Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13157

E’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DL 7/2007,  perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione, anche a prescindere dal fatto che la polizza non fosse “in vita” da almeno tre anni al momento della disdetta, in quanto tale requisito di durata – introdotto dalla legge di conversione – non opera per le disdette effettuate sotto il vigore del decreto legge

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 25 maggio 2017, n. 13157

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25949/2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA DIVISIONE INA (OMISSIS) in persona di (OMISSIS) quale socio amministratore della Societa’ (OMISSIS) S.N.C., procuratrice e agente generale di (OMISSIS) SPA per la Provincia di Lodi, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SRL in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA DIVISIONE INA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3292/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore dell’ (OMISSIS) per il pagamento di premi di polizza insoluti.

Si costitui’ in giudizio la (OMISSIS) s.n.c., in qualita’ di agente generale dell’ (OMISSIS) in (OMISSIS), insistendo per conferma del decreto.

Il Tribunale rigetto’ l’opposizione ritenendo inefficace la disdetta inviata ai sensi del Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4, modificato dalla legge di conversione n. 40/2007.

La Corte di Appello di Milano ha – viceversa – ritenuto efficace la disdetta della polizza e, dichiarata la nullita’ del D.I. per invalidita’ della procura alle liti, ha rigettato la domanda della compagnia assicuratrice.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS), rappresentata dalla procuratrice e agente (OMISSIS) s.n.c., affidandosi a due motivi; resiste la (OMISSIS) s.r.l., a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo e assistito da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto fondata l’eccezione di nullita’ della procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarando pertanto la nullita’ del decreto opposto; ha tuttavia ritenuto che la rituale costituzione della (OMISSIS) s.n.c. nel giudizio di opposizione, con riproposizione della domanda di condanna nei confronti della (OMISSIS), consentisse di esaminare la richiesta di pagamento.

Nel merito, dato atto che la disdetta della polizza era stata effettuata sotto il vigore del Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4, e prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 40/2007, la Corte, ha ritenuto che “l’emendamento non possa che decorrere dalla conversione, con la conseguenza che le disdette gia’ esercitate, anche se riguardanti contratti poliennali da meno di un triennio, sia valida ed efficace”, non risultando pertanto dovuto il premio preteso dall’assicuratrice.

2. Col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 75, 83 e 182 c.p.c., e dell’articolo 1722 c.c., n. 2: assume che la Corte ha erroneamente ritenuto nulla la procura alle liti apposta a margine del ricorso monitorio, rilevando che detta procura era stata rilasciata dal soggetto che rivestiva all’epoca la qualita’ agente dell’INA e che si era comunque verificata la sanatoria con effetti retroattivi.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 77 Cost., comma 3, e della L. n. 40 del 2007, articolo 5.

Rileva la ricorrente che la legge di conversione del c.d. decreto Bersani aveva limitato la libera disdettabilita’ dei contratti pluriennali di assicurazione alle polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, mentre per le polizze stipulate antecedentemente aveva previsto che la facolta’ di disdetta potesse essere esercitata a condizione che il contratto fosse “stato in vita per almeno tre anni”; cio’ premesso e considerato che la polizza disdettata dalla (OMISSIS) non rispettava il requisito della durata ultratriennale, la ricorrente sostiene che l’emendamento introdotto dalla legge di conversione aveva determinato la caducazione ex tunc della possibilita’ di disdettare i contratti stipulati in epoca antecedente alla legge e, con essa, l’inefficacia della disdetta inviata dalla (OMISSIS).

4. Il ricorso puo’ essere deciso, in base al criterio della ragione piu’ liquida, col rigetto del secondo motivo.

Deve infatti darsi continuita’ al principio espresso da Cass. n. 9386/2016, secondo cui “e’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi del Decreto Legge n. 7 del 2007, articolo 5, comma 4, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione”, e cio’ a prescindere dal fatto che la polizza non fosse “in vita” da almeno tre anni al momento della disdetta, in quanto tale requisito di durata – introdotto dalla legge di conversione – non opera per le disdette effettuate sotto il vigore del decreto legge.

5. Il primo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorso dev’essere comunque disatteso all’esito dello scrutinio del secondo motivo.

6. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

6. La novita’ della questione (non ancora affrontata in sede di legittimita’ al momento della notifica del ricorso per cassazione) giustifica la compensazione delle spese di lite (ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, applicabile ratione temporis).

8. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione, alla ricorrente principale, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale, e compensa le spese di lite.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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