Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 7 settembre 2015, n. 36012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. DIOTALLEVI G. – rel. Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2500/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza, di 1 e di quella di 2 grado con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e (OMISSIS), con due distinti ricorsi, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 27.02.2015 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Carini che li ha condannati alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato loro ascritto ex articoli 110 e 648 c.p..

1. (OMISSIS), chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:

A) Ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), la violazione e falsa applicazione di norme di legge previste a pena di nullita’ in relazione all’articolo 111 Cost., articolo 179 c.p.p., comma 2, articolo 511 c.p.p., articolo 525 c.p.p., comma 2, nonche’ l’inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilita’ in relazione all’articolo 111 Cost. e articolo 526 c.p.p..

Il ricorrente evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado, essendo mutata la figura dell’organo giudicante, egli non aveva prestato il consenso alla lettura ex articolo 511 c.p.p. delle deposizioni testimoniali sino a quel momento acquisite. Nonostante tale esplicito dissenso, il Giudice di prime cure riteneva di far salva l’istruzione dibattimentale, ponendo la causa in decisione, in violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2.

Avverso tale decisione veniva proposto appello con il quale si eccepiva la nullita’ dell’intero giudizio per violazione del combinato disposto dell’articolo 511 c.p.p. e articolo 525 c.p.p., comma 2.

La Corte distrettuale, con ordinanza del 5.6.2014, disponeva che venisse effettuata una rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, procedendo all’audizione di tre dei quattro testi escussi in primo grado.

Secondo la difesa, la Corte distrettuale con tale decisione sarebbe incorsa in un’evidente violazione di legge. Difatti, la decisione del giudice di primo grado di procedere con la lettura dei verbali ex articolo 511 c.p.p. senza il consenso dell’imputato, non doveva essere valutata dalla Corte d’appello unicamente come una questione attinente all’inutilizzabilita’ o meno delle prove, bensi’ come una causa di nullita’ assoluta da cui scaturiva la nullita’ dell’intero giudizio di primo grado. La Corte distrettuale sarebbe, pertanto, incorsa in una nullita’ pensando di poter superare il vizio, da cui risultava affetta la sentenza di prime cure, attraverso una rinnovazione dibattimentale del tutto atipica.

Inoltre, la difesa rileva che, pur volendo ammettere la legittimita’ della rinnovazione dibattimentale, la decisione della Corte distrettuale si palesa comunque illegittima. La rinnovazione, infatti, si e’ concretizzata nell’escussione di soli tre testi ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) ma non e’ stata escusso il teste (OMISSIS), in qualita’ di persona offesa, la cui testimonianza era, invece, stata legittimamente assunta nel corso del processo di prime cure. Inoltre la Corte d’appello avrebbe omesso di citare il teste (OMISSIS), regolarmente citato in primo grado ma che poi era stato oggetto di rinuncia da parte del P.M., a seguito della sua mancata comparizione.

B) Ex articolo 606 c.p.p., lettera e) per omessa, illogica e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente censura la motivazione adottata dalla Corte territoriale che ha ritenuto provata la responsabilita’ dell’imputato nonostante innumerevoli contraddizioni nelle deposizioni rese dai testi in sede di rinnovo dell’istruzione dibattimentale. La realta’ offerta dalle deposizioni, secondo il ricorrente, e’ risultata frammentaria e non idonea a qualificare l’imputato come l’autore effettivo dei fatti delittuosi in esame.

C) Il ricorrente, infine, deduce la decorrenza del termine prescrizionale del reato ascrittogli.

2. (OMISSIS), chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:

A) Ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), la violazione e falsa applicazione degli articoli 525 e 179 c.p.p..

Anche l’imputato (OMISSIS) deduce l’errore della Corte d’appello di procedere con la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale senza, invece, rilevare la nullita’ dell’intero giudizio di primo grado, in quanto il Giudice aveva pronunciato la sentenza nonostante il dissenso degli imputati alla rinnovazione, mediante lettura delle deposizioni testimoniali, a seguito del cambiamento nella composizione dell’organo giudicante.

B) Ex articolo 606 c.p.p., lettera e) per omessa, illogica e contraddittoria motivazione.

L’imputato lamenta il fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare circa il mancato rinnovo dell’escussione del teste (OMISSIS), la cui deposizione era stata, invece, assunta in primo grado.

C) Ex articolo 606 c.p.p., lettera e) per omessa, illogica e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente si duole del fatto che i giudici di secondo grado, nel confermare la sua penale responsabilita’, si sarebbero avvalsi delle dichiarazioni dei due testi di P.G. (OMISSIS) e (OMISSIS), contraddittorie ed illogiche sia in merito all’identificazione degli imputati come i veri autori del fatto delittuoso, sia in merito all’effettiva posizione in cui era strato ritrovato il camion ricettato.

D) Il ricorrente, infine, deduce l’omessa motivazione in merito al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito chiariti.

2. Rileva la Corte che il motivo concernente la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in primo grado a seguito del mancato consenso delle parti all’utilizzazione delle prove acquisite prima del mutamento della persona del giudice e’ fondato.

3. Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona del Giudice, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono essere utilizzate per la decisione, mediante la semplice lettura, a condizione che vi sia il consenso delle parti, consenso che non deve essere espresso necessariamente in modo formale, ma che puo’ risultare anche da comportamenti concreti ed anche attraverso comportamenti di mera acquiescenza” (v. Cass. Sez. 1A 14 gennaio 2011 n. 18308 e Sez. 5A 30 settembre 2013 n., 558; Sez. 5, n. 6432 del 07/01/2015 – dep. 13/02/2015, Fontana, Rv. 2634241).

Tuttavia nel caso di specie e’ chiara la violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2, il quale dispone che: “Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita’ assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento”. Trattandosi di una nullita’ assoluta in base ad una specifica disposizione di legge, essa, ai sensi dell’articolo 179 c.p.p., comma 2, e’ insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a meno che nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, perche’ in questo caso il giudice puo’ di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali (Sez. U, n. 2 del 15/01/1999 – dep. 17/02/1999, Iannasso ed altro, Rv. 212395). In questo caso il consenso delle parti, non vi e’ stato, e la nullita’ dunque investe sia la deliberazione finale adottata nel giudizio di primo grado, in quanto la stessa e’ stata presa da un Giudice diverso da quello che ha partecipato all’istruttoria dibattimentale, che la sentenza della Corte di Appello di Palermo che impropriamente ha ritenuto di poter sanare appunto tale nullita’, attraverso la rinnovazione, peraltro parziale dell’istruttoria dibattimentale e che, pero’, cosi’ facendo, ha privato gli imputati di fatto di un grado di giudizio di merito.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

4. L’accoglimento di tale motivo assorbe la valutazione degli altri motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza di primo grado e quella di secondo grado con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

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