Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6042

La collocazione al privilegio degli interessi convenzionali riconosciuti al creditore ipotecario è limitata, anche in caso di concordato preventivo, alle due annualità anteriori e a quella in corso rispetto al giorno del pignoramento, mentre la data di omologa non determina la nuova decorrenza degli interessi convenzionali, che pertanto maturano dall’annualità successiva alla data del pignoramento comunque soltanto nella misura del tasso legale

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 9 marzo 2017, n. 6042

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12281/2014 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del rappresentante legale e Amministratore Unico Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, CUR. FALL. (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 423/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 14/3/2013, la Corte d’appello di Catanzaro, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) alla restituzione, in favore della Curatela fallimentare della (OMISSIS) s.p.a., delle somme da quest’ultima corrisposte in eccesso a titolo di interessi sul capitale dovuto alla prima societa’;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in contrasto con le tesi sostenute dalla (OMISSIS) s.r.l., ha confermato l’interpretazione adottata dal giudice di primo grado secondo cui, ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 54, 55 e 169 e dell’articolo 2855 c.c., anche in caso di concordato preventivo seguito da fallimento, gli interessi accessori a un debito assistito da ipoteca sono dovuti nella misura convenzionale, per le due annate anteriori al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e per l’annata in corso a tale momento, e nella misura legale per le annate successive fino alla vendita del bene ipotecato;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., sulla base di due motivi d’impugnazione;

che nessuna delle parti intimate ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2855 c.c., del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 54, 55, 168, 169 e 181 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente determinato la misura degli interessi dovuti dal debitore in materia di concordato preventivo, dovendo ritenersi che gli interessi andavano nella specie calcolati nella misura convenzionale, per l’anno in corso al momento del deposito della domanda di concordato, nella misura legale nel tempo intercorrente tra la fine dell’anno in corso a tale momento e il momento dell’omologazione del concordato, e nuovamente nella misura convenzionale successivamente all’omologazione del concordato e sino alla vendita dell’immobile ipotecato, tenuto conto che, ai sensi della L. Fall., articolo 181, la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione a tutti gli effetti equiparabile alla chiusura del fallimento;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2855 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente applicato la disciplina sulla corresponsione degli interessi moratori, in materia di crediti privilegiati, con riferimento a un giudizio ordinario di cognizione di ripetizione di indebito, dovendo limitarsi il principio della cristallizzazione degli interessi dovuti alle sole procedure concorsuali, con la conseguente esclusione della relativa applicazione ai giudizi di cognizione ordinaria come quello di specie;

che, entrambi i motivi sono infondati;

che, sul punto, osserva il collegio come l’interpretazione sostenuta dalla corte territoriale nella sentenza impugnata risulti coerente all’orientamento gia’ in precedente occasione fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di decorrenza degli interessi relativi a credito privilegiato nell’ambito di una procedura di concordato preventivo;

che, al riguardo, questa corte ha avuto modo di rilevare come la L. Fall., articolo 169, dichiara applicabili al concordato preventivo le disposizioni dell’articolo 55 della stessa legge, che stabilisce come criterio generale, agli effetti del concorso, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca (da pegno o privilegio), salvo quanto e’ disposto dal terzo comma dell’articolo precedente;

che quest’ultima disposizione regola l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, rinviando (per il credito ipotecario) alla disciplina fissata dell’articolo 2855 c.c., commi 2 e 3;

che dell’articolo 2855 c.c., comma 2, stabilisce, fra l’altro, che la collocazione degli interessi e’ limitata alle due annualita’ anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, mentre il terzo comma dispone che l’iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento, pero’ soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita;

che da questo composito sistema risulta chiaramente che il legislatore, limitando gli effetti dell’iscrizione ipotecaria nel tempo e fino alla data della vendita, ha inteso contemperare due opposte esigenze: quella di assicurare una speciale tutela al credito garantito, ma anche la tutela dei creditori di grado successivo (che potrebbero ricevere pregiudizio anche per le lungaggini connesse alla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita); esigenze presenti, sia nella procedura fallimentare che nel concordato preventivo, in tutti i casi in cui si realizza una vendita dei cespiti del debitore, in quanto la tutela dei creditori non e’ correlata al tipo di liquidazione in concreto adottato, ma deve esplicarsi nel corso dell’intera procedura e nelle sue varie applicazioni, conformemente al principio della par conditio creditorum (Sez. 1, Sentenza n. 14912 del 17/11/2000, in motivazione);

che, nella specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso che alla sentenza di omologazione del concordato preventivo potesse ascriversi la virtu’ di giustificare la nuova decorrenza degli interessi creditori nella misura convenzionale, dovendo ritenersi persistenti, pur dopo la pronuncia della ridetta omologazione, e fino alla liquidazione del bene ipotecato, le medesime ragioni di tutela della par condicio creditorum, da ritenere insensibili alle modalita’ attraverso le quali si sia pervenuti alla concreta liquidazione dei beni del debitore: fase cui inevitabilmente appartiene anche il momento esecutivo della procedura di concordato, come peraltro reso di significativa evidenza nel caso oggetto dell’odierno esame, in cui, a seguito della risoluzione del concordato preventivo, e’ stato disposto il fallimento della (OMISSIS) s.p.a.;

che, quanto al secondo motivo di censura, deve ritenersi parimenti corretta la decisione della corte territoriale in relazione all’applicazione dei principi richiamati anche nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, avendo il giudice d’appello correttamente ascritto all’ambito della procedura concorsuale relativa al concordato preventivo la questione della legittimita’ del pagamento effettuato dagli organi della procedura in favore della (OMISSIS) s.r.l., a tale contesto dovendo pertanto commisurarsi la questione del carattere indebito di quanto percepito da quest’ultima per i titoli oggetto d’esame;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate dalla societa’ ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi e’ luogo all’adozione di alcuna pronuncia in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, non avendo nessuna delle parti intimate svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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