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Suprema Corte di Cassazione 

sezione II

sentenza n. 12819  del 23 maggio 2013

Svolgimento del processo

R.P., proprietario in comune di Montebelluna di terreni a favore dei quali era stata costituita una servitù volontaria di passo pedonale e carraio, da esercitare su di un locus di m. 4 di larghezza attraverso un cancello telecomandato, conveniva in giudizio C.S., proprietario del fondo servente, lamentando che questi aveva (i) modificato il dispositivo di apertura del cancello, senza consegnargli il nuovo telecomando, (ii) installato un ulteriore cancello e (iii) realizzato un muretto che rendeva impossibile il passaggio con mezzi meccanici. Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto a rimuovere i predetti ostacoli all’esercizio della servitù, ritenendo emulativa la costruzione del muretto, e a ottenere i nuovi telecomandi dei cancelli. In subordine, domandava l’ampliamento della servitù nella misura idonea al transito di mezzi meccanici.

Il convenuto si dichiarava pronto a consegnare un nuovo telecomando del primo cancello, ma si opponeva sia ad elettrificare l’apertura del secondo, manifestando comunque la disponibilità a consegnare copia delle relative chiavi ove lo avesse munito di lucchetto, sia ad arretrare il muretto ovvero ad ampliare la servitù, mancandone le condizioni. Inoltre, domandava in via riconvenzionale la condanna dell’attore ad apporre tra i fondi serventi e quelli dominanti opere atte ad impedire l’accesso di terzi ai luoghi.
Il Tribunale di Treviso, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla questione sorta in ordine al primo cancello, condannava S.C. a munire il secondo cancello di un dispositivo di apertura “a scrocco”, utilizzabile da ambo i lati del passo, e, respinta la domanda di demolizione del muretto, in accoglimento della domanda subordinata proposta dall’attore disponeva l’ampliamento della servitù ai sensi del terzo comma dell’art. 1051 c.c., determinando la relativa indennità.
Tale sentenza era gravata in via principale da C.S. e in via incidentale da R..P. .

Il primo impugnava il capo relativo all’ampliamento della servitù, chiedendo in subordine l’incremento dell’indennità; il secondo censurava la reiezione della domanda di rimozione del muretto, e in subordine instava per una riduzione dell’indennità.
La Corte d’appello di Venezia con sentenza 26.1.2010 respingeva entrambe le impugnazioni.
Quanto all’appello principale, la Corte territoriale riteneva che ad impedire l’ampliamento della servitù non era sufficiente eccepire che il passaggio sarebbe stato realizzabile secondo altro tracciato attraverso fondi appartenenti al medesimo proprietario del fondo dominante; che la tipologia della coltivazione agricola in atto non escludeva la necessità del passaggio di mezzi agricoli di ampie dimensioni (mietitrebbie e carri-botte), occorrendo avere riguardo alle possibilità di un più intenso sfruttamento del terreno, nella specie impedito dalle dimensioni del passo così come costituito; che il divieto, previsto dal 4^ comma dell’art. 1051 c.c., di assoggettare a servitù di passaggio case, giardini ed aie, non aveva carattere assoluto, ma costituiva soltanto un criterio di scelta nel caso in cui il passaggio fosse esercitarle attraverso percorsi alternativi; che doveva ritenersi tardiva l’eccezione, sollevata dal C. solo dopo l’espletamento della c.t.u., di esistenza di altro passaggio, e ad ogni modo non provata; e che l’indennità disposta dal giudice di prime cure non doveva essere aumentata, avendo il c.t.u. correttamente considerato il valore del terreno e il costo delle opere di costruzione, mentre non apparivano sussistenti le condizioni per riconoscere pregiudizi ulteriori per il passaggio di mezzi meccanici, atteso che tale transito era stato già espressamente considerato nell’originaria costituzione della servitù volontaria.
Quanto all’appello incidentale, la Corte veneta rilevava che l’allargamento era necessitato dal fatto che il titolo convenzionale costitutivo della servitù non consentiva interpretazioni di tipo estensivo che valessero a comprendere l’ampliamento controverso, così come determinato dal c.t.u. nel punto di raccordo tra il primo ed il secondo tratto del locus servitutis; che il muretto realizzato dal C. non evidenziava il compimento di un atto emulativo, in quanto oltre a perimetrare il percorso della servitù di passo, assolveva la funzione di ancoraggio dei cavi di sostegno della copertura delle piantagioni esistenti a lato del passo; e che l’indennità non andava ridotta, avendo il c.t.u. dettagliatamente rilevato i costi di ampliamento del passaggio.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre C.S., formulando quattro motivi d’impugnazione, successivamente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso R.P., il quale propone, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il ricorrente ha notificato, altresì, controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051, primo e terzo comma c.c., in connessione col vizio motivazionale.
Sostiene parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che il proprietario del fondo dominante che sia proprietario anche di fondi contigui aventi accesso diretto dalla via pubblica, come non ha diritto alla costituzione di servitù coattiva di passo, così non ha diritto all’ampliamento di servitù preesistente. Deduce, inoltre, che la Corte territoriale è incorsa in errore lì dove ha scambiato la presenza di un’uscita sulla pubblica via del proprio fondo contiguo a quello dominante, con la situazione del passaggio su fondo altrui.

2. – Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in connessione con il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta non tempestività dell’eccezione di esistenza di altro passaggio.
Poiché l’interclusione relativa del fondo dominante è condizione necessaria per l’esistenza del diritto all’ampliamento, il relativo onere probatorio grava sulla parte attrice e non su quella convenuta, la quale, pertanto, non è neppure onerata di sollevare eccezioni al riguardo.
3. – Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051, commi 1 e 3 c.c., in connessione col vizio motivazionale, ai sensi, rispettivamente, dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c..
La Corte veneta, si afferma, dopo aver riconosciuto che occorre aver riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento e di una migliore utilizzazione del fondo dominante, non ha – contraddittoriamente -preso in considerazione il fatto che coltivando vigneti e kiwi il P. ha inteso sfruttare ed utilizzare al massimo il proprio fondo, trattandosi di colture pregiate e tali da assicurare un reddito massimo rispetto alle coltivazioni cerealicole, solo in presenza delle quali è richiesto l’impiego di mezzi eccezionali; e non ha svolto l’accertamento di un serio proposito del proprietario del fondo dominante, risultante da fatti concreti, proposito anzi contraddetto dall’impianto di colture destinate ad essere utilizzate e sfruttate per decenni, e che pertanto non richiedono l’uso di mietitrebbia o di carro-botte.
Ciò, conclude parte ricorrente, esclude una seria ed attuale necessità di ampliamento della servitù.
4. – Col quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 1051, comma 4 c.c. e il vizio di motivazione, perché, si afferma, una superficie di appena mq. 11 coltivata a kiwi non può costituire un investimento produttivo, ragion per cui è confermato che nella specie si tratta solo di abbellire un giardino con la presenza di alcune piante da frutto.
5. – Col primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, 1367 e 1371 c.c., nonché l’omessa e contraddittoria motivazione circa l’individuazione della clausola contrattuale contenente la costituzione della servitù.
La Corte d’appello, afferma parte controricorrente, non ha ben inteso il senso della richiesta del P. di ritenere compreso nell’atto originario un passaggio sempre di 4 metri ma con andamento curvilineo e non per linee spezzate. Non si tratta dunque della necessità di un ampliamento, nel senso che il P. non ha mai detto che la servitù volontaria avesse un’ampiezza maggiore di 4 metri, ma solo che l’andamento del locus servitutis in un certo punto non poteva che essere curvilineo e non già per linee spezzate, ferma restando la larghezza di 4 metri.
6. – Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 833 c.c. nonché il vizio di motivazione circa l’individuazione della porzione del muro eretto in via emulativa.
Sostiene parte controricorrente che la Corte territoriale è incorsa in errore circa l’esatta domanda formulata dal P. , il quale, sul presupposto del carattere emulativo di detta opera, aveva chiesto la demolizione non già dell’intero muro realizzato dal C. , ma solamente della parte di esso, meglio descritta nella relazione del c.t.u., dell’altezza di cm. 125 ed ostativo il transito dei veicoli, realizzato nel punto in cui il passaggio fa una svolta, cioè in quello in cui, secondo l’interpretazione più corretta, questo dovrebbe avere un andamento curvilineo e non per linee spezzate. Tale parte Jl muro non svolge alcuna funzione e non è di alcun apprezzabile vantaggio per il fondo servente, ma solo di nocumento rispetto al fondo dominante. Rispetto a tale parte di muro, cui non sono ancorati dei cavi, la motivazione della sentenza impugnata non ha alcuna attinenza.

7. – I motivi a sostegno del ricorso incidentale, il cui esame è prioritario avendo ad oggetto le opere della cui incidenza sulla servitù si discute, sono infondati.
Essi implicano una valutazione dei fatti di causa e pretendono, attraverso questa, di dimostrare concorrenti violazioni di legge e difetti di motivazione. In entrambi i casi, invece, non è l’apprezzamento di merito a produrre l’uno o l’altro dei vizi denunciati, ma la trama argomentativa che sostiene la decisione, al cui interno la parte ricorrente ha l’onere di isolare il decisum illegittimo.
Nello specifico, l’individuazione della lesione del diritto di servitù e della relativa causa efficiente costituiscono oggetto precipuo dell’accertamento che compete al giudice di merito, la cui esattezza, se sorretta da motivazione intrinsecamente congrua e immune da vizi logico-giuridici, non è sindacabile da questa Corte. Motivazione che le due censure in esame non valgono a incrinare al suo interno, ma sulla base di un raffronto – non conoscibile in sede di legittimità – con le emergenze istruttorie.
8. – I primi due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
8.1. – La Corte veneta ha ritenuto che ai fini dell’applicazione dell’art. 1051 c.c. (rileva l’utilità del fondo dominante, mentre) sarebbe “ininfluente la contingente circostanza che il proprietario del fondo dominante sia proprietario di fondi vicini attraverso cui sia possibile esercitare il passaggio”.
E così identificato e limitato l’accertamento imposto dalla citata norma, ha osservato, richiamandosi a Cass. n. 8192/00, ache il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo della servitù di passaggio non può utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio secondo altro tracciato che non interessi il suo fondo, poiché sussistendo già una servitù di passggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di altri sarebbe consentita solo se l’ampliamento di quella già esistente risultasse impossibile o possibile solo con dispendio di disagi eccessivi.
Tale conclusione è viziata da una premessa erronea circa l’interpretazione del primo comma dell’art. 1051 c.c..
L’interclusione assoluta o relativa che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è “circondato da fondi altrui”, situazione, questa, che giustifica l’imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all’uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l’interclusione sussiste se ed in quanto l’unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui. Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s’interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l’art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all’ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante (cfr. Cass. n. 739/12).
8.2. – Nella specie, la Corte territoriale, giudicando ininfluente la circostanza che l’attore fosse proprietario di terreni vicini attraverso i quali esercitare il passaggio, ha violato la norma anzi detta e, di riflesso, ha omesso l’accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, da cui dipende l’interclusione e, con essa, l’applicabilità stessa della norma.
9. – L’accoglimento dei suddetti motivi assorbe l’esame dei restanti mezzi, che attengono ad ulteriori requisiti necessari per ottenere il richiesto ampliamento.
10. – S’impone, pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che nel decidere la controversia nel merito si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 1051 c.c. l’interclusione assoluta o relativa che legittima la costituzione della servitù coattiva di passaggio ricorre quando il fondo, privo di accesso alla via pubblica, è circondato da fondi altrui, situazione, questa, che giustifica l’imposizione del peso in re aliena. Relativizzata la nozione di fondo all’uso produttivo o civile cui esso è adibito dal proprietario, l’interclusione sussiste se ed in quanto l’unità immobiliare che si assume come fondo dominante sia circondata da terreno di proprietà aliena, di guisa che il passaggio non possa essere attuato se non col sacrificio del diritto altrui.
Diversamente, se tra il fondo del cui vantaggio si tratta e la via pubblica s’interpongono altri fondi appartenenti al medesimo titolare e dotati o dotabili di accesso proprio alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio, nessun ostacolo giuridico o materiale impedisce il passaggio attraverso i fondi del medesimo proprietario. In tal caso, pertanto, l’art. 1051 c.c. non può trovare applicazione alcuna, neppure con riguardo all’ampliamento della servitù di passaggio preesistente, che del pari presuppone la residua interclusione del fondo dominante“.

11. – Il giudice di rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385, 3^ comma c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti il terzo e il quarto, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

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