cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza  7 aprile, n. 6927

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23.6.1998 L.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, L.L. per sentirlo condannare alla demolizione di una parte del muro divisorio con sovrastante rete metallica, sito tra i fabbricati delle parti, alla rimozione dei vasi collocati a ridosso della rete, al rifacimento del muro ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo che le proprietà delle parti, originariamente in comune, erano state loro rispettivamente attribuite con sentenza del Pretore di Palestrina del 4.6.1998 e che lo stato dei luoghi era rimasto immutato; che il muro in questione era stato realizzato di comune accordo dai fratelli Angelo e L.F. , suo dante causa e così pure la parte di muro sopraelevata e la rete appostavi; in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l’attore alla rimozione della cassetta del contatore del gas apposta sulla ringhiera divisoria antistante l’immobile; a sostituire, a spese comuni, la rete metallica, ad effettuare il distacco delle colonne dei cancelli e ad eseguire la verniciatura di alcuni manufatti. Il Tribunale, assunta prova testimoniale e per interrogatorio ed espletata C.T.U., con sentenza n. 26900/2003, rigettava le domande e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione P.C.M. , quale erede di L.A. , proponeva appello cui resisteva L.L. chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza depositata in data 11.6.2008 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, condannava L.L. all’abbattimento della parte innalzata del muro in proprietà comune, della rete metallica e dei paletti in ferro posti sulla sommità di esso, con condanna dell’appellato al pagamento di tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva nel presente giudizio: l’appellante aveva provato che l’innalzamento parziale del muro non era avvenuto per accordo degli originari proprietari, ma era stato realizzato dal solo appellato, L.L. , nel periodo luglio- agosto 1979, allorché L.A. era stato ricoverato in ospedale e, pertanto, senza il consenso di quest’ultimo; tale innalzamento aveva comportato il parziale “restringimento del diritto di veduta” che i fratelli si erano reciprocamente riconosciuto mediante la limitazione dell’altezza del muro a quella originaria per tutta la sua lunghezza; lo spostamento della rete sovrastante il muro, rispetto alla linea di mezzeria, pregiudicava la proprietà dell’appellante. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso L.L. formulando cinque motivi. Resiste con controricorso e successiva memoria P.C.M..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 900-901 e 902 c.c., in quanto il muro divisorio in questione non costituiva una servitù di veduta, sia perché aveva solo funzione di demarcazione del confine e di tutela delle rispettive proprietà delle parti, sia perché, pur consentendo di guardare sul fondo altrui, era inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro a causa della reciproca possibilità di affaccio dei proprietari dei fondi confinanti. La censura si conclude con il quesito: se sia configurabile un diritto di veduta con riguardo ad una sopraelevazione di un muro divisorio, già di altezza pari a m. 1,65; se violi il diritto di veduta la sopraelevazione del muro divisorio tra due proprietà confinanti; 2)omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, segnatamente, sull’apposizione della rete e paletti di sostegno sul muro comune, laddove la Corte di merito aveva ritenuto che tale apposizione fosse avvenuta su iniziativa dell’appellato e contro la volontà di controparte, non considerando che, come evidenziato dal primo giudice, “la rete metallica è legata ai paletti con filo di ferro stretto dalla parte di proprietà dell’appellante oggi resistente”; 3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 885 e 1102 c.c.; l’innalzamento del muro comune, non per tutta la sua lunghezza, ma solo per la piccola parte prospiciente la scala di accesso alla porta d’ingresso del ricorrente, valeva a contemperare i “reciproci interessi” delle parti in quanto costituiva riparo al pericolo di eventuali cadute per chi sale la scala ed era stato, inoltre, utilizzato per l’apposizione del contatore per l’energia elettrice del ricorrente”; erroneamente la Corte di appello aveva ritento che lo spostamento lieve della rete metallica e dei paletti in ferro, posti sul muro divisorio, rispetto alla linea di mezzeria dello stesso, avesse originato una lesione del pari uso della cosa comune, non tenendo conto che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., è consentito un uso non identico del bene comune. Sul punto viene formulato il quesito di diritto: se “costituisce violazione dell’art. 885 c.c. il parziale innalzamento del muro, non per tutta la sua lunghezza ma solo in piccola parte prospiciente la scale di accesso la porta d’ingresso dell’abitazione del ricorrente tale da costituire riparo al pericolo di eventuali cadute per che sale la scala, ed è inoltre utilizzato per l’apposizione del contatore per l’energia elettrica del ricorrente”; se “costruisce violazione dell’art. 1102 c.c., con particolare riferimento alla nozione giuridica di pari uso riservata ai partecipanti alla cosa comune, l’apposizione di una rete metallica sul muro comune con andamento variabile e non perfettamente coincidente con la metà giusta della larghezza di muro”; 4)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia riguardante la efficacia vincolante, per le parti, della sentenza di usucapione del Pretore di Palestrina n. 107 del 21.5.1988 che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione fra le parti delle rispettive porzioni dell’immobile rimasto immutato sin dall’anno 1988 per stessa ammissione di parte attrice; 5)violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione al giudicato di detta sentenza pretorile sull’intervenuta di usucapione. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte di merito ha ritenuto che l’innalzamento del muro avesse comportato il parziale restringimento del diritto di veduta “reciprocamente l’un l’altro riconosciuto dai fratelli L. ” ed ha aggiunto che “pur se la questione non è stata proposta, il diritto di venduta costituisce una servitù la cui tutela giudiziale è pienamente possibile, ai sensi dell’art. 1073, 1 co. c.c. fino al ventesimo anno dalla cessazione dell’esercizio di essa”. Orbene, la costituzione di detta servitù è stata apoditticamente ravvisata,non tenendosi conto che avrebbe dovuto essere costituita per atto scritto oppure per usucapione o destinazione del padre di famiglia. Va aggiunto che il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all’esercizio di una servitù di venduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinati( Cass. n. 6407/94; n. 820/2000). Peraltro, la Corte territoriale ha pure correttamente rilevato che l’art. 885 c.c. consente al comproprietario di innalzare il muro comune, senza il consenso del condomino e senza vincolo di destinazione, salvo i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi, nella specie non accertati,ma non ha spiegato la conciliabilità di tale facoltà con la presunta servitù di veduta. Rimane assorbito il terzo motivo per la parte connessa al primo motivo, laddove si assume la violazione dell’art. 885 c.c., mentre va disatteso nella parte attinente alla violazione dell’art. 1102 c.c., avendone la Corte di merito dato conto sulla base di un accertamento in fatto sorretto da congrua motivazione, laddove ha evidenziato che lo spostamento della rete metallica (ubicata al di sopra del muro) di circa 3-5 cm. rispetto alla linea di mezzeria del muro verso la proprietà di L.A. , implicava un pregiudizio per la proprietà di quest’ultimo in quanto non consentiva la pari utilizzazione del muro comune. Trattasi di affermazione in linea con giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’utilizzazione del muro comune con l’inserimento di elementi ad esso e-stranei e posti a servizio esclusivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 e.e. con divieto, quindi, di impedire il pari uso del diritto all’altro comproprietario o di utilizzare in modo esclusivo lo spazio sovrastante del muro stesso (Cass. n. 4900/2003). Deve respingersi la seconda doglianza in quanto riguardante un apprezzamento in fatto, adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di un accordo fra le parti in merito all’esecuzione delle opere in questione. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto evidentemente connessi, vanno respinti in quanto generici e privi del requisito di autosufficienza, non risultando indicata la sede processuale del giudizio di merito ove sarebbe avvenuto il deposito della sentenza in tema di usucapione e non essendone stato riportato il preciso contenuto con riferimento, in particolare, ai fatti rilevanti nel presente giudizio e, cioè, alla sopraelevazione del muro ed alla apposizione su di esso della rete. In conclusione, alla stregua di quanto osservato, va accolto il primo motivo, assorbito il terzo per quanto di ragione, con rigetto del ricorso nel resto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto ed il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il terzo per quanto di ragione; rigetta il ricorso nel resto; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di legittimità

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