa in carico da parte dei Comuni dei beni immobili gia’ di pertinenza dei soppressi enti ospedalieri e per la loro amministrazione) e dei relativi provvedimenti attuativi, e successivamente a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod. (cui, per la Regione Campania, e’ stata data attuazione con la Legge Regionale 3 novembre 1994 , n. 32), i beni mobili ed immobili, compresi quelli da reddito, che erano stati (od avrebbero dovuto essere) trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle Unita’ Sanitarie Locali (successivamente trasferiti al patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) erano comunque entrati nella disponibilita’ degli enti comunali, a prescindere dall’emanazione di provvedimenti amministrativi regionali volti ad individuare i singoli beni ai fini del formale trasferimento della proprieta’; quindi la gestione dei beni e dei rapporti giuridici da parte dei comuni si e’ svolta in coerenza con le previsioni di legge suddette ed in esecuzione di queste si e’ poi attuato il trasferimento alle Aziende Ospedaliere di nuova istituzione.
2.1.1.- L’applicazione al caso di specie dei principi e dei provvedimenti normativi richiamati comporta -attesi gli accertamenti in fatto (non contestati del ricorrente), circa l’esistenza di regolare contratto di locazione in data (OMISSIS) e circa la sua tacita proroga fino all'(OMISSIS)- che sia corretta in diritto la sentenza che ha ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione, perche’ stipulato da locatore avente la disponibilita’ di fatto dell’immobile, non illecitamente acquisita.
2.3.- Infondato e’, infine, l’assunto del ricorrente secondo cui quest’ultimo principio non sarebbe applicabile qualora il locatore sia un ente pubblico.
L’unico onere nascente dalla normativa richiamata col ricorso e’ quello della forma scritta, in ragione del quale la volonta’ di obbligarsi della pubblica amministrazione non puo’ desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, sicche’ nei confronti della stessa p.a. non e’ configurabile il rinnovo tacito del contratto (cosi’ gia’ Cass. S.U. n. 12769/91 e tutta la giurisprudenza successiva, anche in materia di locazione -tra cui Cass. ord. n. 13886/11, con principio espresso ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1).
Considerato quest’ultimo principio, va tenuto conto altresi’ della natura personale del rapporto che nasce dal contratto di locazione anche quando locatore sia un ente pubblico: infatti, la natura del rapporto non muta in conseguenza della qualita’ pubblica di uno contraenti, qualora il contratto sia stipulato nell’esercizio dell’attivita’ negoziale di diritto privato della pubblica amministrazione.
Dalla combinazione dei principi anzidetti consegue che – come pure affermato dalla Corte di appello – l’ente pubblico territoriale che abbia la disponibilita’ di fatto di un bene immobile, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederlo in locazione; la stipulazione del contratto da parte della pubblica amministrazione, nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, e la consegna del bene al conduttore costituiscono indici di detta disponibilita’ in capo all’ente locatore.
Il secondo motivo di ricorso va percio’ rigettato.
3.- Il primo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, alla stregua del principio per il quale qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cosi’ Cass. n. 2108/12 e numerose altre).
3.1.- Peraltro, per come risulta dalla sintesi della motivazione sopra riportata, la Corte di appello non ha posto a fondamento della propria decisione soltanto il DPGRC n. 3490/00 (su cui il motivo e’ basato), ma ha citato quest’ultimo come elemento di riscontro dell’avvenuto trasferimento della disponibilita’, anche giuridica, dell’immobile dapprima al Comune di Napoli e quindi come provvedimento comprovante la regolarita’ del ritrasferimento all’Azienda Ospedaliera, qui resistente, attuato appunto col DPGRC n. 3490/00.
4.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come da dispositivo.
4.1.- Va altresi’ considerato che:
– la sentenza si e’ attenuta a principi di diritto da tempo affermati da questa Corte anche in casi analoghi al presente (percio’ ribaditi dalla Corte di appello di Napoli in diversi provvedimenti – menzionati nel controricorso o noti alla Corte di cassazione perche’ impugnati con ricorsi simili- riguardanti tutti contratti di locazione ovvero rapporti obbligatori in cui e’ succeduta l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) a seguito di ritrasferimento degli immobili da parte del Comune di Napoli);
– il ricorrente ha insistito nel sostenere tesi giuridiche gia’ ritenute manifestamente infondate dai precedenti suddetti, senza addurre alcun elemento idoneo a confutare l’orientamento consolidato;
– ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., coma 3, “l’infondatezza “in iure” delle tesi prospettate in sede di legittimita’, in quanto contrastanti con il diritto vivente e con la giurisprudenza consolidata, costituisce indizio di colpa grave cosi’ valutabile in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonche’ con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost.), di illiceita’ dell’abuso del processo e di necessita’ di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali” (cosi’ Cass. ord. n. 3376/16, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio).
Dato quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa grave e debba percio’ essere sanzionato ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, con condanna d’ufficio al pagamento di una somma equitativamente determinata, in aggiunta alle spese di lite. Tenuto conto dell’importo di queste ultime, si ritiene equa la somma di Euro 5.000,00. Il ricorrente va percio’ condannato al pagamento, in favore della parte resistente, di detta somma, oltre interessi data legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
4.2.- Avuto riguardo al fatto che il ricorso e’ stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente, nell’importo complessivo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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