Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 maggio 2017, n. 11234

In relazione alla legittima protrazione dell’utilizzo del bene da parte del conduttore in attesa del contestuale pagamento della indennità di avviamento, la instaurazione di un rapporto tra le parti del precedente contratto di locazione che trova il referente genetico nella cessata locazione del bene e che viene ad atteggiarsi allo stesso modo di un rapporto a prestazioni commutative secondo uno schema funzionale alla realizzazione degli scopi sottesi alla disciplina speciale (spingere il locatore a corrispondere l’indennità di avviamento e consentire al conduttore di non dovere anticipare gli oneri finanziari connessi alla ricerca di una nuova sistemazione locativa della propria attività commerciale, e di evitare con il rilascio del bene la altrimenti inevitabile dispersione della clientela acquisita, assicurandogli la possibilità di proseguire l’attività nel restituendo locale fino a che non disponga del capitale destinato al reperimento di una nuova sistemazione) e che comporta un equilibrato assetto degli interessi in conflitto, da un lato, non potendo pretendere l’ex locatore alcun risarcimento di un danno da lucro cessante per la mancata disponibilità dell’immobile (fino a che non adempia alla obbligazione di pagamento della indennità di avviamento); dall’altro venendo evitata, al tempo stesso, una ingiustificata locupletazione determinata dal continuato godimento esclusivo dell’immobile da parte dell’ex conduttore, tenuto pertanto a corrispondere all’ex locatore un compenso remunerativo non inferiore alla misura del canone pattuita in costanza di esecuzione contrattuale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 9 maggio 2017, n. 11234

Fatti di causa

In relazione alle cause riunite aventi ad oggetto:
– la prima, la domanda della locatrice Albatro s.r.l. di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice M. & D.M. s.n.c. consistito nello svolgimento dell’attività commerciale senza adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio e nella realizzazione di talune modifiche non autorizzate – nonché la condanna al risarcimento del danno ed in subordine accertamento della finita locazione alla data 30.11.1998, oltre alle domande riconvenzionali relative al pagamento della indennità di avviamento oltre IVA, la restituzione del deposito cauzionale, il risarcimento del danno per ridotto utilizzo dei locali e rimborso delle spese sostenute dalla conduttrice per l’adeguamento dell’impianto elettrico;
– la seconda: la domanda proposta dalla locatrice di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice al pagamento dei canoni e degli oneri condominiali e spese di riscaldamento;
l’adito Tribunale di Alessandria, accoglieva la domanda riconvenzionale della conduttrice di restituzione del deposito cauzionale, nonché di rimborso delle spese per adeguamento impianto elettrico, e condannava la conduttrice al pagamento degli oneri condominiali, rigettando tutte le altre domande.
Gli appelli principale ed incidentale proposti dalle società erano rigettati con sentenza della Corte d’appello di Torino in data 18.7.2006 che confermava la decisione di prime cure.
La sentenza di appello, impugnata con ricorso per cassazione da Albatro s.r.l., era cassata con sentenza 25.6.2013 n. 15876 della III sezione di questa Corte che:
– dichiarava inammissibile il primo motivo concernente il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice relativo alla mancata acquisizione del certificato prevenzione incendi accoglieva il secondo e terzo motivo cassando la sentenza impugnata riconoscendo al locatore il diritto di conseguire un importo corrispondente al canone nella misura pattuita nel contratto venuto a cessare per scadenza del termine, ribadendo il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. n. 1177/2000 relativo alla interdipendenza tra le obbligazioni “ex contractu”, del locatore di corrispondere la indennità di avviamento, e del conduttore di restituire l’immobile, per cui la giustificata inadempienza delle parti in difetto della contestuale esecuzione delle obbligazioni, e l’assenza di illiceità delle condotte delle parti, se sottraeva il conduttore dal risarcire il danno per mancata restituzione, non lo esonerava, in difetto di attivazione del procedimento di costituzione in mora del locatore, dal corrispondere il compenso -pari alla misura del canone contrattuale – per la continuata disponibilità del bene fino all’effettivo rilascio;
– dichiarava assorbiti il quarto e quinti motivo di ricorso concernenti violazione degli artt. 1197, 1220, 1206 e 1587 c.c., nonché vizio di motivazione;
– rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Torino per “nuovo esame della controversia da condursi nell’osservanza dei principi richiamati” e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, con sentenza 17.11.2014 n. 2012, rilevato che costituiva giudicato la qualificazione di liceità della condotta di omessa restituzione dell’immobile tenuta da M. & D.M. s.n.c. in difetto di pagamento della indennità di avviamento da parte della società locatrice, e rilevato che non era oggetto di contestazione la durata della protrazione della occupazione dei locali da parte della conduttrice dall’1.12.1998 fino al rilascio avvenuto in data 22.10.1999, né la misura del canone come pattuito nel contratto di locazione cessato, condannava M. & D.M. s.n.c. a corrispondere ad Albatro s.r.l., a titolo di compenso per la protratta occupazione dell’immobile, la somma di Euro 16.946,50 oltre IVA ed interessi di mora al tasso legale, sulla somma capitale, decorrenti dalla data di rilascio del bene al saldo, dichiarando interamente compensate le spese dell’intero giudizio, stante la reciproca soccombenza, e condannando M. & D.M. s.n.c. a restituire ad Albatro s.r.l. gli importi versati a tale titolo, oltre interessi legali dai singoli pagamenti.
La sentenza di appello, notificata in data 17.12.2014, è stata impugnata per cassazione da M. & D.M. s.a.s. di D.M.P. con quattro motivi.
Resiste con controricorso Albatro s.r.l..

Ragioni della decisione

Il primo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.) è manifestamente infondato.
La ricorrente sostiene che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la eccezione di inammissibilità della domanda di Albatro s.r.l. relativa al pagamento dei canoni – proposta nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio -, in quanto integrava una “mutatio libelli” rispetto alla originaria domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano, proposta in primo grado, per protratta occupazione dell’immobile.
Premesso che la censura, deducendo la carenza assoluta del requisito di validità della sentenza previsto dall’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., non pare correttamente formulata, laddove la ricorrente intende piuttosto denunciare – come risulta dalla parte espositiva del motivo – il diverso vizio di omessa pronuncia su eccezione rilevabile ex officio concretante violazione dell’art. 112 c.p.c., osserva il Collegio che la questione della “novità” della domanda proposta da Albatro s.r.1., era stata esaminata “funditus” nella sentenza della Corte di cassazione che, nell’introdurre il sindacato sul primo motivo di ricorso, aveva ritenuto di escludere la “novità” della questione, trattandosi soltanto di diversa qualificazione giuridica della pretesa, non incidente sulla “causa petendi” (protrazione della detenzione del bene da parte del conduttore) né sul “petitum” sostanziale (diritto del locatore a percepire una qualche forma di corrispettivo in relazione a tale persistente detenzione), non venendo richieste al Giudice di legittimità indagini su fatti nuovi, diversi da quelli esaminati nei precedenti gradi di merito. E la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha espressamente preso atto della statuizione contenuta nella sentenza di cassazione e ritenuto, quindi, inammissibile la eccezione della società ex conduttrice, rilevando come risultava intangibile la affermazione della Corte di legittimità che aveva escluso una “mutatio libelli” nella richiesta formulata da Albatro s.r.l. “di una qualche forma di corrispettivo” in luogo di quella originaria di ristoro del danno in quanto, immutato il titolo della pretesa individuato nel fatto della protratta detenzione dell’immobile da parte del conduttore dopo la cessazione del contratto di locazione, la diversa qualificazione giuridica della pretesa non introduceva nuovi temi di indagine.
La statuizione della Corte d’appello va esente da censura, in quanto conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel giudizio di rinvio, è precluso alle parti di ampliare il “thema decidendum” e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice – il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest’ultima relativamente alle questioni da essa decisa – non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15602 del 03/07/2009; id. Sez. L, Sentenza n. 17353 del 23/07/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 07/03/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 23015 del 29/10/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 20981 del 16/10/2015).
Manifestamente infondata è, altresì, la censura di carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata in relazione all’argomento difensivo – svolto nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di rinvio – con il quale veniva dedotta la infondatezza della pretesa della locatrice a vedere compensato il perdurante utilizzo dell’immobile – dopo la cessazione del contratto – da parte della conduttrice, in quanto il comportamento della conduttrice non poteva considerarsi illecito e, comunque, era ascrivibile ad errore scusabile, avendo fatto affidamento la società conduttrice su un “consolidato orientamento giurisprudenziale” che escludeva la debenza di qualsiasi compenso al locatore, durante il periodo di ritenzione dell’immobile fino al pagamento della indennità di avviamento.
Premesso che la censura può superare il vaglio di ammissibilità in quanto veicolata dalla carenza del requisito di validità della sentenza costituito dalla motivazione, e non anche, invece, qualora la ricorrente avesse inteso denunciare una “omessa pronuncia” sulla eccezione in senso stretto, atteso che, nel primo caso, viene in questione la verifica della invalidità insanabile del provvedimento giurisdizionale per mancanza della indefettibile relazione che deve sussistere – anche nella sentenza emessa in sede di rinvio – tra la “regula juris” individuata nel dispositivo e le premesse giustificative che la sorreggono; nel secondo caso, invece, la censura rimarrebbe paralizzata dall’oggetto “chiuso” del giudizio di rinvio “prosecutorio”, che non consente alle parti di introdurre nuove allegazioni in fatto a sostegno di eccezioni e domande non precedentemente formulate o che debbano ritenersi coperte da giudicato interno, ebbene tanto premesso, occorre osservare, in proposito, che la Corte territoriale non è incorsa nel dedotto vizio di nullità, in quanto si è conformata ed ha applicato il principio di diritto, enunciato dalla sentenza di cassazione con rinvio, motivando la propria decisione per relazione al fondamento logico dell’indicato principio di diritto, da rinvenirsi nell’ampia ed elaborata ricostruzione interpretativa della fattispecie regolata dagli artt. 34 e 69 della Legge n. 392/1978, effettuata nella sentenza della Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1177 del 15/11/2000 intervenuta a risolvere il conflitto giurisprudenziale tra i diversi orientamenti delle sezioni semplici formatisi tutti in periodo anteriore alla data di cessazione del contratto di locazione per cui è causa, e dunque tutti vigenti al momento della scelta della società conduttrice di trattenere l’immobile fino al pagamento della indennità di avviamento. Ed infatti nella predetta sentenza, le Sezioni Unite, dato atto di un primo orientamento secondo cui “il conduttore, che intende rifiutare la consegna sino a quando non gli è pagata l’indennità e non assume l’iniziativa di liberarsi della propria obbligazione offrendo la riconsegna, è tenuto a pagare il canone dovuto in precedenza, ma non deve il risarcimento del maggior danno” (Corte Cass. sentenze 29 ottobre 1993 n. 10784, 21 gennaio 1995 n. 696, 1 giugno 1995 n. 6132, 29 agosto 1995 n. 9108, 17 ottobre 1995 n. 10820, 26 marzo 1996 n. 2910, 8 novembre 1996 n. 9747) e del diverso indirizzo secondo cui “sciolto oramai il contratto, ciò che il conduttore può fare è rifiutare la restituzione, ma non utilizzare l’immobile. Sicché, continuando a servirsene, realizza un comportamento i cui effetti non trovano regolazione nel contratto o nella legge sulla base del contratto. Di qui il riconoscimento al locatore del diritto al risarcimento del danno o ad un indennizzo…” (Corte Cass. sentenze 23 dicembre 1993 n. 12737, 10 luglio 1997 n. 6270, 3 febbraio 1999 n. 922), hanno individuato il “punctum controversum” nella esigenza di operare un coordinamento tra la disciplina ordinaria dell’art. 1591 c.c., che regola le conseguenze dell’inadempimento del conduttore all’obbligo restitutorio della cosa locata, e quella “speciale” contenuta nella legge n. 392/78, che condiziona la esecuzione della sentenza di condanna al rilascio al previo pagamento della indennità di avviamento (consentendo al conduttore di continuare ad usare del bene), ed hanno quindi inteso privilegiare la soluzione prospettata nel precedente di Corte Cass. sentenza 17 ottobre 1995 n. 10820, rinvenendo il momento di equilibrio tra condotte lecite e condotte illecite, nella reciproca interdipendenza, al tempo della cessazione del contratto, tra le prestazioni del locatore – tenuto ad offrire il pagamento della indennità di avviamento – e del conduttore – tenuto ad offrire la restituzione del bene locato-rilevando che, in mancanza di contestuale esecuzione delle dette prestazioni, entrambe le parti erano legittimate alla “exceptio inadimpleti contractus”, rimanendo sottratte, pertanto, le rispettive condotte, alla sfera dell’inadempimento colpevole. Le Sezioni Unite sono, quindi, pervenute a ravvisare, in relazione alla legittima protrazione dell’utilizzo del bene da parte del conduttore in attesa del contestuale pagamento della indennità di avviamento, la instaurazione di un rapporto tra le parti del precedente contratto di locazione che trova il referente genetico nella cessata locazione del bene e che viene ad atteggiarsi allo stesso modo di un rapporto a prestazioni commutative secondo uno schema funzionale alla realizzazione degli scopi sottesi alla disciplina speciale (spingere il locatore a corrispondere l’indennità di avviamento e consentire al conduttore di non dovere anticipare gli oneri finanziari connessi alla ricerca di una nuova sistemazione locativa della propria attività commerciale, e di evitare con il rilascio del bene la altrimenti inevitabile dispersione della clientela acquisita, assicurandogli la possibilità di proseguire l’attività nel restituendo locale fino a che non disponga del capitale destinato al reperimento di una nuova sistemazione) e che comporta un equilibrato assetto degli interessi in conflitto, da un lato, non potendo pretendere l’ex locatore alcun risarcimento di un danno da lucro cessante per la mancata disponibilità dell’immobile (fino a che non adempia alla obbligazione di pagamento della indennità di avviamento); dall’altro venendo evitata, al tempo stesso, una ingiustificata locupletazione determinata dal continuato godimento esclusivo dell’immobile da parte dell’ex conduttore, tenuto pertanto a corrispondere all’ex locatore un compenso remunerativo non inferiore alla misura del canone pattuita in costanza di esecuzione contrattuale.
La Corte territoriale, conformandosi all’indicato principio di diritto, ribadito dalla sentenza di cassazione con rinvio n. 15876/2013, e richiamandosi quindi allo “stato dell’arte” della giurisprudenza di legittimità – vigente al tempo della cessazione del contratto di locazione – oggetto dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, non era tenuta a prendere espressamente in esame, nella motivazione, la argomentazione difensiva svolta da M. & D.M. s.n.c. del legittimo affidamento ingenerato nella società conduttrice dal precedente orientamento giurisprudenziale, risultando implicitamente disattesa tale tesi difensiva dalla rilevata pluralità dei contrastanti indirizzi esistenti, anteriormente alla cessazione del rapporto locativo in questione, come evidenziato nella richiamata sentenza delle SS.UU. n. 1177/2000, senza considerare che l’assunto difensivo appariva ab imis fundamentis inconsistente atteso che anche per il risalente indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalla società ricorrente (secondo cui nella peculiare fattispecie: “da un lato non si determina una prorogatio del contratto, dall’altro non vi può essere né obbligo di pagamento del canone, perché manca l’utilità di cui costituisce il corrispettivo, né risarcimento del danno, perché non v’è mora se l’obbligazione di restituzione è giuridicamente paralizzata dall’esercizio del diritto di ritenzione”), l’affermazione della non debenza del pagamento di un canone, durante il periodo di esercizio del diritto di ritenzione, presupponeva in ogni caso che il conduttore non continuasse a godere dell’immobile, dovendo abbandonarne l’uso e comportarsi come mero custode, diversamente essendo tenuto a corrispondere al locatore il risarcimento od un indennizzo per la protratta disponibilità del bene (Corte Cass. sentenza 29 ottobre 1993 n. 1084; id. 10 luglio 1997 n. 6270, secondo la quale al conduttore non è consentito di usare dell’immobile nel tempo in cui attende il pagamento dell’indennità, dovendo, in caso contrario, al locatore un ristoro del danno).
La sentenza di appello, venendo a risolvere la controversia in ordine alla protratta occupazione dell’immobile in dipendenza del pagamento della indennità di avviamento, con applicazione del principio di diritto indicato e motivando, quindi, “per relationem” alla descritta vicenda giurisprudenziale ed agli argomenti in diritto che supportavano il principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha implicitamente disatteso la tesi difensiva della società M. & D.M. s.a.s., escludendo che il contrasto tra i diversi indirizzi giurisprudenziali esistenti al tempo della cessazione del contratto di locazione potesse fondare un legittimo affidamento della conduttrice nella certezza di non dovere nulla corrispondere alla locatrice per il continuato uso dell’immobile.
Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 394 co. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 c.p.c..
Assume la società ricorrente che la difesa (eccezione) svolta nel giudizio di rinvio, concernente il legittimo affidamento su un consolidato orientamento giurisprudenziale, non incontrava l’ostacolo del carattere chiuso del giudizio di rinvio, in quanto diretta a prospettare “fatti impeditivi sopravvenuti….la cui trattazione non avrebbe avuto modo di essere svolta nelle fasi pregresse del giudizio”.
La censura, se non deve essere dichiarata inammissibile – in quanto non fornisce alcuna indicazione delle ragioni per le quali la difesa non avrebbe dovuto o potuto essere svolta già nei precedenti gradi di merito: l’arresto delle Sezioni Unite è del 2000, e dunque la società bene avrebbe potuto introdurre la questione fin nel corso del giudizio di primo grado, iniziato con atto di citazione notificato il 20.8.1998 e definito dal Tribunale di Alessandria con sentenza 11.1.2005 – rimane in ogni caso assorbita dalla dichiarazione di infondatezza del precedente motivo (avendo la Corte territoriale implicitamente disatteso tale tesi difensiva).
Il terzo motivo (omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.) è infondato.
La ricorrente assume che la Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, non ha motivato espressamente sulla tesi difensiva, prospettata nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di rinvio, fondata sul legittimo affidamento ingenerato nella conduttrice da un orientamento giurisprudenziale consolidato, modificato solo successivamente alla cessazione del contratto di locazione. Il “fatto storico decisivo”, ritualmente provato ed oggetto di discussione, viene indicato nella incolpevole convinzione della società di non dover corrispondere alcunché alla società locatrice per il periodo in cui era durata la ritenzione dell’immobile.
Osserva il Collegio che se, da un lato, il motivo non sembra assolvere idoneamente al requisito dimostrativo (art. 366 co 1 n. 4 c.p.c.) della rituale acquisizione del “fatto” e prima ancora della rituale introduzione della “eccezione” nei gradi di merito precedenti al giudizio di rinvio, palesandosi in tal modo inammissibile, per altro verso viene a dare per scontata la modifica di un asserito “precedente consolidato orientamento” giurisprudenziale che, come visto nell’esame del primo motivo, non soltanto è smentita dalla ricostruzione del contrasto giurisprudenziale (descritto nella sentenza delle Sezione Unite), ma che appare fondata su una lacunosa ed incompleta lettura dei precedenti richiamati dalla stessa ricorrente (tale indirizzo giurisprudenziale, infatti, conciava l’esonero del conduttore dal pagamento di un risarcimento del danno o di un compenso all’effettivo abbandono e non uso dell’immobile, ed affermava che in caso contrario il conduttore era tenuto a corrispondere al locatore il “canone” o il “risarcimento” per il protratto utilizzo del bene) e che, comunque, non potrebbe condurre all’esito prospettato dalla ricorrente, non essendo in alcun modo configurabile una lesione del legittimo affidamento in conseguenza di una nuova interpretazione giurisprudenziale di norme di diritto sostanziale, che non è riconducibile al fenomeno del “prospective overruling” – come definito da questa Corte -, richiedendo quest’ultimo il necessario concorso delle condizioni 1-che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; 2-che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; 3-che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 28967 del 27/12/2011; id. Sez. L, Sentenza n. 7755 del 17/05/2012. Il precedente richiamato dalla ricorrente Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22282 del 26/10/2011 è del tutto isolato ed è stato peraltro disatteso dalla successiva giurisprudenza della Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014), condizioni che esulano del tutto dalla fattispecie in esame.
Il quarto motivo investe la sentenza di appello denunciando il vizio di motivazione ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c..
Quanto alla censura formulata nel motivo sub lett. a), difettano gli stessi elementi identificativi del motivo di ricorso, richiesti dall’art. 366 c.p.c., venendosi a risolvere in una mera istanza di rideterminazione del regolamento delle spese di lite in conseguenza dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso per cassazione.
Infondata è invece la censura formulata nel motivo sub lett. b), in quanto la ricorrente si lamenta della “grave leggerezza e superficialità” della valutazione di reciproca soccombenza compiuta dalla Corte d’appello ai fini della integrale compensazione delle spese di quel grado, senza tuttavia inficiare la statuizione impugnata, atteso che, in tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi i quali, a seguito della modifica dell’art. 92 c.p.c. disposta dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, debbono essere esplicitamente indicati in motivazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17457 del 31/07/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2397 del 31/01/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 20457 del 06/10/2011).
Alcun vizio di legittimità è dunque ascrivibile alla statuizione impugnata, avendo la Corte territoriale fondato la compensazione delle spese sulla reciproca soccombenza come risultante dagli atti di causa.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parete ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *