Suprema Corte di Cassazione 

sezione II

sentenza n. 48435 del 4 dicembre 2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2/7/2012, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 21/9/2010, appellata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, dichiarava D.A.:
colpevole del reato di appropriazione indebita continuata in danno del Condominio di L., commesso nella qualità di amministratore del predetto condominio, e lo condannava alla pena di mesi sette di reclusione ed €. 350,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
2. La Corte territoriale, accogliendo l’appello di P.M. e parte civile, essendo provato il fatto materiale della distrazione della somma di €. 2.000,00 e della mancata consegna al nuovo amministratore della documentazione condominiale, reputava infondate le giustificazioni fornite dall’imputato, ed accolte dal primo giudice, e dichiarava l’imputato colpevole del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di giustizia.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce che la Corte territoriale, nel riformare radicalmente la decisione, non ha operato alcuna confutazione delle argomentazioni del primo giudice, limitandosi ad osservazioni apodittiche.
4. Il difensore della parte civile, Condominio L., ha depositato memoria resistendo al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
2. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte: “In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti dei proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ì più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231679; in senso conforme: Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 09/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232441; Sez. 2, Sentenza n. 746 del 11/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 232986; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233083, Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008 Ud. (dep. 11/11/2008) Rv. 242330).
3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha confutato specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado, osservando che, essendo scontato il fatto materiale della mancato versamento dell’assegno di €.2.000,00 e della mancata consegna della documentazione condominiale in suo possesso, le giustificazioni fornite dall’imputato apparivano inidonee a escludere l’elemento soggettivo in testa all’agente.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00), nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio L. delle spese del grado che si liquidano in €. 2.000, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio L., delle spese del grado che liquida in €. 2.000, oltre IVA e CPA.
Così deciso, il 21 novembre 2013

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