Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 20 novembre 2015, n. 46109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –
Dott. GALLO D. – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza 17/11/2014 della Corte d’appello di Palermo,
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
udito per l’imputata, l’avv. De Marsi Fabrizio, in sostituzione
dell’avv. Armenio Salvatore, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17/11/2014, la Corte di appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto dal PG, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Trapani, in data 5/4/2013, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, rilevato che il reato non era prescritto, dichiarava B.G. colpevole del reato di circonvenzione di incapace a lei ascritto e la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa, inflitta in aumento rispetto a precedente condanna per il medesimo reato, rideterminando così, la pena complessivamente inflitta in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

2. La Corte territoriale, a differenza del primo giudice, riteneva che la consumazione del reato si fosse verificata al momento della richiesta di pubblicazione del testamento olografo ((OMISSIS)), anzichè alla data ((OMISSIS)) posta in calce al documento olografo. Nel merito la Corte riteneva accertata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritti sulla base di numerosi elementi di prova.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando numerosi motivi di gravame, in particolare deduce:

3.1 Violazione di legge con riferimento all’art. 597 c.p.p. e vizio della motivazione in proposito. Al riguardo si duole del principio tantum devolutum quantum appellatum, eccependo che l’appello del PG riguardava soltanto il tema della prescrizione e non avrebbe consentito l’accertamento della penale responsabilità della prevenuta per il reato a lei ascritto.

3.2 Per tale motivo l’appello del PG sarebbe inammissibile per l’assenza di un concreto interesse ad impugnare.

3.3 Violazione di norme processuali per nullità dell’imputazione in quanto il fatto non si comprende bene se sia stato commesso il (OMISSIS) ovvero il (OMISSIS).

3.4 Violazione della legge processuale e sostanziale a seguito della valutazione a carico dell’imputata della sentenza di patteggiamento.

Deduce, inoltre, che la scheda contenente il testamento olografo non era mai stata nella disponibilità dell’imputata e richiama in proposito le dichiarazioni rese in sede di indagini investigative da L.R.M. dalle quali emerge che la scheda era custodita presso il Notaio D.V. e che la B. ignorava tale circostanza essendosi recata prima dal notaio C..

Allega in proposito la copia della busta fornita dal notaio dalla quale emerge che l’olografo è stato depositato da B.G. in data (OMISSIS).

3.5 Infine si duole di violazione dell’art. 129, comma 2, del principio del ne bis in idem e delle statuizioni civili per mancanza di prova della legittimazione sostanziale delle parti civili.

4. Successivamente la difesa della ricorrente ha depositato una corposa memoria con motivi aggiunti di ricorso, ribadendo ed approfondendo le censure già formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, le censure della ricorrente, in punto di violazione del principio del principio tantum devolutum quantum appellatum, sono manifestamente infondate. L’appello del PG, travolgendo la dichiarazione di prescrizione del reato comporta l’obbligo della Corte d’appello di procedere all’esame del merito sulla base della imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Di conseguenza viene meno anche il secondo motivo di ricorso in punto di carenza d’interesse. La carenza d’interesse si sarebbe verificata solo nell’ipotesi in cui con l’atto d’appello volto a far annullare la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del reato, il PG appellante avesse comunque chiesto alla Corte l’assoluzione dell’imputata con formula di merito.

3. Sono infondate, altresì, le censure sollevate con il terzo motivo mediante il quale la ricorrente si duole di nullità dell’imputazione in quanto non si comprende bene se il fatto sia stato commesso il (OMISSIS) ovvero il (OMISSIS). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5^, Sentenza n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948).

Nel caso di specie il fatto è stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali poichè l’imputazione indica sia l’azione di indurre la persona offesa a redigere un testamento olografo recante la data del (OMISSIS), sia l’ulteriore segmento dell’azione consistita nel chiedere la pubblicazione del testamento, presso il notaio D.V. in data (OMISSIS). Quanto all’identificazione della data esatta in cui il reato è venuto a consumazione, il fatto che il primo giudice l’abbia indicata al momento della presunta redazione del testamento olografo ((OMISSIS)), mentre la Corte d’appello abbia ritenuto che il reato si sia consumato al momento dell’utilizzo del testamento olografo mediante la richiesta al notaio di pubblicazione, costituisce una mera valutazione giuridica che non incide sul diritto di difesa, nè rende generica o imprecisa l’imputazione.

4. In punto di diritto è pacifico, secondo un insegnamento risalente di questa Corte, che il delitto di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 c.p., è reato di pericolo che si realizza nel momento in cui è compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2827 del 29/01/1988, Lamesta, Rv. 177777). Tuttavia, la circonvenzione d’incapace ben può essere considerato reato a condotta plurima e, come tale, è stato contestato nel caso di specie. Nel caso di condotta plurima, questa Corte ha precisato che, qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidano, il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione” (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 45786 del 16/10/2012 Ud. (dep. 23/11/2012 ) Rv. 254352).

5. Nel caso di specie più che il riferimento alla condotta plurima, il Collegio ritiene che la semplice redazione di un testamento olografo, non è atto che importi, di per sè, alcun effetto giuridico dannoso, nè per il testatore, nè per i soggetti interessati alla successione, trattandosi di atto che diviene idoneo a produrre effetti giuridici (qualora venga utilizzato) soltanto a seguito della morte del testatore. Di conseguenza il reato si consuma soltanto nel momento in cui si verifica il decesso del testatore, condicio sine qua non per il sorgere del pericolo. E’ dalla data del decesso del testatore, pertanto, che decorre la prescrizione. Nel caso di specie, il decesso di P.G. è avvenuto il (OMISSIS). In tal senso si deve correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fissato la consumazione alla data della richiesta pubblicazione ((OMISSIS)), fermo restando che l’anticipazione di due giorni della data della consumazione non comporta alcuna conseguenza in termini di prescrizione.

6. Per quanto riguarda il quarto motivo, le censure sollevate dalla ricorrente sono inammissibili poichè in massima parte ripropongono questioni di merito che sono state oggetto di attento esame da parte della Corte d’appello, che ha fondato le sue conclusioni in punto di colpevolezza dell’imputata su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. Va rilevato, inoltre, che talune imprecisioni della Corte nella ricostruzione del fatto sono irrilevanti in quanto non idonee a rovesciare gli assunti argomentativi su cui poggiano le conclusioni assunte. In particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che la busta contenente il testamento olografo di P. G. è stata consegnata al notaio dall’imputata in data (OMISSIS) e non contestualmente alla richiesta di pubblicazione formulata due giorni dopo il decesso della de cuius, come la Corte ha ritenuto, interpretando in tal senso il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal Notaio D.V..

Tale errore non incide nella valutazione sintomatica che la Corte fa del comportamento della B., la quale comunque consegnò il testamento olografo al notaio, evidentemente consapevole del suo contenuto, frutto di induzione per le ragioni specificamente indicate dalla Corte d’appello.

7. Per quanto riguarda il quinto motivo è manifestamente infondata la censura di violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento alla condanna inflitta dal Gup di Trapani, ex art. 444 c.p.p., con sentenza del 9/5/2008, poichè tale condanna riguarda altri fatti di circonvenzione d’incapace commessi in danno delle stessa persona offesa (come ha precisato la Corte d’appello a fol.

12). Infine va rilevato che la contestazione circa la legittimazione delle parti civili non può essere presa in considerazione perchè generica, essendo, comunque, devoluta al giudice civile la liquidazione dei danni.

8. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2015

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