Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 giugno 2017, n. 14685

L’onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell’articolo 4, comma 7 della Delib. Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l’eventualita’ che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

ordinanza 13 giugno 2017, n. 14685

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7185/2013 proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6478/2012 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 01/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/04/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO

1.- (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), articolando cinque motivi avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 ottobre 2012, n. 6478, a seguito di ricorso proposto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ex articolo 152, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 10.

Con tale pronuncia, il Tribunale milanese ha ritenuto pienamente legittima la segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) di (OMISSIS) come “cattivo pagatore”, che e’ stata posta in essere dalla s.p.a. (OMISSIS) in epoca che si assume effettuata nella seconda parte del 2008.

Al ricorso resiste la s.p.a. (OMISSIS), che ha depositato apposito controricorso. La stessa ha depositato anche “istanza di anonimizzazione dei dati Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 52 (cd. Codice Privacy)”.

Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria.

2.- I motivi di ricorso, che sono stati presentati da (OMISSIS), concernono piu’ profili della vicenda processuale giunta ora all’esame di questa Corte.

Il primo motivo assume la nullita’ del procedimento (ex articolo 360 c.p.c., n. 4) “per lesione del diritto di difesa e del regolare contraddittorio”. Il secondo, che e’ intestato dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, afferma nella sostanza che il Tribunale non ha tenuto conto che, nella specie, (OMISSIS) ha “commesso un enorme abuso nel segnalare un ritardo imputabile a un disguido tecnico”. Il terzo motivo, a sua volta intestato dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, assume la violazione da parte della sentenza impugnata delle norme dell’articolo 2 Cost., articoli 1174, 1175, 1375 c.c. e segg.. Il quarto motivo, che e’ riferito dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, afferma poi la violazione delle “disposizioni di legge in tema di trattamento di dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, di interpretazione del contratto ex articoli 1362 c.c. segg. … ex articolo 1374 c.c. e… articoli 1334 e 1335 c.c.”. Il quinto motivo, che e’ viene svolto con riguardo dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, riguarda la sfera dei danni che si assumo patiti dal ricorrente.

3.- Il primo motivo lamenta, piu’ in particolare, che il Tribunale abbia “facultato controparte a produrre atti che, se avesse operato legittimamente, avrebbe dovuto detenere da oltre un paio di anni prima”; pure riscontra, in proposito, che “in ogni caso mai i termini potevano prevedere scadenze differenti per le parti”.

Il motivo va respinto.

La norma del comma 9 dell’articolo 152 Codice Privacy, vigente all’epoca, stabilisce che “il giudice dispone anche d’ufficio… i mezzi di prova che ritiene necessari…”.

Quanto alla differenziazione dei termini concessi alle parti (di cui allo stralcio di verbale riportato a p. 4 del ricorso), pare che il ricorrente non tenga conto del fatto che quello concesso a (OMISSIS) e’ “termine a controreplica” e che, nel computo dello stesso, il Tribunale ha anche tenuto conto della ricorrenza del c.d. periodo feriale.

4.- Il secondo motivo assume l’omessa considerazione da parte del Tribunale dell'”enorme abuso” che il comportamento tenuto da (OMISSIS) – cosi’ come complessivamente considerato – avrebbe realizzato.

Il motivo va respinto.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che il “fatto”, rilevante ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ solo il fatto storico vero e proprio, inteso nella sua dimensione materiale (cfr., da ultimo, Csss., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 marzo 2017, n. 5795). Non anche un “questione” o un “punto” o una “valutazione” della sentenza, secondo quanto risulta proporre, nel concreto, il motivo in esame.

In realta’, il motivo, che peraltro risulta svolto in termini solo generici, viene a chiedere il riesame della complessiva fattispecie che sta alla base della controversia: che e’ analisi per contro preclusa al giudizio di questa Corte.

5.- Va ora preso in esame il quarto motivo di doglianza, che e’ stato svolto dal ricorrente, posto che lo stesso riguarda la parte iniziale del comportamento posto in essere da (OMISSIS) in relazione all’avvenuta segnalazione di (OMISSIS) come “cattivo pagatore”.

In via segnata, il motivo fa riferimento al “preavviso” che, sulla base della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, l’intermediario finanziario (quale “partecipante” al sistema di informazioni creditizie) deve necessariamente inviare in via preventiva all’interessato, avvertendolo dell'”imminente registrazione dei dati” che lo riguardano (cfr., in particolare, la norma dell’articolo 4, comma 7, del provvedimento del Garante Privacy, 16 novembre 2004, n. 8).

Assunto questo riferimento, il motivo si sostanzia poi nel rilevare che la decisione del Tribunale milanese – che ha ritenuto correttamente adempiuto l’onere nella specie gravante su (OMISSIS) – ha in realta’ fatto falsa applicazione delle norme di legge che governano la relativa materia.

6.- Il motivo e’ da ritenere fondato, secondo i termini, e nei limiti, qui in appresso indicati.

Va precisato, al riguardo, che l’atto di “avvertimento con preavviso” ovvero di “avviso” – di cui il citato articolo 4, comma 7, fa onere all’intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell’interessato e intesa a manifestare la decisione dell’intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest’ultimo entro il periodo di preavviso.

In quanto “dichiarazione a determinata persona”, quella prescritta dalla norma dell’articolo 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 c.c.. Percio’, l’efficacia della dichiarazione di “avviso” si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

La sentenza del Tribunale di Milano non ha tuttavia tenuto conto di tali prescrizioni. In effetti, la stessa ha ritenuto compiutamente assolto l’onere di (OMISSIS), limitandosi a considerare il punto relativo all'”invio” degli avvisi (come poi indicato dall’utilizzo del sistema Poste) e, “quanto alle forme di spedizione dell’avviso”, da una mera dichiarazione proveniente della stessa (OMISSIS)).

Per contro, la normativa di legge appena sopra richiamata richiede, secondo quanto del resto ritiene la comune opinione, che – per produrre i suoi effetti (di avvio del periodo di preavviso, in specie) la dichiarazione deve avere “raggiunto il domicilio” del suo destinatario, con conseguente somministrazione della prova dell’arrivo a destino della medesima.

7.- Il terzo e il quinto motivo di ricorso risultano assorbiti.

8.- Come si e’ gia’ sopra richiamato, la s.p.a. (OMISSIS) ha formulato, con separato atto, un’istanza di “anonimizzazione dei dati Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 52″. In tale istanza, la stessa ha specificamente domandato – in ragione di quanto appunto stabilito nella norma dell’articolo 52 – che venga disposta l'”anonimizzazione/l’oscuramento delle proprie generalita’ e/o di ogni altro dato identificativo”.

Il Collegio ritiene di non potere corrispondere a questa istanza, difettando nella fattispecie i presupposti dell’applicazione della citata norma dell’articolo 52. In effetti, tale norma abilita alla richiesta relativa la sola persona dell'”interessato”, nel significato che tale espressione assume nel contesto del detto decreto legislativo. Ora, secondo la espressa formulazione della norma dell’articolo 4, comma 1, lettera i) di tale decreto per “interessato… si intende… la persona fisica cui si riferiscono i dati personali”.

9. In conclusione, respinti il primo e il secondo motivo, va accolto il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti il terzo e il quinto, con cassazione della impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano e relativo rinvio della controversia sempre alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nel decidere la controversia, la Corte di Appello, cosi’ investita, si atterra’ ai principi e indicazioni di cui alla motivazione svolta e, in particolare, al principio di diritto per cui “l’onere di preventivo avvertimento, di cui alla norma dell’articolo 4, comma 7 della Delib. Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario, salva comunque restando l’eventualita’ che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilita’ di averne notizia”.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il quarto e quinto, e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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